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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17581/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un fermo amministrativo iscritto sull'autovettura della contribuente in relazione al mancato pagamento di una cartella emessa per un debito erariale. La Commissione tributaria regionale, accogliendo l'appello della società di riscossione, aveva ritenuto legittimo il fermo. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza regionale. Successivamente, prima della decisione, ha depositato istanza di rinuncia agli atti, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, allegando di aver aderito alla rottamazione delle cartelle riferite alla pretesa impositiva. La Corte ha però osservato che la documentazione prodotta non dimostrava in modo univoco che la nuova cartella indicata riguardasse i medesimi debiti oggetto del fermo; nondimeno ha preso atto della rinuncia ritualmente formulata dal difensore munito di procura speciale e comunicata alle controparti.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha disposto la compensazione delle spese in ragione dell'andamento del giudizio. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che il relativo presupposto è sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso e che la norma ha natura lato sensu sanzionatoria e di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta dal difensore munito di apposito potere e comunicata alle controparti, consente di dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    A seguito della rinuncia ritualmente effettuata, la Corte dichiara l'estinzione del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il relativo presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso; la norma, essendo lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, va interpretata restrittivamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se effettuata da difensore munito di espresso potere nella procura speciale e portata a conoscenza delle controparti, determina l'estinzione del processo.
  • Ai fini dell'estinzione per rinuncia non è necessario che la parte dimostri ulteriori ragioni di cessazione della materia del contendere, essendo sufficiente la rinuncia rituale al ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 presuppone una situazione verificatasi entro il momento di proposizione dell'impugnazione; se il presupposto è sopravvenuto, la misura non può essere applicata.
  • Le disposizioni che prevedono oneri processuali di natura sanzionatoria o eccezionale sono di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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