Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16193/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'ente di riscossione in agricoltura aveva intimato la restituzione di una somma molto elevata, pari a euro 806.091,89, ritenuta indebitamente percepita a titolo di contributi comunitari nel settore dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione del destinatario, ritenendo prescritto il diritto alla ripetizione, assumendo come dies a quo una richiesta formale di restituzione del 30 giugno 1994 e negando efficacia interruttiva alla costituzione di parte civile nel processo penale, anche perché non risultava provato il contenuto preciso di tale costituzione e il processo penale riguardava più imputati. La Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo invece che la costituzione di parte civile nel processo penale promosso per truffa aggravata fosse idonea a interrompere la prescrizione del diritto alla restituzione o al risarcimento, senza necessità di ulteriori specificazioni formali, poiché ex art. 185 c.p. ogni reato obbliga alle restituzioni e al risarcimento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla prescrizione e sull'onere della prova, sostenendo che, non essendo stato prodotto l'atto di costituzione di parte civile, non poteva dirsi provato se la domanda avesse riguardato la sola restituzione, il solo risarcimento o entrambe le azioni, con conseguente incidenza sulla durata della prescrizione; con il secondo ha contestato la qualificazione dell'azione come indebito oggettivo soggetto a prescrizione decennale, affermando che la pretesa era connessa a un reato di truffa aggravata e che non poteva ritenersi irrilevante tale profilo ai fini del termine prescrizionale; con il terzo ha lamentato la condanna alle spese nonostante l'accoglimento dell'opposizione in primo grado, invocando la violazione del principio di soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la costituzione di parte civile nel processo penale, quando la pretesa civile è collegata al fatto-reato, è di per sé idonea a interrompere la prescrizione del diritto alla restituzione e/o al risarcimento, senza che occorrano ulteriori enunciazioni formali oltre al collegamento eziologico con il reato. Ha quindi confermato la correttezza della decisione d'appello che aveva valorizzato la costituzione di parte civile dell'ente pubblico come atto interruttivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi: il ricorrente era risultato soccombente in appello, sicché la condanna alle spese era conseguenza corretta del principio di soccombenza. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione decennale; la Corte lo considera nel quadro della disciplina della prescrizione del diritto azionato

  • art. 2947 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il termine quinquennale; la Corte esclude che il caso concreto ricada in tale termine

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per la disciplina dell'interruzione della prescrizione; la Corte ritiene interruttiva la costituzione di parte civile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova sul contenuto dell'atto di parte civile

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla prova dei fatti allegati

  • art. 78 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente tra le norme sulla costituzione di parte civile nel processo penale

  • art. 75 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di azione civile nel processo penale

  • art. 185 c.p.

    la Corte afferma che ogni reato obbliga, oltre che al risarcimento, alle restituzioni; perciò la costituzione di parte civile collegata al reato è di per sé idonea a identificare il petitum e ad avere efficacia interruttiva

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo; la Corte ritiene corretta la condanna alle spese perché il ricorrente era soccombente in appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile in un processo penale, quando la pretesa civile è collegata al fatto-reato, è atto idoneo a interrompere la prescrizione del diritto alla restituzione e/o al risarcimento del danno derivante dal reato, senza necessità di ulteriori specificazioni formali del petitum oltre al collegamento eziologico con il fatto illecito.
  • Ai fini dell'efficacia interruttiva della prescrizione, la domanda civile proposta nel processo penale può essere individuata sulla base della connessione con il reato contestato, poiché l'art. 185 c.p. attribuisce al reato la conseguenza delle restituzioni e del risarcimento.
  • Il motivo di ricorso che contesti la regolazione delle spese di lite è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con la effettiva soccombenza della parte nel grado di appello.
  • In presenza di soccombenza in appello, la condanna alle spese è conforme al principio di cui all'art. 91 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.