Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 169/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, n. 77/2024 del 16.04.2024 resa nel giudizio avente n. 462/2022 R.G..

Giustizia amministrativa202500402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Larino n. 77/2024, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente precaria con supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto, al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l'importo complessivo di 1.500 euro, oltre rivalutazione e interessi come per legge. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento del Ministero, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero mediante copia conforme trasmessa via PEC e la corrispondenza tra la somma richiesta e quella oggetto della condanna.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza perché la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e costituiva titolo suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. Ha considerato sufficiente la notificazione al Ministero della copia conforme della sentenza, escludendo la necessità della spedizione in forma esecutiva alla luce della modifica dell'art. 475 c.p.c. applicabile dal 28 febbraio 2023. Ha ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro strumento equipollente, per i tre anni scolastici indicati, attribuendo complessivamente 1.500 euro, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, il Direttore generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, senza compenso, prevedendo un ulteriore termine di 40 giorni decorrente dall'istanza della ricorrente. Non ha riconosciuto allo stato la penalità di mora, ritenendo sufficiente la nomina del commissario, ma ha riservato una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 550 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del cod. proc. amm.

    Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'adempimento del giudicato e di nominare un commissario ad acta; la penalità di mora può essere valutata, ma nel caso concreto non è stata riconosciuta allo stato, in ragione della nomina del commissario.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione di statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria [...] devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti

    A seguito della riforma applicabile dal 28 febbraio 2023, per portare a esecuzione una sentenza del giudice ordinario non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la copia conforme all'originale.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha introdotto le modifiche all'art. 475 c.p.c. sulla forma del titolo esecutivo giudiziale richiamate dal TAR.

  • legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, rendendo applicabile dal 28 febbraio 2023 la nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'adempimento di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, quando le statuizioni ineseguite impongano all'amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
  • Per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, dal 28 febbraio 2023, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione all'amministrazione debitrice di una copia attestata conforme all'originale, secondo la nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale comunicazione all'amministrazione e l'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può giustificare, allo stato, il mancato riconoscimento della penalità di mora, salva una successiva valutazione qualora l'amministrazione non collabori all'attuazione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.