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Legge

L.R. Valle d'Aosta 12/2016

Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 12/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste istituisce mutui agevolati, in regime de minimis, per favorire la capitalizzazione di società di capitali industriali e artigiane con sede operativa nella regione. Sono previsti importi tra 50.000 e 500.000 euro, durata massima di 6 anni e requisiti di apporto dei soci; sono disciplinati istruttoria, revoca, controlli, sanzioni e un fondo di rotazione alimentato nel 2016 da 3 milioni di euro e dai rimborsi dei mutui.

Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali e artigiane

Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali e artigiane

La legge disciplina un sostegno finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste alla capitalizzazione di imprese industriali e artigiane, tramite mutui agevolati concessi a società di capitali con sede operativa nel territorio regionale. L’agevolazione è limitata agli aiuti in regime de minimis della normativa europea vigente.

Finalità e destinatari

L’intervento regionale mira a favorire la capitalizzazione delle imprese industriali e artigiane. Possono accedere alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali e aventi sede operativa in Valle d’Aosta.

Natura e condizioni dell’agevolazione

Le agevolazioni consistono in mutui a tasso agevolato concessi fino a un massimo del 75% dell’importo dell’operazione. L’intervento finanziato deve riguardare aumenti di capitale sociale a pagamento oppure versamenti in conto capitale da parte dei soci, destinati a sostenere:

  • progetti di creazione di nuove imprese;
  • progetti di sviluppo di imprese esistenti.

I progetti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Sono previsti i seguenti limiti economici e temporali:

  • importo minimo del mutuo: 50.000 euro;
  • importo massimo del mutuo: 500.000 euro;
  • durata massima: 6 anni, compreso l’eventuale preammortamento di 1 anno.

Presentazione della domanda e istruttoria

La domanda, corredata del progetto imprenditoriale, è presentata a FINAOSTA S.p.A., che trasmette copia alla struttura regionale competente in materia di industria e artigianato. La Regione disciplina con apposita convenzione i rapporti con FINAOSTA S.p.A. per l’attività istruttoria.

FINAOSTA S.p.A. svolge l’istruttoria, verificando:

  • completezza e regolarità della domanda;
  • validità del progetto imprenditoriale.

L’esito dell’istruttoria è comunicato alla struttura competente.

Concessione, erogazione e adempimenti preliminari

La concessione, il diniego e la revoca sono adottati con provvedimento del dirigente della struttura competente. Dopo la concessione, FINAOSTA S.p.A. eroga il mutuo solo dopo aver verificato gli adempimenti societari richiesti, che devono essere effettuati entro 6 mesi dal provvedimento di concessione:

  • nel caso di aumento di capitale a pagamento, approvazione dell’aumento da parte degli organi competenti, sottoscrizione dell’aumento e versamento del 25% del capitale sottoscritto da parte dei soci;
  • nel caso di versamenti in conto capitale, deliberazione assembleare di costituzione di un’apposita riserva di patrimonio netto non distribuibile fino alla completa restituzione del mutuo e versamenti dei soci pari al 25% dell’intervento.

Controlli e ispezioni

La struttura competente, anche avvalendosi di FINAOSTA S.p.A., può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui progetti agevolati per verificare:

  • lo stato di attuazione del progetto;
  • il rispetto degli obblighi di legge e del provvedimento di concessione;
  • la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dalle società beneficiarie.

I soggetti incaricati hanno libero accesso alla sede, agli impianti e alla documentazione necessaria.

Revoca dell’agevolazione e restituzione

La revoca è disposta se la società beneficiaria:

  • non adempie agli obblighi previsti per l’erogazione;
  • cessa l’attività produttiva presso la sede operativa in Valle d’Aosta durante il periodo di ammortamento del mutuo;
  • attua l’iniziativa in modo sostanzialmente difforme dal progetto approvato.

La revoca è inoltre possibile se emergono dichiarazioni o informazioni non veritiere. In caso di revoca, la società deve restituire a FINAOSTA S.p.A., entro 60 giorni dal provvedimento:

  • il capitale residuo;
  • una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati sulla media ponderata del tasso ufficiale di riferimento e gli interessi effettivamente corrisposti nel periodo tra erogazione ed estinzione.

La revoca può essere anche parziale, in proporzione all’inadempimento, e può prevedere rateizzazione della somma dovuta, per un periodo non superiore a 12 mesi. La mancata restituzione entro il termine comporta il divieto di accedere alle agevolazioni della legge per 5 anni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Sanzioni amministrative

Se la revoca, anche parziale, deriva dalla cessazione dell’attività produttiva nella sede operativa regionale durante il periodo di ammortamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da metà all’intero del beneficio indebitamente fruito. Per la sanzione si applica la legge n. 689/1981.

Fondo di rotazione e copertura finanziaria

La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per i mutui agevolati. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ogni esercizio finanziario, il rendiconto della situazione del fondo al 31 dicembre.

Per il 2016 il fondo è alimentato da uno stanziamento iniziale di 3.000.000 euro, finanziato con somme già trasferite a FINAOSTA S.p.A. per interventi previsti da una precedente legge regionale sulla ricerca e lo sviluppo. Il fondo è inoltre alimentato da:

  • rimborso delle rate, in conto capitale e interessi;
  • rimborso anticipato dei mutui;
  • interessi sulla giacenza;
  • recupero delle somme restituite nei casi di revoca.

La convenzione con FINAOSTA S.p.A. disciplina anche costituzione e gestione del fondo, inclusi oneri, perdite, compensi e rendicontazione, con relativi costi a carico del fondo. I proventi delle sanzioni amministrative sono versati nel bilancio regionale.

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