Regolamento (UE) 2022/1209
Regolamento delegato (UE) 2022/1209 della Commissione del 5 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura per l’imposizione di sanzioni amministrative e i metodi per il loro calcolo e la loro riscossione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce come la Commissione debba procedere quando intende imporre sanzioni amministrative a sostegno di misure correttive o restrittive previste dal regolamento (UE) 2018/858. Stabilisce garanzie procedurali minime per gli operatori economici e gli Stati membri, regole sulla riservatezza delle informazioni, criteri per il calcolo della sanzione in funzione della non conformità e dei relativi vantaggi economici o danni ai consumatori, nonché le modalità di pagamento e recupero. La sanzione deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva, tenendo conto di circostanze aggravanti e attenuanti.
Procedure e criteri per l’imposizione, il calcolo e la riscossione delle sanzioni amministrative a sostegno delle misure correttive e restrittive previste dal regolamento (UE) 2018/858 in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli.
Ambito di applicazione
Si applica alla Commissione europea, agli operatori economici interessati e agli Stati membri coinvolti nelle procedure avviate ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/858. Riguarda la fase procedurale precedente all’adozione della sanzione amministrativa, il trattamento delle informazioni riservate, il metodo di calcolo della sanzione e le modalità di riscossione. La disciplina opera nell’ambito dell’Unione europea e, per effetto della clausola SEE, ha rilevanza anche ai fini dello Spazio economico europeo; è direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Procedura e calcolo delle sanzioni amministrative nel quadro del regolamento (UE) 2018/858
Il regolamento delegato (UE) 2022/1209 integra il regolamento (UE) 2018/858 disciplinando la procedura, i criteri di calcolo e le modalità di riscossione delle sanzioni amministrative che la Commissione può imporre a sostegno di misure correttive e restrittive. La disciplina mira a garantire garanzie procedurali agli operatori economici, a preservare la riservatezza delle informazioni sensibili e a definire un sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo.
Ambito di applicazione
La normativa si applica nelle ipotesi in cui la Commissione intenda imporre sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/858, nell’ambito dell’omologazione e della vigilanza del mercato dei veicoli a motore, dei rimorchi, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Sono coinvolti la Commissione, l’operatore economico interessato e gli Stati membri interessati dalla procedura.
Garanzie procedurali
Prima di irrogare la sanzione, la Commissione deve notificare per iscritto l’intenzione di procedere, indicando le motivazioni, sia all’operatore economico sia agli Stati membri interessati. Dal ricevimento della notifica decorre un termine minimo di 30 giorni per presentare osservazioni scritte; tali osservazioni possono essere corredate da elementi di prova. Ricevute le osservazioni, la Commissione può richiedere ulteriori informazioni con richiesta motivata, fissando un termine di almeno 15 giorni. In casi eccezionali, la Commissione può anche invitare le parti a esporre oralmente la propria posizione al termine della fase scritta.
Riservatezza e uso delle informazioni
Gli operatori economici devono indicare quali informazioni trasmesse considerano riservate, motivando tale qualifica e, se necessario, fornendo una versione non riservata entro il termine fissato dalla Commissione. Se non viene formulata alcuna indicazione, la Commissione può presumere che le informazioni non contengano dati riservati. In ogni caso, la Commissione può utilizzare le informazioni ricevute per dimostrare la non conformità.
Metodo di calcolo della sanzione
Il calcolo parte dalla stima del vantaggio economico o di altro tipo conseguito dall’operatore economico come conseguenza della non conformità e, ove possibile, delle perdite subite dai consumatori. Tali importi costituiscono la base del calcolo; il vantaggio che sia anche una perdita per i consumatori viene conteggiato una sola volta. La sanzione viene poi rapportata al numero di veicoli non conformi immatricolati nel mercato dell’Unione o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi immessi sul mercato dell’Unione.
Circostanze aggravanti, attenuanti e altri fattori
Nel determinare l’importo finale, la Commissione deve considerare circostanze aggravanti e attenuanti. Tra le aggravanti rientrano:
- le ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone;
- le conseguenze negative sull’ambiente dovute all’abbassamento delle prescrizioni relative alle prestazioni del veicolo;
- il grado di negligenza o l’intenzione dell’operatore, inclusi eventuali tentativi di occultare informazioni rilevanti;
- il rifiuto ingiustificato di fornire informazioni o prove richieste.
Tra le attenuanti rientrano:
- l’impegno e la cooperazione dell’operatore nel rilevare la non conformità;
- le misure correttive avviate autonomamente, con rilievo alla tempestività dell’intervento;
- ogni altra circostanza attenuante ragionevole e pertinente dimostrata con adeguati elementi di prova.
Sono inoltre considerati la ripetizione, la frequenza o la durata della non conformità e le altre sanzioni, a livello dell’Unione o nazionale, irrogate nei 10 anni precedenti per violazioni delle norme di omologazione UE.
Riscossione e pagamento
Le sanzioni amministrative devono essere pagate entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione al debitore. La riscossione segue gli articoli 107 e 108 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che disciplinano il recupero di ammende, altre penali o sanzioni irrogate dalle istituzioni dell’Unione. Possono essere concesse dilazioni del pagamento ai sensi dell’articolo 104 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Procedura preliminare all’irrogazione
Prima di imporre la sanzione amministrativa, la Commissione deve notificare per iscritto all’operatore economico interessato e agli Stati membri interessati l’intenzione di procedere, indicando le motivazioni. Gli interessati dispongono di almeno 30 giorni per presentare osservazioni scritte e possono allegare prove. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni con richiesta motivata, fissando un termine di almeno 15 giorni. In casi eccezionali può invitare le parti a esprimersi oralmente al termine della fase scritta.
Riservatezza delle informazioni
Gli operatori economici che trasmettono informazioni devono indicare quali parti considerano riservate, motivarne la riservatezza e, se necessario, fornire una versione non riservata entro il termine fissato dalla Commissione. Se nessuna indicazione è fornita, la Commissione può presumere che non vi siano informazioni riservate. Resta fermo il potere della Commissione di utilizzare le informazioni trasmesse per dimostrare la non conformità.
Metodo di calcolo della sanzione
La Commissione stima anzitutto il vantaggio economico o altro vantaggio ottenuto dall’operatore per effetto della non conformità e, ove possibile, le perdite subite dai consumatori; tali importi costituiscono la base di calcolo. Il vantaggio che coincida anche con una perdita per i consumatori è considerato una sola volta. La sanzione è poi rapportata al numero di veicoli non conformi immatricolati nell’Unione o ai sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi immessi sul mercato dell’Unione.
Circostanze aggravanti, attenuanti e altri fattori
Nel determinare l’importo finale la Commissione considera circostanze aggravanti e attenuanti. Tra le aggravanti figurano l’impatto sulla salute, sulla sicurezza e sull’ambiente, il grado di negligenza o intenzionalità, inclusi eventuali tentativi di occultare informazioni, e il rifiuto ingiustificato di fornire dati o prove. Tra le attenuanti rientrano la cooperazione dell’operatore, le misure correttive avviate autonomamente e tempestivamente, nonché altre circostanze ragionevoli dimostrate con prove. Sono inoltre rilevanti la ripetizione, frequenza o durata della non conformità e le sanzioni già irrogate nei 10 anni precedenti a livello UE o nazionale per violazioni delle norme di omologazione UE.
Criterio finale di determinazione
La sanzione amministrativa finale, espressa in euro, deve essere fissata a un livello che assicuri effettività, proporzionalità e dissuasività, anche al fine di annullare i benefici economici della non conformità.
Riscossione e termini di pagamento
La sanzione deve essere pagata entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione al debitore. La riscossione avviene secondo gli articoli 107 e 108 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046; possono essere concesse dilazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 104 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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