Cassazione Civile, Ordinanza n. 25804/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente consortile)
La controversia
La controversia nasce da tre cartelle di pagamento con cui l’agente della riscossione chiedeva a un consorziato il pagamento delle quote consortili dovute per gli anni 2010, 2012, 2013 e 2014, relative a un consorzio stradale obbligatorio. In primo grado il contribuente aveva impugnato le cartelle deducendo, tra l’altro, l’inesistenza o l’illegittima costituzione del consorzio, la natura non obbligatoria del consorzio, l’illegittima elezione dei rappresentanti, il difetto di motivazione delle cartelle, vizi della notifica e l’inesistenza giuridica dell’atto impositivo, oltre alla duplicazione tra tributi locali e contributi consortili. In appello il contribuente ha sviluppato ulteriormente la censura, lamentando irregolarità dell’iter di riscossione: secondo la CTR i ruoli avrebbero dovuto essere emessi dal Comune e non dal Consorzio, il piano di ripartizione doveva essere approvato annualmente dal consiglio comunale, mancava prova della pubblicazione per quindici giorni dei ruoli e del bilancio e mancava il visto di esecutività prefettizio. Il Consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso su questioni nuove e su una nuova causa di invalidità non proposta in primo grado; e nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere pronunciato su una nuova domanda. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, osservando che la censura introdotta in appello costituiva una nuova ragione autonoma di illegittimità della pretesa, non una mera difesa, e dunque non poteva essere proposta per la prima volta in secondo grado. Ha inoltre chiarito, in via di completezza, che la competenza a redigere i ruoli e a esercitare il potere impositivo spetta al Consorzio, mentre al Comune compete solo l’approvazione del piano di ripartizione; la convenzione tra Consorzio e Comune non può derogare a tale disciplina, e il visto di esecutività non incide sull’efficacia della pretesa coattiva dell’ente impositore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Consorzio, ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini gli altri motivi di appello non trattati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. L’accoglimento è stato fondato, con effetto assorbente, sulla novità della censura introdotta in appello e quindi sulla violazione del divieto di domande nuove nel giudizio tributario di appello.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio processuale è stato fatto valere come nullità della sentenza per violazione di norme sul corrispondente modo di svolgimento del giudizio e sui limiti del devolutum
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
nel giudizio tributario di appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove; la censura ritenuta nuova era quindi inammissibile
art. 345 c.p.c.
richiamato come norma sul divieto di nuove domande e nuove questioni in appello
art. 112 c.p.c.
la CTR non poteva pronunciare su una domanda nuova non ritualmente introdotta
art. 1 d.lgs.lgt. n. 1446/1918
insieme alle altre disposizioni richiamate, delimita la disciplina dei consorzi stradali obbligatori e il relativo potere di contribuzione
art. 2 d.lgs.lgt. n. 1446/1918
richiamato per il riparto delle competenze tra consorzio e Comune nella formazione dei ruoli e nell’approvazione dei piani di riparto
art. 7 d.lgs.lgt. n. 1446/1918
evocato dalla CTR, ma interpretato dalla Corte nel senso che il Consorzio resta titolare del potere impositivo e della redazione dei ruoli, mentre il Comune approva il piano di ripartizione
art. 14 L. n. 126/1958
richiamato quale base normativa del sistema di riscossione dei contributi consortili
art. 52 d.lgs. n. 446/1997
richiamato per indicare i soggetti abilitati alla riscossione dei tributi/contributi mediante ruoli o strumenti equivalenti
art. 2909 c.c.
il giudicato vincola le parti e non si estende come precedente giurisprudenziale vincolante; le decisioni richiamate dal controricorrente non potevano fare stato nel caso
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di appello non è consentito introdurre per la prima volta una autonoma causa di invalidità dell’atto impugnato: quando la censura investe un diverso profilo di illegittimità, essa integra domanda nuova ed è preclusa dagli artt. 57 d.lgs. 546/1992 e 345 c.p.c.
- Non costituisce mera difesa una deduzione che amplia il thema decidendum con una specifica invalidità del procedimento di riscossione; la mera connessione con il medesimo atto non basta a renderla ammissibile se richiede nuovi accertamenti fattuali e giuridici.
- Nei consorzi stradali obbligatori il potere impositivo e la redazione dei ruoli spettano al consorzio titolare del gettito contributivo, mentre al Comune compete la sola approvazione del piano di ripartizione; una convenzione tra enti non può sovvertire tale riparto normativo.
- L’assenza del visto di esecutività non incide, di per sé, sulla validità o efficacia della pretesa coattiva quando l’ente è già titolare del potere impositivo previsto dalla legge.
- Le sentenze di altri giudici, anche se favorevoli in casi analoghi, non vincolano per effetto di precedente giurisprudenziale; nel sistema vigente il giudicato produce effetti solo tra le parti e nei limiti oggettivi della decisione.
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