L.R. Valle d'Aosta 13/2016
Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta 21 luglio 2016, n. 13 aggiorna la l.r. 3/2013 su contributi per la locazione, emergenza abitativa, graduatorie ERP, canoni, alienazioni e mutui agevolati. Introduce anche nuove linee di finanziamento per il rifacimento dei tetti in lose e per il recupero edilizio privato. Alcune norme transitorie e abrogazioni decorrono dalla pubblicazione di specifiche deliberazioni o riguardano interventi già conclusi.
Modifiche alla disciplina valdostana sulle politiche abitative e sui mutui agevolati
Modifiche alla disciplina regionale delle politiche abitative e dei mutui agevolati
La legge regionale Valle d’Aosta 21 luglio 2016, n. 13 interviene in modo esteso sulla l.r. 3/2013, aggiornando la disciplina delle politiche abitative, dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dell’emergenza abitativa e dei mutui agevolati. Introduce inoltre due nuovi canali di finanziamento per il rifacimento dei tetti in lose di pietra e per il recupero edilizio privato.
Contributi per la locazione e sostegno all’accesso all’abitazione
La Regione conferma la possibilità di concedere contributi a favore dei soggetti meno abbienti per ridurre la spesa del canone di locazione. I contributi possono essere anticipati ai proprietari degli alloggi locati, così da limitare il ricorso alle misure di emergenza abitativa.
Emergenza abitativa
La disciplina dell’emergenza abitativa viene riscritta in senso più organico. La Regione promuove interventi straordinari per risolvere situazioni gravi, eccezionali e imprevedibili segnalate dai Comuni e non affrontabili con gli strumenti ordinari.
Gli interventi consistono nella ricerca e nel reperimento di sistemazioni abitative temporanee sul territorio regionale per nuclei familiari colpiti da:
- disagi sociali o sanitari;
- procedimenti di rilascio forzoso dell’abitazione che coinvolgano nuclei economicamente e socialmente deboli.
La verifica dei presupposti è affidata alla Commissione per le politiche abitative. Le soluzioni abitative sono reperite, anche in deroga agli standard vigenti, secondo un ordine di priorità:
- strutture di prima accoglienza;
- alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- alloggi di proprietà privata, con contratto di locazione stipulato tra proprietario e Regione.
I Comuni devono comunicare entro 10 giorni la disponibilità di un alloggio ERP utilizzabile per tali finalità. Gli oneri gravano sul Fondo regionale per le politiche abitative entro gli stanziamenti disponibili e secondo le percentuali previste dalla legge; i Comuni di residenza concorrono alla copertura nella misura fissata dalla Giunta regionale. Ai Comuni inadempienti possono essere addebitati i maggiori costi sostenuti dalla Regione.
Graduatorie, bandi e opposizioni
La Commissione per le politiche abitative assume un ruolo centrale: approva i bandi di concorso, verifica l’istruttoria delle domande, decide i ricorsi, accerta la morosità incolpevole, valuta le domande di emergenza abitativa, esprime parere obbligatorio e vincolante nei casi di annullamento/decadenza/occupazione senza titolo e autorizza, nei casi previsti, deroghe ai limiti di adeguatezza.
Il bando di concorso deve essere sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione.
Per le graduatorie:
- le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria vanno presentate entro il termine stabilito dal Comune, comunque non oltre 20 giorni dalla pubblicazione;
- la Commissione decide entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le opposizioni;
- non possono essere valutate condizioni non segnalate nei modi e nei termini previsti.
L’aggiornamento delle graduatorie diventa annuale:
- le nuove domande possono essere presentate dal 1° febbraio al 30 giugno di ogni anno;
- l’aggiornamento della graduatoria avviene entro il 31 ottobre;
- per le nuove domande, requisiti e punteggi sono riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente;
- la graduatoria definitiva resta efficace fino al successivo aggiornamento.
Sono inoltre ridefiniti alcuni criteri di aggiornamento d’ufficio, con cancellazione dalla graduatoria per chi non possiede più i requisiti.
Assegnazione degli alloggi e adeguatezza dell’alloggio
La normativa precisa che, nella valutazione dei requisiti e nella gestione del nucleo familiare, rileva anche la posizione dell’assegnatario, non solo del concorrente all’assegnazione.
In sede di assegnazione, se gli alloggi disponibili non consentono il rispetto simultaneo di entrambe le caratteristiche di adeguatezza previste, può essere proposto un alloggio rispondente ad una sola caratteristica o, per esigenze di razionalizzazione del patrimonio pubblico, anche a parametri immediatamente inferiori. In questo secondo caso, l’eventuale rinuncia non comporta decadenza dall’assegnazione né esclusione dalla graduatoria.
Le graduatorie per la mobilità vengono rimesse a procedure specifiche e devono essere approvate annualmente entro il 31 ottobre dalla Commissione.
Canoni di locazione e disciplina economica degli alloggi ERP
Per la determinazione del canone annuo, gli enti gestori devono richiedere ogni anno l’attestazione ISEE del nucleo familiare e di tutti gli occupanti stabili dell’alloggio. Il mutamento della situazione economica comporta l’applicazione del nuovo canone dalla data fissata dalla Giunta regionale.
Viene inoltre precisato che gli assegnatari che, per effetto della disciplina richiamata, devono corrispondere il canone adeguato ai valori massimi fissati dalla Giunta regionale, devono versare all’ente gestore il canone corrispondente secondo tale deliberazione.
Alienazione degli alloggi e prelazione
Nel piano di vendita degli alloggi ERP cambiano i criteri di priorità, che devono tenere conto, nell’ordine, di:
- alloggi per i quali gli inquilini abbiano manifestato volontà di acquisto;
- alloggi soggetti al canone massimo regionale;
- alloggi con costi di manutenzione superiori alla media;
- alloggi in edifici già parzialmente alienati.
La prelazione dell’ente proprietario è estesa a 20 anni dalla stipula del contratto di acquisto. Il prezzo di acquisto è aumentato del valore delle migliorie apportate dal proprietario, da valutarsi mediante perizia dell’ente proprietario, considerando lo stato di manutenzione dell’alloggio.
Sono inoltre modificati i criteri di vendita e viene ampliato il riferimento ai nuclei familiari, includendo anche casi con motivate situazioni personali.
Agevolazioni per interventi di edilizia residenziale e recupero
La legge sostituisce il regime dei contributi con quello delle agevolazioni per gli interventi di cui al titolo IV. In caso di mancata concessione delle agevolazioni, la convenzione non produce effetti.
La Giunta regionale definisce i criteri per determinare la spesa ammissibile, compresi tipologie degli interventi, calcolo delle superfici e limiti massimi di costo.
Per i mutui agevolati relativi alla prima abitazione e al recupero di fabbricati nei centri storici o di particolare pregio:
- la Regione promuove mutui a valere sul fondo di rotazione presso FINAOSTA S.p.A.;
- la Giunta regionale disciplina requisiti, importi massimi, tasso, durata fino a 30 anni, modalità di erogazione e ammortamento, superfici ammissibili, procedure, domande, documentazione, garanzie, vincoli e sanzioni;
- i mutui sono di norma assistiti da garanzia reale o personale, secondo deliberazione della Giunta.
Le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi sono determinate dalla Giunta nel limite del fondo di rotazione.
Nuovi mutui agevolati per il rifacimento dei tetti in lose di pietra
Viene introdotto un nuovo capo dedicato al rifacimento del manto di copertura in lose di pietra, con finalità di tutela paesaggistica e valorizzazione degli elementi tradizionali del territorio regionale.
La Giunta regionale può concedere mutui agevolati ai soggetti in possesso dei requisiti previsti per gli interventi di edilizia residenziale, finanziati tramite il fondo di rotazione FINAOSTA S.p.A.
La disciplina attuativa è demandata a una deliberazione della Giunta regionale, che deve definire requisiti, importi massimi, tasso, durata fino a 30 anni, modalità di erogazione e ammortamento, procedure, tempi di attuazione, domanda, documentazione, garanzie, vincoli e sanzioni.
Nuovi mutui agevolati per il recupero edilizio privato
La legge introduce anche un ulteriore capo per i mutui agevolati destinati agli interventi di recupero edilizio privato sugli immobili destinati a prima abitazione.
Il mutuo non può superare l’importo teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente per i medesimi interventi. Anche questa misura è finanziata tramite il fondo di rotazione FINAOSTA S.p.A.
La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione:
- requisiti soggettivi;
- importo massimo del mutuo, con finanziamento fino al 100% della detrazione;
- tasso e sue variazioni;
- durata dei finanziamenti e modalità di erogazione e ammortamento;
- procedure di ammissione e tempi di realizzazione;
- presentazione delle domande e documentazione;
- garanzie, vincoli e sanzioni.
Disposizioni transitorie
La nuova disciplina sul prezzo di acquisto degli alloggi ERP, comprensiva del valore delle migliorie, si applica anche ai contratti di acquisto già stipulati alla data di entrata in vigore della legge.
Per gli interventi di recupero edilizio privato eseguiti negli anni 2015 e 2016, continua ad applicarsi il finanziamento previsto dalla legge finanziaria regionale 2015/2017.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono abrogate diverse disposizioni previgenti, tra cui la disciplina regionale del 2007 sui benefici economici per i tetti in lose di pietra, alcune modifiche del 2008, il regolamento regionale n. 2/2009 sui mutui agevolati e altre norme regionali collegate.
L’abrogazione del regolamento sui mutui agevolati decorre dalla pubblicazione nel B.U.R. della deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 74 della l.r. 3/2013, come sostituito dalla presente legge.
Il contenuto complessivo della legge è quindi quello di aggiornare e razionalizzare la disciplina valdostana delle politiche abitative e dei finanziamenti agevolati, con rilevanza circoscritta al territorio della Valle d’Aosta.
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