Sentenza del 19/10/2021 n. 296 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IVA - Indebita detrazione - Operazioni oggettivamente inesistenti - Fatture emesse - Società cartiere - Onere probatorio - Processo tributario- Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo agli anni 2015-2016. L'Ufficio ha disconosciuto deduzioni di costi e detrazioni IVA ritenendo le prestazioni documentate da fatture emesse da societa 'cartiere' come operazioni oggettivamente inesistenti relative a lavori di ristrutturazione di un immobile a Bettona. La contribuyente deduceva, fra l'altro, violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. (inutilizzabilita delle risultanze acquisite senza cautele penali), insufficienza dell'onere probatorio a carico dell'Amministrazione, inidoneita degli elementi probatori posti dall'Ufficio, esistenza di elementi che dimostrerebbero l'effettiva esecuzione dei lavori e insufficienza delle dichiarazioni di terzi utilizzate dagli accertatori.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha dichiarato la nullita della sentenza di primo grado ma, nel merito, ha respinto il ricorso della societa xxxxx confermando l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto efficaci gli indizi raccolti dall'Ufficio (assenza o modesta struttura delle societa emittenti, precedenti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, incoerenze fra documentazione di cantiere e atti urbanistici, esecuzione fatturata in periodo successivo alla cessione dell'immobile, mancanza della documentazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, incongruenze nei SAL e nei libretti delle misure) e li ha giudicati gravi, precisi e concordanti a dimostrazione dell'inesistenza oggettiva delle prestazioni. Ha altresi affermato che l'art. 220 disp. att. c.p.p. riguarda l'ambito penale e non impedisce l'utilizzo in sede tributaria di elementi raccolti senza le garanzie penali. La contribuente e stata condannata alle spese processuali (euro 8.000,00 primo grado; euro 10.000,00 appello, oltre accessori).
Norme richiamate
art. 220 disp. att. c.p.p.
art. 220 disp. att. c.p.p.
La Commissione interpreta la norma nel senso che l'obbligo di osservanza delle garanzie processuali penali opera solo ai fini dell'applicazione della legge penale e non rende inutilizzabili, nel procedimento tributario, gli elementi raccolti senza quelle garanzie; il procedimento penale e quello tributario sono autonomi.
art. 21 d.P.R. 26.10.1972, n. 633
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
La fattura ha requisiti formali ma non costituisce prova piena e incontestabile dell'effettiva esecuzione della prestazione; la regolarita formale non esclude la possibilita di prova contraria dell'Amministrazione.
art. 12 d.l. n. 429/1982 e art. 20 d.lgs. n. 74/2000
art. 12 d.l. 429/1982; art. 20 d.lgs. 74/2000
Richiamate a fondamento del principio di autonomia fra procedimento penale e procedimento tributario e della possibilita di utilizzare elementi probatori raccolti nell'ambito di verifiche fiscali anche se non conformi alle garanzie penali.
art. 2 e art. 654 c.p.p.
Richiamate a supporto dell'autonomia tra fasi e procedure e della disciplina sulla utilizzazione delle risultanze: norme che giustificano l'utilizzo di atti amministrativi e di elementi acquisiti nel corso di accertamenti anche in sede non penale.
art. 115 c.p.c.
Fatti non contestati specificamente in giudizio sono dati per provati; la Corte ha applicato tale principio per ritenere provati alcuni elementi fattuali forniti dall'Ufficio.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 59 d.lgs. n. 546/1992
art. 36 e art. 59 d.lgs. n. 546/1992
Norme procedurali sul contenuto della motivazione delle sentenze e sui casi tassativi di rimessione al giudice a quo; la prima sentenza di merito e stata ritenuta carente di motivazione in parte; l'appello ha comunque deciso sul merito.
d.lgs. n. 81/2008
La mancanza della documentazione prevista in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (POS, DUVRI, nomina RSPP ecc.) e stata considerata elemento indiziario negativo ai fini dell'accertamento dell'effettiva esecuzione dei lavori.
Massime di principio
- La norma processuale penale di cui all'art. 220 disp. att. c.p.p. non impedisce all'Amministrazione finanziaria di utilizzare, in sede di accertamento tributario, elementi raccolti durante le verifiche anche se acquisiti senza le garanzie previste per il procedimento penale: procedimento penale e procedimento tributario sono autonomi.
- Nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare l'inesecuzione delle prestazioni; tale onere puo essere assolto anche mediante presunzioni semplici purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti valutati nel loro complesso.
- La regolarita formale di fatture e scritture contabili non e di per se idonea a escludere l'ipotesi di operazione inesistente; le fatture possono essere utilizzate per mascherare operazioni fittizie e non costituire prova piena.
- Le dichiarazioni rese da terzi (es. direttore dei lavori) possono concorrere alla prova dell'inesistenza delle prestazioni, ma da sole non sono decisive: devono inserirsi in un quadro di indizi convergenti.
- Elementi materiale e documentali quali assenza di struttura operativa delle societa che fatturano, incongruenze tra documentazione di cantiere e atti urbanistici, esecuzione fatturata in periodo successivo alla cessione dell'immobile, e mancanza di documentazione obbligatoria sulla sicurezza costituiscono indizi forti di inesistenza dei lavori.
- Se la sentenza di primo grado e priva di motivazione adeguata o omette di pronunciarsi su censure rilevanti, la Corte d'Appello/dei gradi successivi puo dichiarare la nullita e procedere all'esame del merito.
- In fase difensiva il contribuente deve non limitarsi a contestare genericamente gli indizi, ma fornire elementi specifici e documentali che contraddicano le inferenze logiche dell'Ufficio; la vaghezza delle deduzioni difensive rende improbabile il loro accoglimento.
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