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Legge

L.R. Valle d'Aosta 9/2016

Misure regionali urgenti di aiuto alla liquidità delle attività economiche in funzione anti-crisi. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 9/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta 19 luglio 2016, n. 9 introduce, per i finanziamenti regionali già concessi in vari settori, misure straordinarie di aiuto alla liquidità: rinegoziazione della durata e riduzione del tasso fisso fino all’1%. Le domande andavano presentate a FINAOSTA S.p.A. entro il 31 ottobre 2016; la disciplina opera sulle rate e sui piani di ammortamento previsti dalla legge.

Misure urgenti di aiuto alla liquidità per finanziamenti regionali

Misure urgenti di aiuto alla liquidità per finanziamenti regionali

La legge regionale della Valle d’Aosta disciplina un intervento straordinario, limitato al territorio regionale, finalizzato a sostenere gli operatori economici in crisi attraverso l’alleggerimento del servizio del debito su finanziamenti già concessi. La disciplina si applica mediante rinegoziazione della durata e, per alcuni mutui, riduzione del tasso di interesse.

Ambito di applicazione e finanziamenti interessati

Le misure riguardano i finanziamenti già concessi ai sensi di una serie di leggi regionali in materia di fondi di rotazione, artigianato, commercio, cooperazione, turismo, agricoltura, impianti a fune, attività turistico-ricettive, trasformazione dei prodotti agricoli, agriturismo e gestione speciale FINAOSTA S.p.A. Sono inclusi anche i finanziamenti in corso di preammortamento.

Soggetti beneficiari e condizioni di accesso

Possono accedere agli aiuti gli intestatari dei finanziamenti agevolati interessati, purché non si trovino in una delle seguenti situazioni:

  • fallimento;
  • liquidazione coatta;
  • concordato preventivo, salvo il concordato con continuità aziendale;
  • avvio, da parte di FINAOSTA S.p.A., del procedimento esecutivo per il recupero coattivo del credito.

Disciplina europea degli aiuti

Se l’intervento determina un’equivalente sovvenzione lorda positiva, il beneficio è concesso nel rispetto della disciplina “de minimis” dell’Unione europea, richiamando i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, per i settori rispettivamente generale e agricolo. Gli aiuti sono quantificati in ESL sul solo piano di ammortamento rideterminato, secondo il metodo europeo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Rinegoziazione della durata dei finanziamenti

I finanziamenti con periodo di ammortamento originario non inferiore a 15 anni possono essere rinegoziati fino a una durata massima complessiva non superiore a 20 anni. Il capitale residuo, calcolato alla data della domanda, può essere rimborsato in un periodo aumentato al massimo di 5 anni rispetto alla durata originaria. Le rate già scadute e non pagate restano soggette alle scadenze contrattuali e agli interessi di mora previsti dal contratto.

Limiti temporali e sospensioni pregresse

La durata massima del piano rinegoziato è computata al netto degli eventuali periodi di sospensione delle rate già autorizzati dalle precedenti misure regionali anti-crisi indicate dalla legge. La domanda di rinegoziazione doveva essere presentata a FINAOSTA S.p.A. entro il 31 ottobre 2016.

Procedura per la rinegoziazione della durata

La domanda doveva essere corredata della dichiarazione richiesta dalla normativa “de minimis”. FINAOSTA S.p.A. calcola l’ESL e verifica l’assenza di condizioni ostative; quindi trasmette le risultanze alla struttura regionale competente, che concede l’aiuto con proprio provvedimento. Il nuovo piano decorre dalla data di presentazione della domanda. Se la domanda è rigettata, FINAOSTA ripristina il piano originario e il beneficiario deve restituire la differenza tra rata originaria e rata ridotta.

Modifica della legge regionale n. 6/2003

La legge interviene anche sulla disciplina dei mutui per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane, stabilendo che la durata non può superare 20 anni, compreso l’eventuale preammortamento, entro i limiti di tempo previsti per la realizzazione dell’iniziativa. La nuova regola si applica anche ai mutui già contratti alla data di entrata in vigore della legge, che possono essere rinegoziati secondo questa disciplina.

Riduzione del tasso di interesse

Per i finanziamenti con tasso fisso annuo superiore all’1% il tasso viene ridotto fino all’1% a decorrere dalle rate con scadenza dall’8 aprile 2016. Anche in questo caso la domanda andava presentata a FINAOSTA S.p.A. entro il 31 ottobre 2016, con dichiarazione “de minimis”. FINAOSTA calcola l’ESL, verifica i requisiti e la struttura regionale competente concede l’aiuto. In caso di rigetto o mancata domanda entro il termine, il piano originario viene ripristinato con obbligo di restituzione della differenza tra rata originaria e rata ridotta.

Oneri e decorrenza

Tutti gli oneri derivanti dalla rinegoziazione della durata sono posti a carico dei beneficiari. La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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