Sentenza n. 992/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della deliberazione del Direttore Generale n. 279 del 26 febbraio 2026, con cui è stata disposta l’aggiudicazione a favore di Instrumentation Laboratory s.p.a. del lotto n. 3 della «procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l’effettuazione di esami di laboratorio, con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiali di consumo, suddivisa in 7 lotti, valevole per la durata di 5 anni» (CIG B786C991EE); - della nota prot. n. 44466 del 9 marzo 2026 con la quale l’Azienda ULSS n. 9 “Scaligera” ha comunicato l’avvenuta aggiudicazione del lotto n. 3; - di tutti gli atti di gara e di ogni atto connesso, presupposto, conseguente e consequenziale a quelli impugnati, inclusi la proposta di aggiudicazione, i verbali delle sedute della Commissione di gara e del Seggio di gara e dei relativi allegati, inclusi il verbale relativo alla seduta del 13 novembre 2025 di apertura delle offerte tecniche da parte del Seggio di gara e i verbali relativi alle sedute del 13 novembre 2025 e 5 febbraio 2026 di valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice; - delle determinazioni assunte nell’ambito dei subprocedimenti di verifica di congruità dell’offerta, nonché di verifica dei requisiti partecipativi; - del bando, del disciplinare di gara, del capitolato e dei rispettivi allegati e di ogni chiarimento adottato in fase di gara dall’amministrazione intimata; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato tra l’Amministrazione e la società controinteressata, con conseguente subentro della odierna ricorrente nell’esecuzione del medesimo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 3 di una procedura aperta per la fornitura di sistemi analitici per esami di laboratorio, nonché gli atti di gara e le verifiche dei requisiti, con domanda di inefficacia del contratto e subentro
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l’aggiudicazione sostenendo che l’offerta dell’aggiudicataria non rispettasse i requisiti minimi del capitolato relativi, da un lato, al caricamento e campionamento da provetta chiusa e, dall’altro, al caricamento continuo dei campioni con gestione prioritaria degli urgenti. In particolare, ha dedotto che i coagulometri offerti per la sede di Legnago avrebbero effettuato il campionamento soltanto dopo l’apertura delle provette mediante decapping; che la gestione prioritaria dei campioni urgenti sarebbe stata possibile esclusivamente mediante caricamento frontale sul singolo strumento, incompatibile con il campionamento da provetta chiusa; che il sistema avrebbe accodato i campioni urgenti invece di trattarli prioritariamente; e che la Commissione giudicatrice non avrebbe adeguatamente verificato tali profili sulla base del manuale d’uso e della documentazione tecnica. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 79 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, della lex specialis, dei principi di risultato, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza e ingiustizia manifesta. In via subordinata, la ricorrente ha sostenuto che i requisiti dovessero essere verificati rispetto al sistema di automazione nel suo complesso e ha comunque dedotto la non conformità dell’offerta al requisito sulla gestione prioritaria degli urgenti.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha interpretato il requisito relativo al “caricamento/campionamento da provetta chiusa” in senso cumulativo, escludendo che fosse sufficiente il solo caricamento a provetta chiusa, ma ha precisato che la clausola non impone necessariamente una specifica soluzione tecnica né vieta ogni apertura automatizzata della provetta. Il requisito ha natura funzionale, essendo diretto a garantire la sicurezza dell’operatore e dell’ambiente di lavoro. Pertanto, può essere soddisfatto anche mediante una soluzione tecnicamente diversa, purché assicuri sostanzialmente la medesima finalità. Nel caso concreto, la documentazione tecnica dimostrava che le operazioni di decapping, campionamento e recapping avvenivano all’interno di moduli chiusi e protetti, mentre l’operatore gestiva soltanto provette tappate, senza esposizione al materiale biologico. Il sistema doveva inoltre essere valutato nel suo complesso, comprendendo il modulo di automazione e il coagulometro, poiché la lex specialis richiedeva un sistema analitico integrato per la sede di Legnago. Il TAR ha quindi ritenuto applicabile il principio di equivalenza e conforme l’offerta alla finalità sostanziale del requisito. Quanto al requisito sul caricamento continuo e sulla gestione prioritaria dei campioni urgenti, il Collegio ha ritenuto sufficiente che il sistema garantisse continuità del flusso e priorità degli urgenti, senza imporre una specifica modalità tecnica non prevista dal capitolato. La documentazione dimostrava che i campioni urgenti potevano essere inseriti senza interrompere la routine, venivano identificati automaticamente e instradati con priorità mediante rack e zona buffer. Non è stata provata la necessità di utilizzare provette aperte né l’incompatibilità tra i due requisiti. Le censure subordinate sono state respinte perché fondate sui medesimi presupposti già disattesi. È stata respinta anche la domanda di inefficacia del contratto e di subentro. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni e la sinteticità del ricorso.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale definizione del giudizio in camera di consiglio, sentite le parti
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata quando sussistono i relativi presupposti e le parti sono state avvisate.
art. 79 d.lgs. n. 36/2023
è ammesso il principio di equivalenza ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell’Allegato II.5 del Codice
Il principio di equivalenza consente di ammettere soluzioni tecniche non formalmente identiche a quelle prescritte, purché sostanzialmente e funzionalmente idonee a soddisfare le esigenze della stazione appaltante.
art. 108 d.lgs. n. 36/2023
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestata non conformità dell’offerta ai requisiti minimi della lex specialis.
art. 1362 c.c.
Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo i criteri ermeneutici propri dell’interpretazione contrattuale.
art. 1363 c.c.
Le clausole devono essere interpretate coordinandole tra loro e considerando il contenuto complessivo della lex specialis.
art. 1 l. n. 241/1990
È richiamato in relazione ai principi di imparzialità, parità di trattamento e principio di risultato dedotti dalla ricorrente.
art. 3 Cost.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di uguaglianza e parità di trattamento.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, un requisito tecnico minimo deve essere interpretato secondo il coordinamento complessivo delle clausole della lex specialis e alla luce della finalità perseguita dalla stazione appaltante, evitando letture meramente formalistiche o isolate.
- Il requisito tecnico relativo al caricamento e campionamento da provetta chiusa, quando è diretto a garantire la sicurezza dell’operatore e dell’ambiente di lavoro, ha natura funzionale: può essere soddisfatto mediante soluzioni tecniche diverse da quella letteralmente descritta, purché assicurino sostanzialmente l’assenza di esposizione dell’operatore al materiale biologico.
- Il principio di equivalenza è applicabile anche a requisiti tecnici qualificati come obbligatori quando la lex specialis esplicita la finalità funzionale della prescrizione; non opera invece rispetto a requisiti propriamente strutturali, riferiti a caratteristiche tecniche inderogabili.
- La qualificazione di un requisito tecnico come strutturale o funzionale dipende dalla funzione che la lex specialis gli attribuisce e dall’eventuale esplicitazione dell’esigenza amministrativa sottostante, non dalla sola formulazione astratta della clausola.
- Quando la lex specialis richiede un sistema integrato composto da automazione e strumenti analitici, la conformità ai requisiti funzionali deve essere verificata rispetto al sistema nel suo complesso e non isolatamente rispetto al singolo dispositivo.
- Il requisito del caricamento continuo con gestione prioritaria dei campioni urgenti impone il conseguimento della continuità del flusso e della priorità degli urgenti, ma non prescrive una specifica modalità tecnica non espressamente prevista dalla lex specialis.
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