Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/10/2021 n. 1282 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Notifica di cartella di pagamento del 12.4.2018 per complessivi € 758.514,27 a seguito di controllo sulle dichiarazioni (modello UNICO/2015 per l'annualità 2014) con disconoscimento di crediti IVA per € 519.156,00 già usati in compensazione. La società ha impugnato la cartella per infondatezza della pretesa, carenza di motivazione e nullità dell'avviso bonario, depositando inoltre in giudizio una dichiarazione integrativa (ricevuta dall'ufficio il 8.2.2019) per rettificare un errore materiale nella dichiarazione 2014 (correzione del credito IVA da € 768.854,00 a € 249.698,00). L'ufficio ha eccepito tardività dell'appello e chiesto conferma della sentenza di primo grado.

La decisione

Il giudice d'appello ha respinto l'eccezione di inammissibilità (ha computato il periodo di sospensione feriale 1-31 agosto per il termine 'lungo' d'impugnazione) e, nel merito, ha rigettato l'appello. Il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione integrativa tardiva non fosse idonea a sanare le gravi e reiterate irregolarità osservate in più annualità (2012, 2014, 2015, 2016), osservando inoltre che la correzione non era stata recepita nelle dichiarazioni IVA successive, il che dimostra l'inaffidabilità della rettifica per modificare sostanzialmente la base imponibile. Pertanto è stata confermata la legittimità della cartella di pagamento. Spese di giudizio a carico della parte soccombente € 5.000,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Norma richiamata come base per il controllo fiscale effettuato sull'UNICO; il controllo ha portato al disconoscimento di crediti IVA contestati.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    Norma richiamata in relazione al controllo IVA che ha portato alla rettifica dei crediti dichiarati.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 38 comma 3

    Interpretazione effettuata dal Collegio: nel calcolo del termine lungo d'impugnazione va computato il periodo di sospensione feriale (1-31 agosto), rilevando così la tempestività dell'appello.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 51

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 38 per la disciplina dei termini d'impugnazione davanti alla giurisdizione tributaria.

Massime di principio

  • La dichiarazione integrativa tardiva non può essere utilizzata per sanare errori che hanno sostanzialmente modificato la base imponibile o per correggere comportamenti fraudolenti o reiterati in più annualità: è ammessa principalmente per errori meramente formali.
  • Nel conteggio del 'termine lungo' d'impugnazione davanti alle Commissioni tributarie va considerato il periodo di sospensione feriale 1-31 agosto; ciò può rendere tempestivo un ricorso che altrimenti apparirebbe tardivo.
  • Se la correzione dichiarativa non è stata recepita nelle dichiarazioni relative alle annualità successive, il giudice può ritenere la rettifica inaffidabile e indice di condotte irregolari ripetute.
  • Il contribuente deve fornire prove convincenti e coerenti che la rettifica è reale e non un tentativo di modificare retroattivamente la base imponibile dopo accertamento; la prova deve essere anche riscontrabile nelle successive dichiarazioni/conti.
  • La parte soccombente è condannata alle spese: impugnare senza fondamento comporta il rischio di dover sostenere i costi di giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.