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Legge

L.R. Valle d'Aosta 10/2016

Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria), e 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 10/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina valdostana sulla fauna selvatica e sull’attività venatoria, riorganizzando comprensorio, circoscrizioni, organi di gestione, tesserino e permessi giornalieri, quote dei cacciatori e sanzioni. Introduce anche modifiche ai parchi faunistici. Alcune norme transitorie rinviano al piano faunistico vigente fino al nuovo piano e fissano decorrenze specifiche per alcune disposizioni, oggi però in gran parte superate o abrogate.

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica, caccia e parchi faunistici

Modifiche alla disciplina venatoria e ai parchi faunistici in Valle d’Aosta

La legge regionale 21 luglio 2016, n. 10 interviene principalmente sulla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 in materia di tutela e gestione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria, e modifica anche la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 34 sui parchi faunistici. La disciplina risultante ridisegna l’organizzazione territoriale e gestionale della caccia, aggiorna i titoli abilitativi e rafforza il sistema sanzionatorio.

Pianificazione faunistico-venatoria e organizzazione territoriale

Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato dal Consiglio regionale e, se necessario, viene aggiornato con cadenza quinquennale. La legge sostituisce il precedente assetto del comprensorio alpino di caccia prevedendo che, ai fini faunistico-venatori, tutto il territorio agro-silvo-pastorale della Regione costituisca un unico comprensorio alpino di caccia, affidato alla gestione amministrativa del Comitato regionale per la gestione venatoria.

Le circoscrizioni venatorie restano le unità territoriali sub-comprensoriali di riferimento per la distribuzione dei cacciatori e per l’attuazione delle attività di gestione faunistico-venatoria. All’interno di esse possono essere individuati ulteriori settori sub-circoscrizionali per una migliore gestione delle singole specie. Il territorio di competenza delle circoscrizioni può essere variato con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria e la Consulta faunistica regionale, quando mutano gli assetti territoriali delle Unités des Communes valdôtaines.

Composizione e funzioni del Comitato regionale per la gestione venatoria

La composizione del Comitato viene aggiornata con la sostituzione di alcuni componenti e l’inserimento di nuove figure rappresentative. Vi partecipano, tra gli altri, il dirigente regionale competente in materia di fauna selvatica e quello competente in materia di servizi agrari, o loro delegati, un rappresentante dei cacciatori di lagomorfi e galliformi alpini e dei conduttori di cani da traccia, il rappresentante designato dal Consiglio permanente degli enti locali e il Comandante del Corpo forestale della Valle d’Aosta, o suoi delegati.

Ai membri non dipendenti dall’Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza non superiore a 30 euro per seduta giornaliera, oltre al rimborso delle spese documentate. Per il funzionamento il Comitato può avvalersi, senza maggiori oneri per il bilancio regionale, della collaborazione dei soggetti e degli enti indicati dalla legge.

Le funzioni del Comitato comprendono il rilascio del tesserino regionale e dei permessi giornalieri di caccia, la regolamentazione delle circoscrizioni venatorie e delle sezioni comunali cacciatori, la distribuzione dei cacciatori nel territorio regionale, l’organizzazione del prelievo venatorio e l’acquisto dei sigilli inamovibili, la promozione di mostre trofeistiche, manifestazioni venatorie ed eventi formativi, nonché la vigilanza sul buon funzionamento delle circoscrizioni e delle sezioni comunali cacciatori.

Entrate, patrimonio e contributi dei cacciatori

Il Comitato regionale per la gestione venatoria dispone di entrate e patrimonio costituiti dai proventi previsti dalla legge, dalle quote di partecipazione dei cacciatori, da eventuali contributi di Unione europea, Stato, Regione, associazioni, enti pubblici e privati, società e imprese, da ulteriori entrate connesse alle attività promozionali e dai beni mobili e immobili di sua proprietà.

I cacciatori sono tenuti a versare una quota di partecipazione alle spese di gestione del comprensorio alpino di caccia. L’importo è stabilito dal Comitato sulla base del bilancio preventivo ed è determinato in modo proporzionale alla tipologia e al numero dei capi assegnati e, con riguardo alla circoscrizione di appartenenza, alla dimensione territoriale, alla densità venatoria e ai danni causati dalla fauna selvatica, secondo criteri, modalità e limiti minimi e massimi fissati dalla Giunta regionale.

Distribuzione dei cacciatori e rapporti con il territorio

La disciplina rafforza il collegamento tra cacciatore e territorio. I cacciatori sono assegnati dal Comitato regionale alla sezione comunale cacciatori del Comune di residenza come cacciatori di diritto; su richiesta possono essere assegnati ad altra sezione come cacciatori ospiti, nei limiti dei posti disponibili e secondo i criteri regionali di distribuzione. Dopo cinque anni consecutivi nella stessa sezione, i cacciatori ospiti acquisiscono la condizione di cacciatori di diritto.

Se non si raggiunge il numero minimo di cacciatori di diritto, possono costituirsi sezioni con cacciatori di Comuni contermini appartenenti alla medesima circoscrizione venatoria. Le sezioni comunali cacciatori partecipano alle attività di gestione faunistico-venatoria e di protezione e incremento del patrimonio faunistico regionale.

Detenzione e allevamento di fauna selvatica

La detenzione e l’allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale sono soggetti ad autorizzazione nominativa rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica entro sessanta giorni dalla richiesta. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione criteri e modalità di detenzione e allevamento, restando fermi gli ulteriori obblighi derivanti dalla normativa statale e regionale su igiene, sanità degli allevamenti e detenzione di animali selvatici.

Modalità di esercizio venatorio e limiti di prelievo

Per i fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica, i caricatori non possono contenere più di due cartucce durante l’attività venatoria e, nel caso della caccia al cinghiale, non più di cinque cartucce.

Per gli ungulati cacciabili soggetti ad assegnazione nominativa, i capi prelevabili in una determinata circoscrizione venatoria sono assegnati ai cacciatori appartenenti alla medesima e ripartiti prioritariamente nelle sezioni comunali del territorio in cui ricade il settore gestionale sub-circoscrizionale di riferimento. Il prelievo del cinghiale, se svolto in forme diverse dalla braccata, avviene nell’ambito della circoscrizione di appartenenza; il prelievo delle altre specie cacciabili avviene nell’intero comprensorio alpino di caccia.

Tesserino regionale e permessi giornalieri di caccia

La rubrica dell’articolo dedicato al tesserino viene estesa ai permessi giornalieri di caccia. Il tesserino regionale e il permesso giornaliero di caccia sono predisposti e rilasciati secondo le regole del Comitato regionale. Il rilascio del permesso giornaliero è subordinato anche all’avvenuto versamento della quota di partecipazione alle spese di gestione.

Il numero massimo annuale dei permessi giornalieri e le modalità di rilascio e utilizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale; il permesso non può essere rilasciato a chi sia incorso nelle violazioni previste per il divieto di rilascio del tesserino regionale. La Giunta regionale stabilisce inoltre gli ulteriori criteri e modalità per il rilascio del tesserino venatorio.

Divieto di rilascio del tesserino regionale

Il presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria dispone il divieto di rilascio del tesserino regionale nei confronti di chi sia stato condannato definitivamente o sia incorso in specifiche violazioni penali o amministrative in materia venatoria.

In sintesi, il divieto è previsto:

  • per cinque stagioni venatorie consecutive per violazioni punite con arresto e ammenda; il periodo scende a tre stagioni in caso di oblazione o patteggiamento;
  • per tre stagioni consecutive per violazioni punite con arresto o ammenda; il periodo scende a due stagioni in caso di oblazione o patteggiamento;
  • per due stagioni consecutive per violazioni punite con la sola ammenda; il periodo scende a una stagione in caso di oblazione o patteggiamento.

Ulteriori divieti sono previsti per specifiche violazioni elencate nella legge statale sulla caccia e nella normativa regionale: due stagioni venatorie consecutive, ridotte a una stagione in caso di pagamento in misura ridotta, per alcune violazioni più gravi; una stagione venatoria, ridotta a quaranta giorni consecutivi in caso di pagamento ridotto, per altre violazioni meno gravi. I periodi decorrono dall’inizio della stagione venatoria successiva alla definizione dei procedimenti penali o amministrativi e sono ridotti degli eventuali periodi di sospensione del tesserino già disposti per sospensione del porto d’armi per uso caccia. Se un’unica condotta integra più violazioni, si applica il periodo più lungo. Se il divieto è inferiore a un’annata venatoria, deve riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.

Sanzioni amministrative in materia venatoria

La legge aggiorna diverse fattispecie sanzionatorie. Tra le principali previsioni:

  • è sanzionata la violazione delle giornate di caccia oltre il limite di tre giorni a settimana o nelle giornate non consentite;
  • sono introdotte sanzioni per l’abbattimento di specie cacciabili non contemplate nel proprio tesserino, per l’abbattimento di specie contemplate ma senza titolo per il prelievo e per l’abbattimento in un settore diverso da quello assegnato;
  • è sanzionato l’abbattimento con modalità collettiva non conforme;
  • è sanzionata l’omessa registrazione sul tesserino del capo abbattuto e la mancata o non corretta applicazione del sigillo di prelievo, ove previsto;
  • è sanzionata l’omessa annotazione sul tesserino dell’inizio dell’attività venatoria nei giorni consentiti;
  • è sanzionato il disturbo, le fotografie o le riprese cinematografiche non autorizzate durante le fasi di cova e dipendenza dei giovani dagli adulti, per le specie protette dall’articolo 4;
  • è sanzionata la violazione del divieto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera d).

Le nuove sanzioni sono espresse in importi differenziati a seconda della violazione, con soglie che vanno da 150 euro fino a 2.700 euro o 2.400 euro nei casi più gravi indicati dalla legge.

Modifiche alla disciplina dei parchi faunistici

Per i parchi faunistici, la violazione degli obblighi di cui all’articolo 3, comma 3, lettere da a) a e), salvo che il fatto costituisca reato e fatti salvi gli effetti dell’articolo 6, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro.

Disposizioni transitorie

Fino all’approvazione del nuovo piano regionale faunistico-venatorio continua ad applicarsi il piano vigente alla data di entrata in vigore della legge, nei limiti della compatibilità con la nuova disciplina.

Ai fini dell’acquisizione della qualifica di cacciatore di diritto dopo cinque anni consecutivi di permanenza nella stessa sezione, sono computati anche gli anni maturati come cacciatori non residenti a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Le disposizioni in materia di ripartizione di alcuni proventi di cui all’articolo 39 della l.r. 64/1994 si applicano dal 1° gennaio 2016.

Abrogazioni e superamento di precedenti discipline

La legge abroga alcune previsioni della l.r. 64/1994 e di altre leggi regionali precedenti, oltre al regolamento regionale n. 7/1995, dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dalla nuova disciplina dell’articolo 40 della l.r. 64/1994, come sostituito dalla legge. Tuttavia, gli articoli 12, 13 e 14 della legge del 2016 risultano poi abrogati da successiva normativa, sicché le disposizioni originarie su riparto del fondo, risarcimento danni e contributi per i fondi agricoli non risultano più attualmente operative.

Valutazione di attualità

La legge è in parte ancora rilevante come testo di modifica della disciplina venatoria valdostana, ma contiene molte disposizioni transitorie o sorpassate e richiami a norme successivamente abrogate. Per gli aspetti oggi concretamente applicabili, restano centrali le modifiche organizzative, sanzionatorie e procedurali tuttora confluite nella l.r. 64/1994, mentre risultano obsoleti i profili ormai superati o espressamente abrogati.

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