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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/703

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/703 della Commissione del 5 maggio 2022 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, all’autorizzazione per tutte le specie e categorie avicole, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 e che abroga il regolamento (UE) n. 333/2010, il regolamento (UE) n. 184/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 (titolare dell’autorizzazione: Asahi Biocycle Co. Ltd., rappresentata nell’Unione da Pen & Tec Consulting S.L.U.) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di Bacillus velezensis DSM 15544 come additivo per mangimi e ne estende l’impiego a tutte le specie e categorie avicole, aggiornando contestualmente la denominazione del ceppo e del titolare dell’autorizzazione. La Commissione fa leva sulle valutazioni EFSA che confermano il rispetto delle condizioni di autorizzazione, senza effetti negativi su salute animale, consumatori o ambiente, ma con necessità di misure di protezione per gli utilizzatori per il rischio di sensibilizzazione respiratoria. Il testo modifica inoltre tre precedenti regolamenti di esecuzione e introduce un regime transitorio per l’esaurimento delle scorte. Sono infine abrogati i vecchi atti autorizzativi relativi alle prime autorizzazioni del prodotto.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Bacillus velezensis DSM 15544 come additivo per mangimi, con estensione a tutte le specie e categorie avicole e aggiornamento dei riferimenti normativi e del titolare dell’autorizzazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso del preparato di Bacillus velezensis DSM 15544, classificato tra gli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Incide sui mangimi destinati a suinetti svezzati e a tutte le specie e categorie avicole, nonché su premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti tale additivo. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; prevede inoltre periodi transitori per prodotti già fabbricati ed etichettati prima di specifiche date. Restano fuori dal nuovo assetto, per effetto dell’abrogazione, le autorizzazioni pregresse sostituite o cessate.

Rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione di Bacillus velezensis DSM 15544

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/703 della Commissione interviene sul regime autorizzativo di un additivo per mangimi a base di Bacillus velezensis DSM 15544, già noto in precedenza come Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544). L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e recepisce i pareri EFSA che hanno confermato il rispetto delle condizioni di autorizzazione, l’assenza di effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente, e l’idoneità dell’additivo come stabilizzatore della flora intestinale.

Ambito e presupposti della misura

La misura riguarda un additivo zootecnico destinato inizialmente ai suinetti svezzati e, con il presente atto, esteso a tutte le specie e categorie avicole. Il regolamento prende atto delle precedenti autorizzazioni rilasciate nel tempo per diversi impieghi del medesimo preparato e del fatto che una precedente autorizzazione per alcune categorie avicole era scaduta il 18 marzo 2021. La Commissione considera anche la modifica amministrativa della denominazione del titolare dell’autorizzazione, divenuto Asahi Biocycle Co. Ltd., rappresentata nell’Unione da Pen & Tec Consulting S.L.U.

Rinnovo dell’autorizzazione e condizioni generali

Ai sensi dell’articolo 1, l’autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato viene rinnovata nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’allegato fissa il nuovo periodo di autorizzazione fino al 26 maggio 2032 e specifica la forma solida del preparato, con un contenuto minimo di 1 × 10^10 CFU/g. Il tenore minimo di impiego nei mangimi completi è indicato in 3 × 10^8 CFU/kg, calcolato su mangime completo con umidità al 12%.

Estensione agli animali destinatari e requisiti tecnici

L’allegato individua come specie o categorie destinatarie i suinetti svezzati e tutte le specie e categorie avicole. Sono previste istruzioni obbligatorie di etichettatura e uso, che devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il regolamento consente inoltre l’impiego dell’additivo nei mangimi contenenti coccidiostatici autorizzati per ciascuna specie e categoria avicola.

Sicurezza degli utilizzatori e misure di protezione

Pur non ravvisando criticità per animali, consumatori o ambiente, l’EFSA ha rilevato che il preparato non è irritante per occhi e pelle né sensibilizzante cutaneo, ma deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie. Per questo l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori; ove tali rischi non siano eliminabili o riducibili al minimo, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione degli occhi e delle vie respiratorie.

Modifiche di atti precedenti

Gli articoli 2, 3 e 4 aggiornano tre precedenti regolamenti di esecuzione, sostituendo il vecchio nome del titolare dell’autorizzazione con Asahi Biocycle Co. Ltd. e aggiornando la denominazione del ceppo a Bacillus velezensis DSM 15544. Le modifiche incidono sul regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 e sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081. Nel caso del regolamento 2016/897 vengono inoltre soppressi il riferimento a "galline ovaiole" e il tenore minimo "3 × 108".

Periodo transitorio e continuità commerciale

L’articolo 5 prevede un regime transitorio per evitare interruzioni immediate del mercato. Gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 26 novembre 2022 secondo la disciplina previgente possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime destinate ad animali da produzione alimentare, il termine è il 26 maggio 2023; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 26 maggio 2024.

Abrogazioni e effetto sistematico

Con l’articolo 6 sono abrogati il regolamento (UE) n. 333/2010, il regolamento (UE) n. 184/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893. L’atto sostituisce quindi il precedente mosaico autorizzativo con un quadro aggiornato e unificato, coerente con la nuova denominazione tassonomica e con il rinnovo dell’autorizzazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, alle condizioni fissate nell’allegato stesso. Il nuovo periodo di autorizzazione termina il 26 maggio 2032.

Aggiornamento della denominazione e modifica del regolamento 2016/897

L’articolo 2 sostituisce in vari punti del regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 il nome del titolare da "Asahi Calpis Wellness Co. Ltd" a "Asahi Biocycle Co. Ltd." e aggiorna la denominazione del ceppo da "Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)" a "Bacillus velezensis DSM 15544". Inoltre sopprime, nell’allegato di quel regolamento, il riferimento a "galline ovaiole" e il tenore minimo "3 × 108".

Aggiornamento del regolamento 2017/2312

L’articolo 3 apporta analoghe modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312: aggiornamento del titolare, del nome dell’additivo e della caratterizzazione tecnica nel titolo, nei considerando e nell’allegato, con sostituzione di "Bacillus subtilis" con "Bacillus velezensis DSM 15544".

Aggiornamento del regolamento 2018/1081

L’articolo 4 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 con la sostituzione del nome del titolare e del ceppo nei titoli, nei considerando e nell’allegato, allineando la denominazione all’attuale identificazione tassonomica e societaria.

Condizioni tecniche di impiego nell’allegato

L’allegato identifica l’additivo con numero 4b1820, titolare Asahi Biocycle Co. Ltd. rappresentata da Pen & Tec Consulting S.L.U., forma solida, composizione minima di 1 × 10^10 CFU/g, e specie destinatarie: suinetti svezzati e tutte le specie e categorie avicole. Il tenore minimo previsto è 3 × 10^8 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%.

Obblighi di etichettatura e condizioni d’uso

Nell’allegato sono previste istruzioni obbligatorie sull’uso: indicazione delle condizioni di conservazione e della stabilità al trattamento termico nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele; possibilità di utilizzo in mangimi contenenti coccidiostatici autorizzati per ciascuna specie e categoria avicola.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, occorre l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi e delle vie respiratorie.

Periodo transitorio

L’articolo 5 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima del 26 novembre 2022 conformemente alle norme previgenti; di mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 26 maggio 2023; e, per animali non da produzione alimentare, di mangimi composti e materie prime prodotti ed etichettati prima del 26 maggio 2024. In tutti i casi la permanenza sul mercato è subordinata all’esaurimento delle scorte esistenti.

Abrogazioni

L’articolo 6 abroga il regolamento (UE) n. 333/2010, il regolamento (UE) n. 184/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893, sostituendoli con il nuovo quadro autorizzativo e con le condizioni aggiornate dell’allegato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 7 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareagricolturaautorizzazioni e controllisalute animale

Testo integrale

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