Sentenza del 19/10/2021 n. 28777 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per l'anno d'imposta 2010 C.C. ricevette, a seguito di due processi verbali di constatazione (verifica presso la sede e accertamenti bancari su conto della contribuente e su due conti del coniuge), un avviso di accertamento per maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette con relative sanzioni e un atto di contestazione per omessa autofatturazione/acquisti senza fattura. La contribuente impugnò, ottenendo in primo grado la dichiarazione di nullità degli atti per omesso contraddittorio preventivo; la Commissione tributaria regionale della Campania, in appello, accolse l'impugnazione dell'Agenzia e ritenne legittimi gli accertamenti (salvo alcune esclusioni e recuperi non motivati). In Cassazione C.C. propose sette motivi volti a censurare deleghe, notifiche, omesso contraddittorio, vizi di forma e applicazione del ius superveniens sulle sanzioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinta la parte del giudizio relativa all'avviso di accertamento perché la contribuente ha perfezionato la definizione agevolata ex D.L. n.119/2018, art.6, comma 10. Quanto all'atto di contestazione (che non è stato definito), il ricorso è stato rigettato: la Corte ha confermato la legittimità dell'accertamento e delle relative presunzioni bancarie (anche con riferimento ai conti del coniuge), ha ritenuto non provate le eccezioni della contribuente (sottoscrizione, notifiche, mancata indicazione del responsabile del procedimento) e ha escluso l'automaticità della nullità per omesso contraddittorio in assenza di prova che ciò avrebbe prodotto un esito diverso. Condanna della contribuente al pagamento delle spese per Euro 2.800,00 e compensazione delle spese relative alla parte estinta; non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973
art. 60, comma 1, lett. a)
La Corte ha rilevato che le contestazioni sulla forma della notificazione richiedono adeguata produzione documentale; per attaccare le attestazioni in relata occorre querela di falso. In mancanza della documentazione l'eccezione è inammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992
In tema di contenzioso tributario si presume che un atto di appello proveniente dall'ufficio periferico rappresenti la volontà dell'ufficio anche se non è esibita una specifica delega, salvo che il ricorrente eccepisca e provi la mancata competenza o l'usurpazione del potere.
Statuto dei diritti del contribuente
L'omesso contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'invalidità dell'atto impositivo: la nullità opera solo se il contribuente prospetta e dimostra che, se avesse svolto il contraddittorio, il procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso.
D.L. n. 119 del 2018
La definizione agevolata perfezionata dalla contribuente ha estinto la parte del giudizio relativa all'avviso di accertamento; l'adesione alla definizione comporta l'estinzione del contenzioso per la quota definita.
D.Lgs. n. 158 del 2015
Le modifiche sanzionatorie apportate non si applicano automaticamente retroattivamente in favore del contribuente: l'eventuale ius superveniens deve essere dedotto e specificamente provato rispetto ai fatti concreti per incidere sul calcolo delle sanzioni.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
La richiamata tutela del buon andamento e della correttezza dell'amministrazione è stata valutata alla luce della mancata dimostrazione da parte della contribuente che l'assenza del contraddittorio avrebbe prodotto un diverso esito.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
art. 6 CEDU; Protocollo addizionale n.1 art.1
I profili di diritto alla difesa e di proprietà invocati non hanno trovato applicazione favorevole perché la contribuente non ha dimostrato la rilevanza causale dell'omesso contraddittorio rispetto all'esito.
D.L. n. 248 del 2007 (convertito),
L'eccezione sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento è stata ritenuta inammissibile per carenza di autosufficienza e mancata produzione documentale; la mancanza formale non è stata valorizzata senza adeguata specificazione.
Codice civile
La norma sulla documentazione probatoria è stata richiamata ma l'eccezione non è stata valutabile per assenza dell'atto di contestazione nel fascicolo; la mancata produzione indebolisce la deduzione probatoria del ricorrente.
Massime di principio
- L'omesso contraddittorio preventivo non annulla automaticamente l'atto impositivo: il contribuente deve prospettare circostanze concrete per dimostrare che, se fosse stato svolto il contraddittorio, l'esito sarebbe stato diverso.
- Le partecipazioni del contribuente (o di soggetti ritenuti amministratori di fatto, come il coniuge) alle operazioni di verifica, senza formulare osservazioni o giustificazioni, rendono più difficile dimostrare il pregiudizio derivante dall'omesso contraddittorio.
- Gli atti di appello provenienti dagli uffici dell'Agenzia si presumono idonei a rappresentare la volontà dell'ufficio anche senza esibizione di delega specifica; l'onere di provare l'inesistenza del potere è a carico di chi lo eccepisce.
- Le presunzioni derivanti dagli accertamenti bancari possono essere applicate anche ai conti intestati o cointestati al coniuge se adeguatamente motivato l'utilizzo per esigenze aziendali; il contribuente deve fornire prova contraria adeguata.
- Vizi formali delle notifiche richiedono adeguata produzione documentale: l'attacco alle attestazioni in relata richiede, in concreto, strumenti processuali specifici (es. querela di falso) per essere efficace.
- L'invocazione del ius superveniens in materia di sanzioni deve essere formulata in modo specifico e fondata su fatti concreti: non è sufficiente una mera deduzione generica in sede di legittimità.
- La definizione agevolata estingue la parte di contenzioso riferita all'atto definito; il processo viene quindi estinto per quella quota e si compensano spesso le spese relative a quella parte.
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