L.R. Valle d'Aosta 11/2016
Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Abruzzo 26/2006 sulla gestione delle strade regionali, trasferendo dal 1° gennaio 2017 ai Comuni le autorizzazioni/concessioni nei tratti interni ai centri abitati e introducendo un canone per occupazione e uso delle strade regionali e pertinenze. Prevede anche regole transitorie di regolarizzazione delle occupazioni preesistenti entro termini poi prorogati, con validità fino al 31 dicembre 2031/2032 a seconda dei casi, e alcune esenzioni.
Modifiche alla disciplina regionale su autorizzazioni, concessioni e canone per l’occupazione delle strade regionali
Modifiche alla disciplina delle strade regionali
La legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 interviene sulla l.r. 20 novembre 2006, n. 26 in materia di classificazione, gestione, manutenzione, controllo e tutela delle strade regionali della Regione Abruzzo. La riforma sposta parte delle competenze ai Comuni per i tratti interni ai centri abitati e introduce un canone per l’occupazione e l’uso delle strade regionali e delle relative pertinenze.
Riparto delle competenze tra Regione e Comuni
Dal 1° gennaio 2017, per i tratti di strade regionali correnti all’interno dei centri abitati, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è attribuito ai Comuni, ciascuno per il proprio territorio. I Comuni adottano i relativi atti senza necessità di nulla osta regionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 13, comma 4bis.
Resta ferma la competenza regionale negli altri casi non trasferiti ai Comuni.
Indirizzi regionali e procedimento comunale
La Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, definisce con propria deliberazione:
- le modalità e le prescrizioni cui i Comuni devono attenersi per il rilascio e la revoca di autorizzazioni e concessioni;
- i principi procedurali applicabili, nel rispetto degli articoli 14, 15, 16 e 17 della l.r. 26/2006;
- ogni altro aspetto procedimentale necessario all’applicazione della legge.
Le deliberazioni adottate ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 4bis, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
Durata delle autorizzazioni per cartelli e impianti pubblicitari
Viene precisato che, nel caso di cartelli e impianti pubblicitari, il termine di durata richiamato dall’articolo 14 è di tre anni, in luogo del termine generale di quindici anni.
Canone per occupazione e uso delle strade regionali
A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’occupazione, temporanea o permanente, e l’uso delle strade regionali e delle relative pertinenze sono soggetti a un canone.
Quando il rilascio di autorizzazioni o concessioni resta in capo alla Regione:
- il canone è determinato in misura forfetaria secondo il tariffario dell’allegato A;
- il pagamento avviene in un’unica soluzione oppure, su istanza dell’interessato, in tre rate quinquennali;
- il tariffario può essere modificato dalla Giunta regionale con deliberazione pubblicata sul BUR.
Negli altri casi, cioè quando il titolo è rilasciato dai Comuni per i tratti interni ai centri abitati, l’importo è determinato secondo i regolamenti comunali vigenti in materia di tassa o canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche ed è versato ai Comuni competenti.
Esenzioni dal canone
Non sono soggette al canone alcune occupazioni e concessioni, tra cui:
- quelle rilasciate a enti pubblici, enti religiosi per il culto, consorzi di miglioramento fondiario e organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- tabelle indicative di stazioni, fermate e orari del trasporto pubblico, cabine telefoniche, pensiline d’attesa, cartelli e segnalazioni sulla circolazione senza pubblicità, orologi per pubblica utilità e aste delle bandiere;
- occupazioni da parte di veicoli del trasporto pubblico di linea in concessione;
- soste per carico e scarico merci;
- occupazioni temporanee per manifestazioni politiche, istituzionali, umanitarie o sociali;
- accessi pedonali fino a 1,60 metri e accessi a fondi agricoli o per passaggio di uso pubblico;
- occupazioni temporanee inferiori a 24 ore;
- costruzioni e occupazioni nelle fasce di rispetto;
- recinzioni lungo le strade;
- occupazioni aeree e sotterranee preesistenti alla costruzione della strada regionale;
- opere e pozzetti per canalizzazione delle acque meteoriche;
- collegamenti e pozzetti alla rete idrica, fognaria e al gas GPL richiesti da privati non per uso commerciale;
- occupazioni del sottosuolo con condutture idriche necessarie all’attività agricola.
Regime transitorio per le domande già presentate
Le domande di concessione o autorizzazione presentate alla Regione, alla data del 1° gennaio 2017, per tratti di strade regionali all’interno dei centri abitati, sono trasmesse ai Comuni competenti per l’istruttoria e l’adozione dei provvedimenti.
Regolarizzazione di concessioni e autorizzazioni già assentite
Per le concessioni e autorizzazioni già rilasciate e non ancora scadute al 1° gennaio 2017, la legge prevede una disciplina transitoria diversa a seconda del pagamento del canone:
- se il canone era stato versato in un’unica soluzione, la scadenza è prorogata in proporzione al maggiore importo versato rispetto a quanto dovuto per il periodo successivo al 1° gennaio 2017;
- se il canone annuale era regolarmente versato, si applica sino alla scadenza il canone dell’allegato A, ricalcolato in proporzione agli anni residui; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure, su istanza dell’interessato, in tre rate annuali.
Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo o con titolo scaduto
Per le occupazioni e gli usi delle strade regionali e pertinenze privi di autorizzazione o con autorizzazione scaduta al 1° gennaio 2017, i soggetti interessati dovevano presentare domanda entro il 31 dicembre 2021 alla Regione o al Comune, secondo le rispettive competenze.
Il rilascio del nuovo titolo, valido fino al 31 dicembre 2031, è subordinato al pagamento:
- in favore della Regione, dell’indennità forfetaria dell’allegato B maggiorata del 20%, per l’occupazione senza titolo antecedente al 1° gennaio 2017, in unica soluzione o in tre rate annuali;
- in favore della Regione, per il periodo successivo al 1° gennaio 2017, del canone dell’allegato A, pagabile in unica soluzione o in tre rate quinquennali;
- in favore del Comune competente, per il periodo successivo al 1° gennaio 2017, dell’importo stabilito dal regolamento comunale in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche.
Mancata regolarizzazione e revoca
Per le concessioni e autorizzazioni assentite e non ancora scadute al 1° gennaio 2017, per le quali non sia stato versato alcun canone o ne sia stato versato uno inferiore al dovuto, la validità è mantenuta solo se entro il 31 dicembre 2021 viene versato alla Regione, in unica soluzione o in tre rate annuali, l’importo di regolarizzazione per il periodo ante 1° gennaio 2017. Tale importo corrisponde alla minore somma tra:
- l’indennità forfetaria dell’allegato B maggiorata del 10%;
- il canone dovuto e non pagato, anch’esso maggiorato del 10%, per le annualità fino al 2016.
Per le annualità successive si applicano gli importi dell’allegato A. In caso di mancato pagamento entro il termine, il titolo è revocato; resta l’obbligo di ripristino dei luoghi a spese del trasgressore e di pagamento dell’importo dovuto per il periodo antecedente al 1° gennaio 2017. Il mancato ripristino comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada.
Accertamento delle sanzioni
L’accertamento delle sanzioni amministrative è attribuito ai soggetti indicati dall’articolo 12 del d.lgs. 285/1992.
Abrogazione di una disposizione previgente
La legge abroga l’articolo 18 della l.r. 26/2006.
Disposizioni finanziarie
La minore entrata derivante dal nuovo regime del canone è stimata in 22.000 euro annui a decorrere dal 2017. La copertura è assicurata, per il 2017 e il 2018, da una maggiore entrata di pari importo derivante dalle disposizioni transitorie di regolarizzazione. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Quadro temporale e attualità della disciplina
La legge opera soprattutto dal 1° gennaio 2017 e contiene termini transitori successivamente prorogati per la regolarizzazione delle occupazioni pregresse. Poiché tali termini sono ormai scaduti e la disciplina transitoria era riferita a occupazioni e canoni pregressi, l’atto ha oggi rilievo prevalentemente storico e non appare, in concreto, di ordinaria applicazione attuale.
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