Cassazione Civile, Ordinanza n. 10645/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato la classificazione di un immobile, attribuendogli la categoria A/8 sulla base dei dati catastali e della documentazione Docfa. La contribuente ha impugnato l'atto, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia e ha ritenuto legittimo l'accertamento. In cassazione la contribuente ha dedotto tre motivi, poi integrati da memoria: primo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello e sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio; secondo, motivazione apparente della sentenza, in relazione agli obblighi motivazionali del processo tributario; terzo, travisamento della prova e omessa valutazione delle prove offerte dalla contribuente, con contestazione della valorizzazione delle sole risultanze poste a base dell'atto impugnato. La ricorrente ha anche prospettato la rilevanza del tempo trascorso tra la presentazione della Docfa e l'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'omessa pronuncia non è configurabile per questioni meramente processuali e, comunque, la decisione di merito della CTR implicava il rigetto dell'eccezione di inammissibilità; ha reputato inammissibile la censura sulla mancata CTU, poiché la scelta di disporre o meno consulenza tecnica appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, non per violazione dell'art. 112 c.p.c. Il secondo motivo è stato giudicato infondato perché la motivazione della sentenza regionale, ancorata ai dati di fatto dell'immobile e agli elementi ricavabili dalla Docfa, non era meramente apparente. Il terzo motivo è stato respinto perché non denunciava un vero travisamento della prova, ma sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva ha natura ordinatoria e non comporta decadenza dell'amministrazione dal potere di rettifica. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste per l'omesso esame di questioni puramente processuali; l'omessa pronuncia riguarda le sole domande ed eccezioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale dedotto per omessa pronuncia è scrutinabile nei limiti propri del vizio di nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura sul mancato espletamento della CTU e sul preteso travisamento della prova è ricondotta, se del caso, al vizio motivazionale nei limiti consentiti dal nuovo n. 5.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria deve esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione; il vizio ricorre solo se la motivazione è mancante o meramente apparente.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all'art. 36 per gli obblighi motivazionali del processo tributario.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca o è meramente apparente la motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
La censura sulla mancata CTU è soggetta alla preclusione derivante dalla doppia conforme, ratione temporis vigente.
d.m. n. 701 del 1994
La procedura Docfa serve ad accelerare la formazione e l'aggiornamento del catasto; il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita definitiva è ordinatorio.
art. 56 d.P.R. n. 1142 del 1949
Le dichiarazioni presentate dal titolare hanno funzione di rendita proposta fino alla determinazione della rendita definitiva da parte dell'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Il contributo unificato aggiuntivo è pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice di merito non affronta espressamente una questione meramente processuale, poiché il vizio attiene alle domande ed eccezioni di merito; può tuttavia sussistere un rigetto implicito se la decisione sul merito è logicamente incompatibile con l'eccezione.
- La scelta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione essa può essere censurata solo nei limiti del vizio motivazionale consentito, non come violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La motivazione della sentenza è meramente apparente solo quando manca l'esposizione, sia pure concisa, delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, o quando la motivazione è incomprensibile, perplessa o affetta da contrasti irriducibili; non basta che la parte la ritenga insufficiente o non condivisibile.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: la selezione, interpretazione e ponderazione delle prove appartengono al giudice di merito.
- In materia catastale, il termine di dodici mesi previsto per la determinazione della rendita definitiva ha natura ordinatoria e non determina decadenza dell'Amministrazione dal potere di rettifica.
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