Cassazione Penale, Sentenza n. 4207/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28/02/2022 che aveva confermato, con parziale riforma, la sentenza di primo grado relativa a reati doganali (artt. 110 cod. pen. e 291-bis, comma 1, DPR 43/1973). Rocco Luigi deduce principalmente: 1) nullità/insufficienza della motivazione in relazione all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata e violazione del diritto di difesa per integrazione di motivazione in appello; 2) costituzionalità/art. 604 c.p.p. (assenza di previsione di annullamento e rinvio per carenza motivazionale); 3) illegittimità dell'art. 300 DPR 43/1973 in quanto renderebbe automatica l'applicazione della libertà vigilata; 4) mancata applicazione delle attenuanti generiche. Carella Salvatore deduce: insufficiente prova della consapevolezza del contenuto delle casse (violazione art. 192 c.p.p.), errata esclusione dell'art. 114 cod. pen. (minima partecipazione), mancata applicazione delle attenuanti generiche e mancato riconoscimento di condizioni personali/di disagio (art. 62-bis, 132, 133 cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare: per Rocco Luigi i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non tempestivamente dedotti in sede di gravame (impossibilità di introdurre in sede di legittimità questioni di merito non precedentemente affrontate), e le censure sulla motivazione della corte d'appello sono state ritenute infondate; la questione relativa all'art. 300 DPR è stata considerata superata: la libertà vigilata richiede accertamento della pericolosità sociale e non è applicazione automatica (il riferimento all'avverbio "sempre" è considerato tacitamente abrogato dalla legge n. 663/1986); i rilievi sulle attenuanti generiche sono inammissibili in Cassazione laddove non sia stata formulata richiesta specifica in appello. Per Carella Salvatore le doglianze sulla valutazione probatoria e sull'applicabilità dell'art. 114 cod. pen. sono state ritenute manifestamente infondate, in quanto la corte d'appello ha fornito una ricostruzione plausibile e motivata (fuga alla vista della Polizia, rapidità dell'operazione, ruolo non marginale nello scarico). Di conseguenza i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e onerati, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 ciascuno (provvedimento di liquidazione della somma indicato nella sentenza).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; art. 291-bis comma 1 DPR 43/1973
Norme relative al reato contestato (contrabbando di tabacchi). La Corte ha esaminato le condotte in relazione a tali disposizioni nell'ambito della responsabilità per concorso nel reato.
art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)
Criteri di impugnazione in Cassazione: i ricorsi devono dedurre vizi di motivazione, di diritto o di contraddittorietà; la Corte ha ritenuto inammissibili motivi non previamente dedotti in sede di gravame o che costituiscono mera rivalutazione personale dei fatti.
art. 604 c.p.p.
Si discuteva se la norma preveda l'annullamento con rinvio per carenza motivazionale; la Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza soggetta a censura in Cassazione e non ha accolto la fondatezza della questione costituzionale proposta.
art. 300 DPR 43/1973
La Corte interpreta l'articolo nel senso che la misura di sicurezza della libertà vigilata non è applicabile automaticamente: è necessario l'accertamento della pericolosità sociale. Il riferimento all'avverbio "sempre" è considerato tacitamente abrogato dalla legge n. 663/1986.
art. 192 c.p.p.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni e della prova. La Corte ha stabilito che la doglianza su presunte violazioni di art. 192 va valutata in termini di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, e non può essere trasformata in mera rivalutazione dei fatti in Cassazione.
art. 114 cod. pen.
Attenuante della minima partecipazione: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'attenuante si applica solo se il contributo del concorrente è marginalissimo e irrilevante ai fini causali; nel caso concreto il contributo è stato ritenuto non marginale.
art. 62-bis, art. 132, art. 133 cod. pen.
Riguardano le attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto legittima l'esclusione delle attenuanti sulla base di motivazione congrua e sul giudizio di fatto del giudice, ricordando che la mancata richiesta specifica in appello impedisce il sindacato in Cassazione.
artt. Cost. citati (art. 2, 3, 11, 24, 27 comma 2, 111 comma 6, 117)
I ricorrenti deducevano violazioni costituzionali (diritto alla giusta sentenza, diritto di difesa, contraddittorio, obbligo di motivazione, conformità al diritto internazionale). La Corte non ha accolto le questioni di incostituzionalità proposte, ritenendo infondate o improprie le doglianze dedotte in questa sede.
Convenzioni internazionali citate (art. 6 CEDU, Protocollo n. 7 art. 2; Patto ICCPR art. 14)
Richiami a garanzie processuali europee/internazionali invocate dai ricorrenti; la Corte non ha ritenuto sussistenti violazioni tali da giustificare accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Le censure di carenza o insufficienza della motivazione devono essere sollevate tempestivamente in sede di appello: questioni nuove di fatto o di merito sollevate per la prima volta in Cassazione sono inammissibili.
- La Corte di appello può integrare e valutare la motivazione, ma non può sostituirsi illegittimamente al primo giudice inventando argomentazioni che privino la difesa del contraddittorio; tuttavia, la Cassazione sindaca la regolarità formale e la congruità della motivazione nei limiti del diritto di legittimità (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
- L'applicazione di misure di sicurezza (libertà vigilata) richiede l'accertamento della pericolosità sociale: non è ammessa un'applicazione automatica basata su presunzioni meramente normative (principio ribadito dalla giurisprudenza e dalla soppressione normativa delle applicazioni automatiche).
- Le doglianze sulla valutazione probatoria che implicano una rivalutazione dei fatti e delle prove sono, di regola, inammissibili in Cassazione salvo che emergano vizi di macroscopica illogicità o contraddittorietà della motivazione (ictu oculi).
- La mancata richiesta esplicita di applicazione delle attenuanti in appello limita la possibilità di dedurre la loro omissione in Cassazione: il giudice d'appello non è obbligato a esercitare d'ufficio il potere di concederle in assenza di una precisa istanza fondata su dati di fatto specifici.
- Le questioni di legittimità costituzionale e di conformità a norme internazionali possono essere valutate dalla Corte solo se prospettate nei termini corretti e se il vizio è rilevante per la decisione di legittimità; non tutte le doglianze costituzionali prospettate a supporto di argomentazioni di merito sono ammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4147/2023 del 01/02/2023
- Sentenza penale · 1 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4148/2023 del 01/02/2023
- Sentenza penale · 1 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4149/2023 del 01/02/2023
- Sentenza penale · 1 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4150/2023 del 01/02/2023
- Sentenza penale · 1 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4151/2023 del 01/02/2023
- Sentenza penale · 1 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4153/2023 del 01/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →