Sentenza del 19/10/2021 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Iscrizione ipotecaria - Fondo patrimoniale - Bisogni della famiglia - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria (euro 158.884,16) apposta su immobile incluso in fondo patrimoniale: il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'iscrizione per (i) identità con una precedente iscrizione annullata (mancanza di prova depositata) e (ii) violazione del vincolo di destinazione del fondo patrimoniale ex art.170 c.c., sostenendo che i beni del fondo sono impignorabili per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha rilevato l'assenza della prova documentale delle sentenze citate dall'appellante che avrebbero annullato una precedente iscrizione, quindi il motivo relativo alla presunta identità è inammissibile per carenza di prova. Quanto al fondo patrimoniale, il ricorrente non ha dimostrato né l'origine dell'obbligazione né che il debito fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la CTR ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'iscrizione ipotecaria è ammissibile sui beni del fondo salvo che il debitore provi la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità e l'estraneità del debito ai bisogni familiari (onere della prova a carico del debitore). Essendo i proventi derivanti dall'attività professionale dell'appellante riconosciuti strumentali ai bisogni familiari, l'iscrizione è stata ritenuta legittima. Spese di giudizio a carico del ricorrente: euro 3.000 oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
D.P.R. 602/1973, art. 77
norma che consente l'iscrizione ipotecaria per la riscossione coattiva delle imposte
L'iscrizione ipotecaria prevista dal DPR 602/1973 è applicabile anche ai beni del fondo patrimoniale salvo quanto previsto dall'art.170 c.c.; non è automaticamente esclusa.
Codice civile, art. 170
"esclude l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"
Il vincolo di impignorabilità opera solo se il debitore prova la regolare costituzione e opponibilità del fondo e che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari; inoltre si richiede, in concreto, l'accertamento della conoscenza del creditore circa l'estraneità del debito.
Codice civile, art. 160
richiamato nel testo come norma che attesta la destinazione dei beni del fondo (citazione testuale dell'atto)
La norma è richiamata per evidenziare il vincolo di destinazione dei beni al soddisfacimento dei bisogni familiari, ma non impedisce l'iscrizione ipotecaria qualora non ricorrano i presupposti di cui all'art.170 c.c.
Giurisprudenza Cassazione (ex plurimis: Cass. Sez. III, n. 20998/2018; Cass. 23876/2015; Cass. 4011/2013; Cass. 5385/2013)
Principio consolidato secondo cui l'iscrizione ipotecaria è ammessa sui beni del fondo patrimoniale se l'obbligazione è strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia
La Corte territoriale ha applicato il consolidato indirizzo della Cassazione: l'onere probatorio grava sul debitore che invoca l'impignorabilità; i debiti tributari derivanti dall'attività imprenditoriale/professionale possono essere considerati strumentali ai bisogni familiari.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria a garanzia di imposte è compatibile con beni costituiti in fondo patrimoniale salvo che il debitore provi la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità al creditore e che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
- L'onere della prova dei presupposti di impignorabilità ex art.170 c.c. grava sul soggetto che invoca il fondo patrimoniale: occorre documentare sia la costituzione/opponibilità del fondo sia l'origine del debito (finalità estranee ai bisogni familiari) e, se rilevante, la conoscenza del creditore circa tale estraneità.
- La mera identità dell'immobile non è sufficiente per dimostrare l'identità del provvedimento impeditivo: per escludere una nuova iscrizione occorre provare l'identità del credito e l'esistenza di un provvedimento che abbia definitivamente estinto o annullato la pretesa.
- I debiti tributari derivanti dall'attività professionale o imprenditoriale non sono automaticamente esclusi dall'ambito dei "bisogni della famiglia"; possono essere considerati strumentali se riferibili al mantenimento della famiglia o al potenziamento della capacità lavorativa del debitore.
- In assenza di prova documentale (sentenze precedenti, atti costitutivi del fondo, elementi che dimostrino l'estraneità del debito), l'amministrazione può reiterare gli strumenti esecutivi previsti dalla normativa sulla riscossione coattiva.
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