Cassazione Penale, Sentenza n. 7989/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione della Corte d'appello di Milano (3/11/2021) limitatamente agli effetti civili, denunciando in particolare: 1) la violazione dell'art. 23-bis, comma 1, del d.l. 28/10/2020 n.137 (norma emergenziale sul rito cartolare) perché la Corte ha valutato come decisiva una consulenza tecnica allegata all'atto di appello senza formale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p.; 2) l'illegittima acquisizione e utilizzazione, in termini decisivi, di una consulenza di parte senza contraddittorio effettivo; 3) omissione di considerazione delle deduzioni e richieste della parte civile e carenze di motivazione relative all'insussistenza del dolo; 4) altre violazioni procedurali connesse alla mancata verbalizzazione dell'udienza di appello e al mancato esame delle prove contrarie richieste dalla parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha riconosciuto l'interesse della parte civile ad impugnare nonostante l'assoluzione con formula "il fatto non costituisce reato", ha censurato l'utilizzo decisivo della consulenza tecnica di parte senza la formale rinnovazione dell'istruttoria e con trattazione cartolare, in violazione dell'art. 23-bis. Per effetto di ciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; gli effetti penali della sentenza restano invariati.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis, comma 1
a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2021), fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire
La norma consente la trattazione cartolare degli appelli in periodo emergenziale; tuttavia non può essere utilizzata per legittimare l'acquisizione e l'uso decisivo di mezzi istruttori che richiedono la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e il contraddittorio
codice di procedura penale, art. 603
Stabilisce la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per l'assunzione di nuove prove orali o per escussione di testi/consulenti; l'acquisizione di una consulenza tecnica di parte come mezzo istruttorio rilevante richiede la formale rinnovazione ex art. 603
codice di procedura penale, art. 233
Disciplina la consulenza di parte (non perizia); i consulenti delle parti possono esporre il proprio parere e presentare memorie, ma restano mezzi di prova distinti dalla prova documentale
codice di procedura penale, art. 576
Riconosce il diritto di impugnazione alla parte civile nei termini generali del processo penale; la parte civile ha interesse ad impugnare anche l'assoluzione quando ne derivano effetti civili
codice di procedura penale, art. 652
Limita l'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile; tale limitazione non impedisce però alla parte civile di esercitare il diritto di impugnazione penale previsto dall'art. 576
codice di procedura penale, art. 622
Consente la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e il rinvio per il relativo accertamento al giudice civile
codice di procedura penale, art. 573, comma 1-bis
Regola la competenza tra sezioni della Corte di cassazione; qui richiamato per la rimessione degli atti alla sezione competente per questioni connesse agli interessi civili
Massime di principio
- La parte civile ha interesse a impugnare una sentenza assolutoria con la formula "il fatto non costituisce reato" per tutelare gli interessi civili, poiché la limitata efficacia del giudicato penale non le impedisce di chiedere la verifica degli effetti civili nel processo penale.
- Se in appello la decisione si basa su una consulenza tecnica di parte o su atti che costituiscono mezzi di prova (non meri documenti), è necessaria la formale rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. per garantire il contraddittorio; altrimenti l'acquisizione è illegittima.
- Le disposizioni emergenziali che autorizzano la trattazione cartolare (art. 23-bis) non possono essere usate per eludere le garanzie processuali quando è richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; il mancato rispetto può portare all'annullamento limitato agli effetti civili.
- La mancata considerazione delle deduzioni e delle richieste della parte civile in motivazione costituisce un vizio censurabile e può concorrere a determinare l'annullamento della sentenza sugli effetti civili.
- In presenza di violazioni procedurali che incidono sugli accertamenti rilevanti per la responsabilità civile, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza solo quanto agli effetti civili e disporre il rinvio al giudice civile competente, lasciando intatti gli effetti penali.
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