Sentenza del 19/10/2021 n. 244 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Domicilio fiscale - Onere del contribuente di indicare variazioni - Notifica nell'ultimo domicilio noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 09220 per mancata ricezione della notifica; la società lamentava violazione dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 e sosteneva che la notifica fosse stata illegittimamente eseguita con il rito semplificato degli irreperibili ex art. 60, lett. e) d.P.R. 600/1973 (irreperibilità assoluta), mentre a suo avviso sarebbe dovuta ricorrere la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa), avendo la sede invariata in A. alla via xxxxx.
La decisione
Appello rigettato. La Commissione provinciale aveva correttamente ritenuto valida la notifica eseguita con il rito degli irreperibili ex art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. 600/1973, poiché il messo notificatore non ha trovato la sede della società all'indirizzo indicato e ha attestato l'assenza di qualsiasi indicazione riconducibile alla ditta, supportando il rilievo con documentazione fotografica. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui grava sul contribuente l'onere di comunicare e aggiornare il domicilio fiscale; il mancato adempimento legittima la notifica nel domicilio fiscale per l'ultimo domicilio noto. Il ricorso è stato dunque respinto e le spese di giudizio sono state liquidate in euro 1.500 oltre IVA ed accessori a carico del ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e)
Consente la notificazione semplificata in caso di irreperibilità; applicata dal notificatore quando, dopo ricerche diligenti, la presenza della ditta al domicilio fiscale risultava non rintracciabile, giustificando la notifica nel domicilio fiscale per l'ultimo indirizzo noto.
d.P.R. 6 settembre 1973, n. 602, art. 26
Stabilisce l'onere del contribuente di indicare il domicilio fiscale; la mancata comunicazione o l'omissione di aggiornamenti legittima l'ufficio a notificare all'ultimo domicilio fiscale noto.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come disciplina della notificazione in caso di irreperibilità relativa; il giudice ha ritenuto invece applicabile la procedura per irreperibilità assoluta ex art. 60 DPR 600/1973, in presenza di accertata impossibilità di reperire la sede.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. 20 gennaio 2011 n. 1206; Cass. 20 luglio 2011 n. 15919; Cass. n. 13614/2014; Cass. 17 luglio 2015 n. 15122; Cass. n. 9734/2015)
Conferma il principio che la notificazione agli atti tributari si fonda sul domicilio fiscale e sull'onere del contribuente di tenerlo aggiornato; la mancata comunicazione legittima la notificazione all'ultimo domicilio noto, anche con le forme semplificate previste per gli irreperibili.
Massime di principio
- Grava sul contribuente l'onere di comunicare e aggiornare il domicilio fiscale: in mancanza, l'amministrazione può validamente notificare all'ultimo domicilio fiscale noto.
- La procedura semplificata per irreperibilità ex art. 60 d.P.R. 600/1973 è legittima se il notificatore dimostra ricerche diligenti e l'impossibilità di reperire la sede (relata dettagliata, eventuali rilievi fotografici, attestazioni di assenza di targhe/caselle).
- Per contestare una notifica basata sull'ultimo domicilio noto il contribuente deve fornire prove concrete della mancata inesattezza dell'indirizzo nel registro fiscale o della tempestiva comunicazione del nuovo domicilio all'ufficio (iscrizioni anagrafiche, raccomandate, PEC, estratti ufficiali).
- Se la notifica è ritenuta valida, i termini per proporre ricorso decorrono dalla data della validità della notifica stessa; un ricorso tardivo è dichiarato inammissibile per tardività.
- Le amministrazioni devono comunque effettuare ricerche secondo l'ordinaria diligenza; l'assenza di adeguata documentazione delle ricerche può costituire motivo di impugnazione efficace.
- In pratica, per tutelarsi il contribuente dovrebbe: 1) mantenere aggiornato il domicilio fiscale presso gli uffici; 2) conservare le prove di eventuali comunicazioni di variazione; 3) verificare la presenza di notifiche mediante controlli periodici (PEC, accesso ai servizi online, controlli anagrafici) e 4) contestare tempestivamente la notifica fornendo elementi probatori sulla correttezza del proprio domicilio.
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