Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/702

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/702 della Commissione del 5 maggio 2022 relativo all’autorizzazione della tintura di verbasco come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza la tintura di verbasco come additivo per mangimi, sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 e del parere favorevole dell’EFSA, per specifiche specie animali e con condizioni tecniche dettagliate nell’allegato. La Commissione esclude l’uso nell’acqua di abbeveraggio, ma ammette l’impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua. Sono previste prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori, in ragione dei possibili rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare, e una durata dell’autorizzazione fino al 26 maggio 2032.

Autorizzazione della tintura di verbasco come additivo per mangimi, nel gruppo degli aromatizzanti, per determinate specie animali e alle condizioni dell’allegato.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, nonché ai mangimi destinati alle specie animali indicate nell’allegato. L’autorizzazione riguarda la tintura di verbasco (Verbascum thapsus L.) come additivo per mangimi nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". L’uso nell’acqua di abbeveraggio non è consentito; resta invece possibile l’impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua. L’autorizzazione decorre secondo la disciplina generale del regolamento e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; il periodo di autorizzazione termina il 26 maggio 2032.

Autorizzazione della tintura di verbasco come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/702 della Commissione autorizza la tintura di verbasco come additivo per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La misura si fonda sulla domanda presentata dal richiedente e sui pareri scientifici dell’EFSA, che hanno valutato la sostanza favorevolmente alle condizioni d’uso proposte, con alcune cautele specifiche per la sicurezza degli utilizzatori.

Contesto normativo e valutazione scientifica

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne stabilisce motivi e procedure. La Commissione richiama che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 e corredata della documentazione richiesta. L’EFSA, nei pareri del 12 novembre 2019 e del 24 giugno 2021, ha concluso che la tintura di verbasco non comporta effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente, ma in assenza di dati la considera irritante per pelle e occhi e sensibilizzante cutanea; per questo la Commissione impone misure di protezione adeguate per gli operatori.

Ambito dell’autorizzazione

La tintura di verbasco è autorizzata nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". L’allegato limita l’autorizzazione a specifiche specie: polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, suini da ingrasso, vitelli da ingrasso, agnelli e capretti da ingrasso, salmonidi esclusi quelli destinati alla riproduzione, e conigli da ingrasso. Il tenore massimo autorizzato è pari a 50 mg di additivo per kg di mangime completo con umidità al 12%.

Esclusioni e precisazioni sull’uso

Il regolamento chiarisce che l’uso della tintura di verbasco come aromatizzante non è autorizzato nell’acqua di abbeveraggio, in coerenza con il regolamento (CE) n. 1831/2003. Resta però possibile l’impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua. Questa distinzione è rilevante per gli operatori, perché delimita il canale di somministrazione consentito.

Specifiche tecniche dell’additivo

L’allegato descrive la tintura di verbasco come ottenuta da Verbascum thapsus L. e riporta parametri di composizione e caratterizzazione: sostanza secca non oltre il 3%, solvente acqua/etanolo non oltre il 97,5%, ceneri non oltre lo 0,3%, aucubina non oltre lo 0,006%, polifenoli totali non oltre lo 0,22% e flavonoidi totali non oltre lo 0,10% in equivalenti acido clorogenico. Sono inoltre richiamati metodi analitici specifici per la verifica di tali caratteristiche.

Condizioni di impiego e misure di sicurezza

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È consentita la miscela con altri additivi botanici, purché il livello di aucubina nelle materie prime e nei mangimi composti resti inferiore a quello che deriverebbe dall’uso di un singolo additivo al livello massimo o raccomandato per la specie interessata. Sul piano della sicurezza sul lavoro, gli operatori devono adottare procedure e misure organizzative per prevenire inalazione e contatto cutaneo od oculare; se ciò non basta, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi per proteggere pelle e occhi.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato indica il 26 maggio 2032 come fine del periodo di autorizzazione.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi organolettici" e al gruppo funzionale "aromatizzanti", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni specificate nell’allegato.

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

Nei considerando si precisa che il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’impiego di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio; pertanto l’uso della tintura di verbasco in tale forma non è consentito, pur restando possibile nei mangimi composti somministrati nell’acqua.

Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza

L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Tuttavia, in assenza di dati, è stata considerata irritante per pelle e occhi e sensibilizzante cutanea; la Commissione richiede misure di protezione adeguate per gli utilizzatori.

Specie autorizzate e livelli d’impiego

L’allegato prevede l’autorizzazione per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, suini da ingrasso, vitelli da ingrasso, agnelli e capretti da ingrasso, salmonidi esclusi quelli destinati alla riproduzione, e conigli da ingrasso. Il tenore massimo indicato è pari a 50 mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.

Caratteristiche e composizione dell’additivo

L’allegato descrive la tintura di verbasco ottenuta da Verbascum thapsus L. e definisce parametri di caratterizzazione, tra cui sostanza secca ≤ 3%, solvente (acqua/etanolo) ≤ 97,5%, ceneri ≤ 0,3%, aucubina ≤ 0,006%, polifenoli ≤ 0,22% e totale flavonoidi (equivalenti acido clorogenico) ≤ 0,10%.

Modalità di incorporazione e condizioni d’uso

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È ammessa la miscela con altri additivi botanici purché le quantità di aucubina nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti restino inferiori a quelle risultanti dall’uso di un unico additivo al livello massimo o raccomandato.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e degli occhi.

Metodi di analisi e verifica

L’allegato richiama metodi di analisi per la caratterizzazione della tintura di verbasco: metodo gravimetrico per la perdita all’essiccazione e il tenore di ceneri, metodo spettrofotometrico per i polifenoli totali e metodo HPTLC per gli acidi fenolici totali.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicata come fine del periodo di autorizzazione la data del 26 maggio 2032.

Come è indicizzato

Materiealimenti per animalisicurezza alimentaresalute animaleprotezione dei consumatori

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.