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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1519

Regolamento delegato (UE) 2022/1519 della Commissione del 5 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni applicabili ai prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti composti inibitori e al post-trattamento del digestato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il quadro armonizzato sui prodotti fertilizzanti dell’UE per chiarire e rafforzare le regole applicabili ai composti inibitori e al digestato post-trattato. Introduce requisiti tecnici più precisi su registrazione REACH, efficacia degli inibitori, etichettatura e tolleranze, oltre a consentire specifici trattamenti del digestato e delle sue frazioni. Interviene anche per coordinare il testo con la disciplina sugli inquinanti organici persistenti e per semplificare l’accesso al mercato interno di prodotti già diffusi.

Modifica il regolamento (UE) 2019/1009 sulle categorie di prodotti fertilizzanti UE, con nuove regole per composti inibitori e post-trattamento del digestato.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009, in particolare alle categorie funzionali di prodotto PFC 1, PFC 5 e PFC 7 e alle categorie di materiali costituenti CMC interessate dagli allegati I, II, III e IV. Riguarda fabbricanti, operatori economici e soggetti che immettono sul mercato prodotti fertilizzanti dell’UE con marcatura CE, nonché i materiali costituenti contenenti composti inibitori, digestato e relative frazioni, additivi e altre sostanze soggette a condizioni di registrazione REACH. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna quello esistente nell’intero mercato interno; è direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento delegato (UE) 2022/1519: modifica del regolamento (UE) 2019/1009 in materia di composti inibitori e digestato

Il regolamento delegato interviene sul quadro armonizzato dei prodotti fertilizzanti dell’UE, aggiornando gli allegati del regolamento (UE) 2019/1009 per adeguare le prescrizioni tecniche al progresso tecnico e alle esigenze del mercato. La finalità dichiarata è duplice: da un lato facilitare la libera circolazione di prodotti fertilizzanti sicuri ed efficienti; dall’altro evitare esclusioni involontarie di categorie di prodotti ormai diffuse, con particolare attenzione ai composti inibitori e al digestato post-trattato.

Ambito e logica dell’intervento

Il regolamento non istituisce un regime nuovo, ma modifica i requisiti di accesso alla marcatura CE dei prodotti fertilizzanti dell’UE disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009. L’intervento si inserisce nel percorso di armonizzazione del mercato interno e richiama esigenze di coerenza con la disciplina REACH, con la normativa sugli inquinanti organici persistenti e con gli obiettivi ambientali dell’Unione, in particolare la riduzione delle perdite di nutrienti e il rafforzamento dell’economia circolare.

Registro delle sostanze e materiali costituenti: CMC 1 e coordinamento REACH

La CMC 1 viene riscritta in modo da confermare che, in linea generale, tutte le sostanze incorporate nel prodotto fertilizzante dell’UE, in quanto tali o come componenti di una miscela, devono essere registrate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il fascicolo deve contenere le informazioni richieste dagli allegati VI, VII e VIII del regolamento REACH e una relazione sulla sicurezza chimica ai sensi dell’articolo 14, che copra l’uso della sostanza come prodotto fertilizzante.

Restano salve le esenzioni espresse previste dal regolamento REACH, in particolare quelle dell’allegato IV e dell’allegato V, punti 6, 7, 8, 9 e 10, quest’ultime limitatamente alla magnesia. In parallelo, il regolamento elimina l’obbligo di registrazione della magnesia utilizzata nei concimi, richiamando la sua lunga storia d’uso e la mancanza di una classificazione armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Composti inibitori: definizioni, efficacia e condizioni di impiego

Uno degli obiettivi centrali del regolamento è chiarire la disciplina dei composti inibitori. Il testo distingue tra:

  • "composto inibitore", inteso come sostanza o miscela che migliora il rilascio dei nutrienti ritardando o bloccando l’attività di specifici microrganismi o enzimi;
  • "inibitore", termine riservato ai prodotti fertilizzanti dell’UE appartenenti alla PFC 5.

Per i concimi e le miscele fisiche contenenti composti inibitori, il regolamento introduce un parametro di efficienza: il composto deve essere presente in una concentrazione compresa nell’intervallo che garantisce il raggiungimento della riduzione richiesta, misurata con riferimento al tipo di inibitore e al relativo effetto.

In particolare, per la CMC 1, punto 4:

  • l’inibitore della nitrificazione deve ridurre del 20% il tasso di ossidazione dell’azoto ammoniacale dopo 14 giorni, con livello di confidenza del 95%;
  • l’inibitore della denitrificazione deve ridurre del 20% il tasso di rilascio di protossido di azoto dopo 14 giorni, con livello di confidenza del 95%;
  • l’inibitore dell’ureasi deve ridurre del 20% il tasso di idrolisi dell’urea dopo 14 giorni, con livello di confidenza del 95%.

Il regolamento prevede inoltre che:

  • per l’inibitore della nitrificazione almeno il 50% dell’azoto totale sia presente come azoto ammoniacale e ureico;
  • per l’inibitore dell’ureasi almeno il 50% dell’azoto totale sia presente come azoto ureico.

Prescrizioni per la PFC 1, la PFC 5 e le miscele fisiche PFC 7

Per la PFC 1, i concimi contenenti composti inibitori devono riportare in etichetta la qualificazione corretta dell’inibitore utilizzato e il tenore deve essere espresso secondo criteri diversi a seconda del tipo di composto inibitore. Per esempio, il tenore dell’inibitore della nitrificazione è espresso in percentuale sulla massa di azoto totale presente come azoto ammoniacale e ureico.

Per la PFC 7, relativa alle miscele fisiche di prodotti fertilizzanti, il regolamento introduce una regola specifica: il composto inibitore presente nella miscela deve essere in concentrazione idonea a garantire l’efficacia. Il fabbricante della miscela fisica deve:

  • valutare la conformità della miscela ai requisiti applicabili;
  • assicurare il rispetto delle prescrizioni di etichettatura dell’allegato III;
  • assumersi la responsabilità della conformità della miscela ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento 2019/1009.

Per la PFC 5, che disciplina gli inibitori come categoria autonoma di prodotto, il nuovo testo dell’allegato III impone la dichiarazione di tutti gli ingredienti per peso o volume in ordine decrescente, nonché la dichiarazione del tenore dei composti inibitori in percentuale sulla massa o sul volume. Le istruzioni d’uso devono inoltre indicare:

  • con quali prodotti fertilizzanti dell’UE l’inibitore può essere miscelato;
  • per l’inibitore della nitrificazione, il prodotto deve contenere almeno il 50% di azoto totale in forma ammoniacale e ureica;
  • per l’inibitore dell’ureasi, il prodotto deve contenere almeno il 50% di azoto totale in forma ureica;
  • la concentrazione minima e massima raccomandata dei composti inibitori da usare in miscela con un concime prima dell’impiego.

Tolleranze di etichettatura per i concimi contenenti composti inibitori

L’allegato III, parte III, introduce una disciplina specifica delle tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di composti inibitori nei concimi:

  • se la concentrazione dichiarata è pari o inferiore al 2%, la tolleranza è pari a ±20% del valore dichiarato;
  • se la concentrazione dichiarata è superiore al 2%, la tolleranza è pari a ±0,3 punti percentuali in termini assoluti.

Post-trattamento del digestato e utilizzo di frazioni trattate

Un altro asse dell’intervento riguarda il digestato. Il regolamento amplia le possibilità di utilizzo dei digestati e delle loro frazioni come materiali costituenti, riconoscendo pratiche industriali e agricole già diffuse.

Per la CMC 4 e la CMC 5 è ora consentito che un prodotto fertilizzante dell’UE contenga:

  • una frazione solida o liquida ottenuta mediante separazione meccanica di un digestato conforme ai requisiti di base;
  • un digestato o una frazione da cui l’ammonio solubile e/o il fosfato siano stati rimossi, in tutto o in parte, per recuperare azoto e/o fosforo, senza altre modifiche chimiche intenzionali;
  • un digestato o una frazione sottoposti unicamente a trattamento fisico di rimozione dell’acqua, senza ulteriore modifica del materiale.

Gli additivi necessari in tali processi sono ammessi se:

  • sono conformi alla prescrizione generale della CMC 1, punto 2;
  • non superano il 5% del peso del digestato o della frazione in entrata nel rispettivo processo.

Inoltre, il digestato o la frazione interessata deve soddisfare almeno uno dei criteri di stabilità previsti dal regolamento. Per le nuove ipotesi di digestato trattato si prevede anche un limite di 6 mg/kg di materia secca di IPA16.

Adeguamenti tecnici in altre CMC e coerenza sistematica

Il regolamento estende in modo trasversale il rinvio alla CMC 1, punto 2, come standard generale di conformità/registrazione per varie categorie di materiali costituenti: CMC 3, CMC 6, CMC 11, CMC 12, CMC 13, CMC 14 e CMC 15. Si tratta di un intervento di coordinamento che uniforma le condizioni per sottoprodotti, precipitati di sali di fosfato, materiali di ossidazione termica, materiali di pirolisi e gassificazione e materiali di elevata purezza.

Per la CMC 14 viene inoltre soppressa la lettera c) del punto 3 e, soprattutto, viene eliminato il valore limite di 0,8 mg/kg di materia secca per i PCB non diossina-simile. La scelta serve a riallineare il regolamento 2019/1009 con il regolamento (UE) 2019/1021, che vieta la presenza di PCB nelle sostanze e miscele immesse sul mercato dell’Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Modifiche agli allegati del regolamento 2019/1009

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 secondo gli allegati del regolamento delegato. Le modifiche incidono sulle prescrizioni tecniche dei prodotti fertilizzanti dell’UE, sui materiali costituenti ammessi, sull’etichettatura e sulla valutazione della conformità.

Registrazione REACH e magnesia

Nella CMC 1 viene confermata, in via generale, la necessità che le sostanze incorporate nei prodotti fertilizzanti dell’UE siano registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo specifiche esenzioni. È però introdotta un’esenzione espressa per la magnesia non chimicamente modificata utilizzata nei concimi, coerentemente con le esenzioni REACH e per agevolare l’accesso al mercato.

Definizione e disciplina dei composti inibitori

Viene chiarita la distinzione terminologica tra "composto inibitore" e "inibitore": il primo indica la sostanza o miscela che migliora il rilascio dei nutrienti ritardando o bloccando l’attività di microrganismi o enzimi; il secondo è riservato ai prodotti fertilizzanti dell’UE della PFC 5. Per i composti inibitori della nitrificazione, denitrificazione e ureasi sono fissati criteri di efficacia, con riduzione del 20% del parametro rilevante entro 14 giorni e livello di confidenza del 95%, oltre a soglie minime di contenuto di azoto in forme specifiche.

Prescrizioni per concimi e miscele fisiche contenenti composti inibitori

Per la PFC 1 e la PFC 7 è richiesto che il composto inibitore sia presente in una concentrazione rientrante nell’intervallo che garantisce l’efficienza del prodotto. Per le miscele fisiche, il fabbricante deve verificare la conformità, rispettare gli obblighi di etichettatura e assumersi la responsabilità della conformità complessiva ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento 2019/1009.

Etichettatura degli inibitori

L’allegato III impone che i concimi contenenti composti inibitori rechino in etichetta le diciture "inibitore della nitrificazione", "inibitore della denitrificazione" o "inibitore dell’ureasi" a seconda dei casi, con indicazione del tenore secondo parametri diversi in funzione del tipo di inibitore. Per la PFC 5, gli ingredienti e il tenore dei composti inibitori devono essere dichiarati e devono essere fornite istruzioni d’uso sulle miscele ammissibili e sulle concentrazioni minime e massime raccomandate.

Post-trattamento del digestato

La CMC 4 e la CMC 5 sono ampliate per consentire la separazione meccanica del digestato in frazione solida e liquida, il recupero parziale o totale di ammonio solubile e/o fosfato, e il trattamento fisico finalizzato alla rimozione dell’acqua, purché non vi sia l’intenzione di modificare altrimenti il digestato o la frazione. Gli additivi necessari sono ammessi se conformi alla CMC 1, punto 2, e se non superano il 5% del peso del digestato o della frazione in entrata nel relativo processo.

Limiti e criteri per il digestato trattato

Per il digestato o le frazioni trattate sono previsti criteri di stabilità e un limite di 6 mg/kg di materia secca di IPA16 per determinate categorie. La disciplina si applica alle nuove ipotesi di frazioni ottenute dalla separazione e ai successivi trattamenti fisici, con rinvio a requisiti tecnici specifici delle sezioni interessate.

Coordinamento con altre categorie di materiali e con POP

Le modifiche alle CMC 3, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 uniformano i riferimenti alla prescrizione generale di registrazione/conformità REACH di cui alla CMC 1, punto 2. Nella CMC 14 viene anche soppresso il valore limite di 0,8 mg/kg di materia secca per PCB non diossina-simile, per coerenza con il regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti, che vieta tali sostanze nelle sostanze e miscele immesse sul mercato.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprodotti fertilizzantimercato internosostanze chimicheambienteeconomia circolare

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