Cassazione Civile, Ordinanza n. 20260/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato davanti al giudice di pace un avviso di accertamento relativo all'omessa o infedele dichiarazione della TIA per l'anno 2005, concernente un immobile di sua proprietà. Il giudice di pace aveva accolto il ricorso e annullato l'atto; in appello, il tribunale aveva invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo la controversia devoluta al giudice tributario. Riassunto il giudizio davanti alla corte tributaria, quest'ultima ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite. In sede di regolamento, il Pubblico Ministero ha chiesto la giurisdizione del giudice ordinario. La questione centrale era stabilire se la controversia sulla debenza della TIA relativa all'anno 2005 rientrasse nella giurisdizione tributaria o in quella ordinaria, alla luce dell'evoluzione normativa tra TIA1 e TIA2 e del discrimine temporale individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che l'avviso di accertamento riguardasse la TIA1 dovuta per l'anno 2005, cioè per un periodo interamente compreso nella vigenza dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, anteriormente alla sua abrogazione. Ha quindi cassato l'ordinanza della corte tributaria che aveva sollevato il conflitto. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il conflitto era stato sollevato d'ufficio e le parti non avevano svolto difese in questa fase.
Norme richiamate
art. 59 l. n. 69/2009
richiamato ai fini dell'ammissibilità del regolamento di giurisdizione sollevato dal giudice tributario dopo tempestiva riassunzione del giudizio.
art. 49 d.lgs. n. 22/1997
ha istituito la TIA1, qualificata dalla giurisprudenza come variante della TARSU e quindi come entrata di natura tributaria.
art. 238 d.lgs. n. 152/2006
ha soppresso la TIA1 e introdotto una diversa tariffa (TIA2), qualificata dal legislatore come corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
art. 5, comma 2-quater, d.l. n. 208/2008 conv. con modif. dalla l. n. 13/2009
ha denominato la tariffa del d.lgs. n. 152/2006 come Tariffa Integrata Ambientale (TIA2) e inciso sul regime transitorio.
art. 1, comma 184, l. n. 296/2006
ha mantenuto invariato per il 2007 il regime di prelievo del servizio rifiuti adottato nel 2006 nel singolo comune.
art. 1, comma 166, l. n. 244/2007
ha esteso il blocco dei precedenti regimi TARSU e TIA1 anche agli anni 2008 e 2009.
art. 14, comma 33, d.l. n. 78/2010 conv. con modif. dalla l. n. 122/2010
norma di interpretazione autentica che ha affermato la natura non tributaria della tariffa ex art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e devoluto al giudice ordinario le controversie sorte dopo il 30 maggio 2010 aventi ad oggetto la predetta tariffa.
ordinanza Cass., Sez. U, n. 1839/2020
ha enunciato il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario in materia di TIA1 e TIA2, valorizzando la data del 31 maggio 2010 e la natura della pretesa.
Massime di principio
- In materia di tariffa rifiuti, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della pretesa azionata e dal regime normativo applicabile al periodo cui si riferisce l'atto impugnato.
- Le controversie sulla TIA1 riferite a periodi anteriori al 31 maggio 2010, quando la tariffa era disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997, appartengono alla giurisdizione tributaria, poiché la tariffa conserva natura di tributo.
- Le controversie sulla TIA2 sorte dopo il 31 maggio 2010 appartengono alla giurisdizione ordinaria, in quanto la tariffa introdotta dall'art. 238 d.lgs. n. 152/2006 è qualificata dal legislatore come corrispettivo del servizio.
- Anche quando una controversia sia promossa o riassunta dopo l'entrata in vigore della disciplina sulla TIA2, resta decisiva la riferibilità della pretesa al periodo di vigenza della TIA1 o della TIA2 secondo il discrimine temporale stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
- L'ammissibilità del regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice richiede il rispetto del momento processuale utile e, in caso di riassunzione tempestiva, non è preclusa dalla precedente declaratoria di difetto di giurisdizione.
- Sezioni unite e norme di interpretazione autentica possono essere utilizzate per stabilizzare il criterio di riparto della giurisdizione in presenza di discipline transitorie e successione di leggi nel tempo.
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