Sentenza del 19/10/2021 n. 1283 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento IMU per il 2012 (e il rigetto della richiesta di rimborso per 2012-2013), sostenendo che gli impianti fotovoltaici installati sui fabbricati siano beni mobili e non immobili e dunque non assoggettabili a IMU; inoltre deduceva che agli impianti fossero state attribuite rendite catastali inesistenti e che quindi i versamenti fossero indebiti.
La decisione
I giudici hanno respinto il ricorso e l'appello della società. Il tribunale ha ritenuto che il parco fotovoltaico costituisca una centrale di produzione di energia censibile autonomamente in categoria D/1 e, in ogni caso, che i macchinari e gli impianti, se strutturalmente connessi al suolo e al fabbricato, costituiscano parte integrante del fabbricato stesso ai fini catastali e fiscali. Si è inoltre stabilito che variazioni della rendita catastale operate a partire dal 2016 non possono essere applicate retroattivamente ai periodi d'imposta 2012-2013. Gli atti comunali sono stati dichiarati legittimi. Spese di giudizio poste a carico della società soccombente e liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 13 D.L. n. 201/2011
Usato insieme all'art. 2 del D.lgs. n. 504/1992 per qualificare i parchi fotovoltaici come centrali di produzione censibili in categoria D/1, giustificando l'assoggettamento a IMU.
art. 2 D.lgs. n. 504/1992
Richiamato per la disciplina catastale/fiscale della categoria D/1 (opifici/centrali) e per l'assoggettabilità a IMU di impianti produttivi autonomamente censibili.
art. 1-quinquies D.L. n. 44/2005
Funzione interpretativa retroattiva dell'art. 4 del RDL n. 652/1939: afferma che le costruzioni stabili comprendono il suolo e le parti ad esso strutturalmente connesse e che a tali costruzioni possono essere connesse parti mobili che, unite, realizzano un unico bene complesso; ciò giustifica il trattamento di macchinari/impianti come parte integrante del fabbricato.
RDL n. 652/1939 (art. 4) e relative disposizioni di conversione
Richiamato come riferimento normativo storico entro il quale l'art. 1-quinquies esercita funzione interpretativa, contribuendo alla qualificazione catastale dei complessi produttivi.
Corte Costituzionale, sentenza n. 162/2008
Conferma la legittimità dell'interpretazione secondo cui i macchinari (es. turbine) sono parte integrante ed essenziale del fabbricato, incidendo sulla destinazione e sulla rendita catastale; tale principio è esteso per analogia agli impianti fotovoltaici nel caso di specie.
Massime di principio
- Un impianto fotovoltaico installato e censito come parte di una struttura produttiva può essere qualificato come immobile (categoria catastale D/1) e assoggettato a IMU, anche se le sue componenti possono materialmente essere smontate.
- La qualificazione catastale (categoria e rendita) e la derivata assoggettabilità fiscale seguono la valutazione della natura del bene come parte integrante del fabbricato o della centrale produttiva; la rilevanza della 'connessione strutturale' prevale sulla mera notione di mobilità fisica.
- Norme interpretative (es. art. 1-quinquies D.L. 44/2005) e giurisprudenza costituzionale possono giustificare il trattamento come immobile di macchinari/impianti che concorrono a formare un unico bene complesso con il suolo e le costruzioni.
- Variazioni catastali o determinazioni di rendita operate in anni successivi non possono essere efficacemente retroattivate per sopprimere obbligazioni IMU relative a periodi anteriori; per ottenere rimborsi il contribuente deve dimostrare l'illegittimità della previa censizione o della rendita effettivamente applicata per il periodo contestato.
- Se la rendita catastale è stata proposta dal proprietario e validata dall'Agenzia del Territorio, è difficile per il contribuente ottenere l'annullamento dell'assoggettamento o rimborsi salvo dimostrare vizi della procedura di classamento o un errore oggettivo di qualificazione.
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