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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19795/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria. La società committente aveva insinuato crediti per risoluzione del rapporto e risarcimento danni da inadempimento di appalti di opere pubbliche, derivanti da più convenzioni contrattuali. Il tribunale ha accolto solo in parte l’opposizione, ammettendo al chirografo una sola somma riferita a una specifica convenzione e negando l’ammissione degli ulteriori crediti fondati su altre convenzioni. La ricorrente principale ha impugnato il decreto con due motivi, deducendo violazione degli artt. 98 e 99 l.fall., 323, 345, 183 c.p.c. e 1223 c.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto eterogenei i crediti azionati, in violazione del principio di immutabilità della domanda nel giudizio di opposizione allo stato passivo, e che avesse ritenuto generiche e lacunose le domande risarcitorie. La controparte ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c. per difetto di prova delle voci di danno riconosciute e dell’art. 195 c.p.c. per asserita nullità della consulenza tecnica d’ufficio. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché carente di sinteticità e chiarezza, nonché costruito come motivo misto con cumulo indistinto di vizi di legittimità eterogenei, e ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale perché tardivo rispetto al termine di cui all’art. 99, comma 12, l.fall., applicando l’art. 334, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha chiuso il giudizio dichiarando inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Ha ritenuto che il ricorso principale violasse i requisiti di specificità e autosufficienza/sinteticità richiesti per il giudizio di legittimità, perché strutturato con un assemblaggio di materiali difensivi e con censure non chiaramente riconducibili a singoli motivi di ricorso. Quanto al ricorso incidentale, lo ha considerato tardivo: in presenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, la sua efficacia è venuta meno poiché notificato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, presunta per entrambe le parti alla medesima data indicata dalla ricorrente principale. Le spese sono state compensate. È stato inoltre disposto solo per il ricorrente principale l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo.

  • art. 99 l.fall.

    Prevede il termine per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto comunicato dalla cancelleria; la data di comunicazione rileva anche ai fini della tardività del ricorso incidentale.

  • art. 334 c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 323 c.p.c.

    Invocato tra le norme asseritamente violate nel ricorso principale.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato tra le norme asseritamente violate nel ricorso principale.

  • art. 183 c.p.c.

    Invocato tra le norme asseritamente violate nel ricorso principale.

  • art. 1223 c.c.

    Invocato con riferimento alla liquidazione del danno da inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per lamentare la mancanza di prova delle voci di danno riconosciute.

  • art. 195 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per dedurre la nullità della consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso deve articolare censure immediatamente riconducibili ai singoli motivi di impugnazione; è inammissibile il cumulo promiscuo di vizi eterogenei.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo chiaro, sintetico e specifico, con immediata riconducibilità a uno dei motivi tassativi previsti dall’art. 360 c.p.c.; è inammissibile il ricorso che si presenti come un "assemblaggio" di argomentazioni e documenti eterogenei.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo indiscriminato violazioni di legge, vizi processuali e vizi motivazionali, perché la Corte non può essere gravata del compito di isolare autonomamente le singole doglianze.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere usata per rimettere in discussione l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito; se il vizio dedotto richiede la rivalutazione delle risultanze istruttorie, la censura esula dal sindacato di legittimità.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la tardività del ricorso incidentale può essere apprezzata sulla base della data di comunicazione del decreto indicata dal ricorrente principale, quando il ricorrente incidentale non alleghi elementi contrari.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale è tardivo, quest’ultimo diviene inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c.
  • La sanzione del contributo unificato aggiuntivo si applica al solo ricorrente principale quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile; non opera nei confronti del controricorrente con ricorso incidentale divenuto inefficace per effetto dell’inammissibilità del principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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