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Sentenza

Sentenza n. 11024/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento di rigetto adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, Divisione V, prot. n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2024, notificato a -OMISSIS- S.r.l. tramite PEC in data 16 ottobre 2024, con il quale è stata dichiarata la non ammissibilità della domanda di accesso al finanziamento agevolato al 50% a valere sul Fondo di garanzia istituito ai sensi dell’art. 1, comma 200, della legge n. 208/2015; - di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202413837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di accesso a un finanziamento agevolato a valere sul Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto un finanziamento agevolato al 50% a valere sul Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti, dichiarando di essere creditrice di una somma superiore a 490.000 euro nei confronti di un'impresa debitrice, parte di un procedimento penale per i delitti indicati dalla normativa di settore, nel quale la ricorrente risultava persona offesa. Il Ministero ha respinto la domanda rilevando che il procedimento penale si trovava ancora nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l'impresa debitrice non aveva assunto la qualità formale di imputata. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, dell'art. 1, comma 200, l. n. 208/2015 e l'eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la formale imputazione costituisse un requisito ulteriore non previsto dalla legge. Con il secondo motivo ha censurato nuovamente l'approccio formalistico dell'Amministrazione, ritenendo sufficiente la pendenza delle indagini preliminari. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione del legittimo affidamento, dell'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza, nonché eccesso di potere per ingiustizia e travisamento dei fatti, lamentando l'oscuramento di alcuni dati contenuti nella documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha interpretato l'art. 1, comma 200, l. n. 208/2015 nel senso che l'accesso al Fondo presuppone che, alla data di presentazione della domanda, il debitore sia formalmente imputato in un procedimento penale pendente, cioè che sia già stata esercitata l'azione penale. La mera iscrizione nel registro delle notizie di reato e la conseguente qualità di indagato durante la fase delle indagini preliminari non sono sufficienti. Tale interpretazione è stata ritenuta confermata dal decreto ministeriale 17 ottobre 2016 e dalla circolare ministeriale 7 agosto 2019, che definiscono le imprese debitrici come imprese imputate, ovvero condannate con sentenza definitiva, per i reati previsti. Il primo e il secondo motivo sono stati quindi ritenuti infondati. Il terzo motivo è stato respinto perché la stessa ricorrente aveva dichiarato di essere riuscita, mediante diligente analisi, a decifrare le informazioni contenute nel documento nonostante l'oscuramento; non è stato quindi dimostrato alcun concreto pregiudizio né l'impossibilità di accertare il diritto al finanziamento. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 199-202, l. n. 208/2015

    "Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalità stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese … parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice penale, 2621 del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

    Il requisito dei debitori imputati richiede la formale assunzione della qualità di imputato per effetto dell'esercizio dell'azione penale; la mera qualità di indagato nella fase delle indagini preliminari non è sufficiente.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La censura di violazione dell'obbligo di motivazione è stata ritenuta infondata, poiché il provvedimento esponeva la ragione del rigetto, individuata nell'assenza del requisito legale.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    La dedotta violazione dei doveri di correttezza e trasparenza dell'amministrazione è stata esclusa in assenza di un concreto pregiudizio derivante dall'oscuramento documentale.

  • decreto ministeriale 17 ottobre 2016, art. 1, lett. o)

    "imprese debitrici": imprese imputate in un procedimento penale, in corso alla data del 1° gennaio 2016, nel quale la PMI beneficiaria risulta parte offesa.

    La disciplina attuativa conferma che la nozione di impresa debitrice rilevante ai fini del beneficio è riferita a un'impresa imputata, non meramente indagata.

  • circolare n. 312471 del 7 agosto 2019, art. 2, lett. t)

    debitori: le persone fisiche o giuridiche: 1) imputate in un procedimento penale in corso, per uno o più delitti, in cui il soggetto beneficiario risulti parte offesa; 2) ovvero condannate con sentenza definitiva, per uno o più delitti, in cui il soggetto beneficiario risulti parte offesa.

    La circolare ricomprende i debitori imputati o condannati con sentenza definitiva, confermando l'esclusione dei soggetti nei cui confronti siano ancora in corso soltanto le indagini preliminari.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accesso al Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti, il requisito del debitore "imputato" richiede che, alla data di presentazione della domanda, sia stata esercitata l'azione penale e che il debitore abbia assunto formalmente la qualità di imputato.
  • La mera pendenza di un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, con il debitore avente la sola qualità di indagato, non soddisfa il requisito previsto per la concessione del finanziamento agevolato.
  • Le definizioni contenute negli atti amministrativi attuativi possono confermare e specificare il significato del requisito legale, purché siano coerenti con la disposizione primaria; nel caso esaminato, il riferimento alle imprese imputate non è stato considerato un requisito nuovo, ma la concreta esplicitazione della legge.
  • La doglianza relativa all'oscuramento di dati documentali non determina l'illegittimità del provvedimento in assenza della dimostrazione di un concreto pregiudizio per l'esercizio delle facoltà difensive o per l'accertamento del diritto fatto valere.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseBandi di finanziamento e graduatorieMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PATrasparenza e pubblicitàPrincipio di legalità e tipicità

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