Ordinanza n. 74/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della nota del Consorzio per le Autostrade Siciliane n. 338/2026 in data 7 gennaio 2026, con cui il raggruppamento ricorrente è stato escluso dalla procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo la tratta autostradale tra gli svincoli di Milazzo e Falcone; b) di tutti i verbali, gli atti e i provvedimenti relativi alla verifica di congruità dell’offerta del raggruppamento e alla verifica di congruità dell’offerta del concorrente secondo graduato; c) dell’eventuale aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento secondo graduato, oltre gli atti di verifica della documentazione amministrativa e di formazione della graduatoria finale; d) per quanto occorra, idel diniego tacito di autotutela sull’istanza presentata dal raggruppamento ricorrente in data 15 gennaio 2026; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto e la reintegrazione in forma specifica o in subordine per la condanna al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura per l'affidamento dei lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo la tratta autostradale tra gli svincoli di Milazzo e Falcone, unitamente agli atti di verifica di congruità, alla graduatoria e all'eventuale aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il raggruppamento ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura di gara e gli atti connessi alla verifica di congruità della propria offerta e di quella del concorrente secondo graduato, nonché l'eventuale aggiudicazione e il diniego tacito di autotutela. Ha inoltre chiesto, in caso di stipula, la dichiarazione di inefficacia del contratto e la reintegrazione in forma specifica o, in subordine, il risarcimento del danno. In via cautelare ha domandato la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile. Ha rilevato che il contratto non era ancora stato stipulato; che l'appalto aveva una durata di 420 giorni e non era quindi a priori esclusa la possibilità di subentro; che il pregiudizio prospettato aveva natura essenzialmente patrimoniale ed era suscettibile di ristoro; e che la prossimità dell'udienza di merito, fissata al 16 aprile 2026, appariva idonea a tutelare le esigenze cautelari rappresentate. Le spese della fase cautelare sono state eccezionalmente compensate. Il merito è stato rinviato alla pubblica udienza del 16 aprile 2026.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente non dimostri un pregiudizio grave e irreparabile, in particolare se il contratto non è ancora stipulato, la durata dell'appalto consente in astratto un eventuale subentro e il danno prospettato è prevalentemente patrimoniale e risarcibile.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può concorrere a escludere il periculum in mora o comunque a soddisfare le esigenze cautelari, quando la decisione sul merito sia idonea a intervenire prima del consolidarsi del pregiudizio dedotto.
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