Sentenza del 19/10/2021 n. 1284 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di una cartella esattoriale di € 1.283,30 relativa a sanzioni. La società deduceva carenza di motivazione, mancata sottoscrizione, violazione della Legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), nullità della notifica effettuata via PEC, incostituzionalità dell'aggio, e chiedeva la sospensione del processo per la pendenza del contenzioso sull'atto di irrogazione delle sanzioni.
La decisione
L'appello è stato respinto. In via preliminare la Commissione ha dichiarato inammissibile la censura nuova proposta in appello relativa alla mancata prova del potere di firma del responsabile del procedimento. Sul merito sono stati rigettati tutti i motivi: la cartella è stata ritenuta riconducibile all'Agenzia e correttamente firmata; il formato pades (.pdf) è considerato legittimo ed equivalente al formato cades (.p7m) in linea con la giurisprudenza di legittimità; la notifica via PEC è legittima ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 richiamante l'art. 60 DPR 600/73; la motivazione della cartella è ritenuta sufficiente; l'aggio è definito di natura retributiva e non manifestamente incostituzionale; la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. è stata respinta perché non sussiste pregiudizialità tra i procedimenti. La parte soccombente (XX srl) è stata condannata alle spese di giudizio pari a € 1.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973
Consente la notifica degli atti di riscossione tramite PEC; norma richiamata per legittimare la notifica della cartella via posta elettronica certificata.
D.P.R. n. 600/1973
Richiamato dall'art. 26 del DPR 602/73; disciplina la validità delle notifiche via strumenti informatici nel procedimento tributario.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamata dal ricorrente come violata; la Commissione non ha ritenuto che la cartella presentasse vizi tali da integrare una violazione sancita dallo Statuto del contribuente.
Codice di procedura civile
La sospensione del giudizio è ammessa solo in presenza di pregiudizialità; qui non è stato riconosciuto alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento sull'atto di irrogazione delle sanzioni e quello sulla cartella.
Cassazione, SS.UU., sentenza n. 10266 del 27.4.2018
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato la legittimità del formato pades (.pdf) e la sua equivalenza al formato cades (.p7m); richiamata per confermare la validità del formato utilizzato per la cartella.
Massime di principio
- Le censure nuove introdotte per la prima volta in appello sono generalmente inammissibili salvo casi particolari: i vizi devono essere dedotti fin dal primo grado.
- La notifica delle cartelle di pagamento tramite PEC è valida se effettuata in conformità alle norme tributarie (art. 26 DPR 602/73 richiamante art. 60 DPR 600/73); occorre verificare correttezza destinatario/indirizzo PEC e riscontro di avvenuta consegna.
- I formati di firma digitale adottati correntemente (es. pades/.pdf) sono considerati equivalenti ai formati tradizionali (.p7m/cades) alla luce della giurisprudenza di legittimità: la mera contestazione del formato non è sufficiente a determinare la nullità dell'atto.
- La motivazione della cartella deve fornire informazioni sufficienti sul motivo della riscossione; se la cartella rimanda chiaramente a un atto precedente (es. provvedimento di irrogazione sanzioni) la contestazione sulla motivazione è debole.
- L'aggio richiesto dall'ente di riscossione è considerato di natura retributiva per coprire costi di notifica e gestione; le doglianze di incostituzionalità richiedono argomentazioni solide sul profilo di violazione di principi costituzionali.
- La sospensione del processo per pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c. è ammessa solo se esiste un rapporto diretto e decisivo tra i due procedimenti; la pendenza di un giudizio separato sull'atto sanzionatorio non sospende automaticamente il giudizio sulla cartella se questa può essere impugnata per vizi propri.
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