Cassazione Penale, Sentenza n. 32780/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano censurando: 1) la determinazione del trattamento sanzionatorio per errore nel contemperare gli aumenti per continuazione e nel ritenere sussistente un divieto di reformatio in pejus (art. 597 c.p.p.), 2) l'erronea qualificazione giuridica e l'errata esclusione del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90), per avere la Corte territoriale sottovalutato elementi probatori ritenuti idonei a provare il vincolo associativo anche minimale (numero dei partecipanti, ripetitività delle cessioni, ripartizione di ruoli, disponibilità di risorse), e 3) vizi di motivazione e contraddittorietà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto l'appello del Procuratore Generale. Ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: la Corte d'appello ha errato nel ritenere di dover limitarsi agli aumenti fissati dal primo giudice per evitare la reformatio in pejus e ha valutato inadeguatamente la prova circa l'associazione (art. 74 DPR 309/90). Per tali profili la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame. I ricorsi proposti dagli imputati (Cannata, R. e A. Barbaro, Sergi) sono, nella quasi totalità, dichiarati inammissibili perché consistono in riesame in fatto delle intercettazioni o in valutazioni alternative della prova; specifiche censure (es. estorsione, detenzione armi, riconoscimento attenuanti, dubbio sulla qualità della “droga parlata”, richiesta di riconoscimento della lieve entità) sono rigettate o ritenute inammissibili dalla Corte di legittimità. E' stata confermata la condanna alle spese e la pronuncia relativa al pagamento della somma a norma dell'art. 616 c.p.p. La sentenza impugnata è annullata con rinvio limitatamente alle questioni indicate per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
norma richiamata in relazione alla rideterminazione della pena in sede di impugnazione; utilizzata dalla Corte territoriale per rideterminare il trattamento sanzionatorio
art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
la Corte di Cassazione richiama che la fattispecie può sussistere anche con un minimo sostrato organizzativo e con il numero minimo di tre partecipanti; è sufficiente un vincolo non necessariamente articolato purchè durevole e funzionale al programma criminoso
art. 606 co.1 lett. b) cod. proc. pen.
motivo di ricorso per violazione di legge e errata applicazione della norma; la Corte ha accolto censura di mancata osservanza/errata applicazione sul punto della qualificazione del reato associativo
art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen.
utilizzato nei ricorsi degli imputati per censurare vizi di motivazione; la Corte ha dichiarato molti di tali ricorsi inammissibili perché si limitavano a rimettere in discussione i fatti
art. 597 cod. proc. pen. (divieto di reformatio in pejus)
la Corte ricorda la giurisprudenza (Sez. Unite 27/3/2014) secondo cui il giudice d'impugnazione può aumentare la pena per un fatto satellite se la pena complessiva non supera quella irrogata in primo grado; la Corte d'appello ha errato nel ritenere un divieto più ampio
Sez. Unite Corte di Cassazione, sent. n. 16208/2014
principio richiamato: il divieto di reformatio in pejus non vieta che il giudice d'impugnazione, mutata la struttura del reato continuato, aumenti la pena per un fatto purché la pena complessiva non superi quella precedente
art. 81 cod. pen. (continuazione)
la Corte richiama la necessità che gli aumenti per continuazione siano motivati distintamente per ciascun reato satellite e rispettino la proporzione complessiva; censurata l'errata applicazione da parte della Corte d'appello
art. 629 cod. pen. (estorsione)
interpretazione della Corte territoriale ritenuta congrua da Cassazione: la consegna di una quantità di droga a titolo di scomputo parziale del debito integra estorsione consumata se produce utilità agli estorsori
artt. 2, 4, 7 L. n. 895/1967 (norme sulla detenzione e porto di armi)
richiamate nelle imputazioni; la valutazione delle intercettazioni circa la disponibilità di armi è questione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se motivata
art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (art. 73 co.1 e co.5) - stupefacenti
richiamata per la selezione del minimo edittale e per il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità; la Corte considera che la minima offensività va valutata in base a peso, qualità, mezzi e modalità e che la prova ha escluso l'ipotesi di lieve entità per l'imputato
art. 129 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente per chiedere proscioglimento concordato; la Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile il ricorso per vizio di motivazione
art. 240-bis cod. pen.
richiamato in relazione alla confisca; la Corte territoriale ha motivato la confisca del denaro sulla base della sua conservazione e della mancanza di giustificazione reddituale
art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990
richiamato in relazione ai profili di confisca e misure patrimoniali; la Corte ha valutato la discrepanza tra somma e giustificazione dell'imputato
artt. 132, 133 cod. pen.
principi richiamati sulla determinazione della pena e sulle circostanze (attenuanti/aggravanti); la Corte di Cassazione ricorda la limitata sindacabilità in fatto della graduazione delle pene fatta dal giudice di merito
art. 616 cod. proc. pen.
norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e al pagamento della somma a carico degli appellanti in caso di inammissibilità
Sez. Unite Corte di Cassazione, sent. n. 47127/2021
richiamata in tema di reato continuato: il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite e consentire la verifica del rispetto dei limiti dell'art. 81 cod. pen.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in pejus non impedisce al giudice d'impugnazione di aumentare la pena per uno degli illeciti unificati se la pena complessiva non supera quella già irrogata: l'unico limite è la pena complessiva.
- Per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) è sufficiente un minimo sostrato organizzativo e il numero minimo previsto dalla norma (anche tre persone); non è richiesta una struttura complessa: ripetitività, ruoli, disponibilità di risorse e canali di rifornimento possono essere indici decisivi.
- La Corte d'appello che riforma un'assoluzione deve fornire una motivazione rafforzata che spieghi perché la stessa prova assume diverso valore dimostrativo rispetto al giudice di primo grado.
- La valutazione delle intercettazioni, anche se criptiche o in codice, è questione di fatto riservata al giudice di merito; il sindacato della Cassazione sulla valutazione probatoria è limitato ai vizi di motivazione, alla manifesta illogicità o alla contraddittorietà.
- La qualificazione dei fatti come estorsione consumata può essere fondata sulla consegna di beni accettati quale corrispettivo in acconto che produca utilità agli autori; la diversa natura della prestazione accettata non esclude automaticamente il dolo estorsivo.
- In tema di reato continuato il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite e rispettare il rapporto di proporzione; la semplice ripetizione degli aumenti fissati dal primo giudice senza adeguata giustificazione può essere censurata.
- I ricorsi che si limitano a riproporre in sede di legittimità una diversa lettura delle prove di merito (intercettazioni, interpretazioni dei dialoghi, valutazioni di qualità della droga) sono in massima parte inammissibili.
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