Cassazione Penale, Sentenza n. 35884/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli del 28/02/2023 che, dopo avere rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p., ha emesso sentenza di non doversi procedere perchè il fatto non costituisce reato. Il ricorso lamenta violazione di legge perché il giudice ha escluso la sussistenza del reato ritenendo decisiva l'assenza di atti di effrazione o danneggiamento, mentre la giurisprudenza afferma che l'elemento oggettivo dell'invasione non richiede modalità violente ma l'introduzione arbitraria in un bene altrui privo di diritto di accesso; inoltre il PM censura che, in caso di carenza probatoria su accesso violento, il GIP non avrebbe potuto pronunciare proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ma doveva solo restituire gli atti al P.M. La difesa ha eccepito la sussistenza dello stato di necessità ex art. 54 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il giudice di merito non si è conformato alla costante giurisprudenza che considera l'elemento oggettivo dell'art. 633 c.p. integrato anche senza modalità esecutive violente e che il dolo specifico richiede la consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione e la finalità di occupare o trarne profitto. Ha inoltre osservato che lo stato di necessità non è stato valutato in primo grado. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, Ufficio GIP, per gli ulteriori provvedimenti.
Norme richiamate
art. 633 c.p.
L'elemento oggettivo dell'invasione non richiede modalità esecutive violente: "invasione" si riferisce all'introduzione arbitraria in un immobile altrui privo di diritto di accesso; l'elemento soggettivo richiede la consapevolezza dell'illegittimità e la finalità di occupare o trarne profitto
art. 639-bis c.p.
Norma richiamata nell'imputazione; non è oggetto di un'interpretazione estesa in sentenza oltre la contestazione del reato connesso all'occupazione/invasione
art. 129 c.p.p.
Regola il proscioglimento del giudice quando ritiene che il fatto non sussista o non sia previsto dalla legge; la Corte sottolinea che il corretto uso di tale istituto e la gestione degli atti trasmessi con richiesta di decreto penale devono rispettare la giurisprudenza sul rimando e sulla decisione di merito
art. 459 c.p.p.
Richiamato in relazione alla disciplina dei provvedimenti impugnabili e del rito: dalla giurisprudenza è pacifico che avverso il proscioglimento operato dal GIP a seguito di richiesta di decreto penale è consentito il ricorso per cassazione
art. 54 c.p.
Richiamato dalla difesa come esimente (stato di necessità); la circostanza non è stata valutata dal giudice di merito e pertanto va eventualmente esaminata nel prosieguo del procedimento
Massime di principio
- L'invasione di terreni o edifici ai sensi dell'art. 633 c.p. può sussistere anche in assenza di effrazione o di danneggiamento: è sufficiente l'introduzione arbitraria in un bene altrui senza diritto di accesso
- Il dolo specifico dell'invasione richiede la consapevolezza dell'illegittimità dell'accesso e la finalità di occupare il bene o di trarne profitto; tali elementi devono essere accertati dal giudice
- L'assenza di segni di effrazione non esclude automaticamente il reato; il giudice deve valutare complessivamente i fatti e le prove prima di escludere la rilevanza penale
- La contestazione dello stato di necessità deve essere esaminata dal giudice di merito: se prospettata dalla difesa, occorre una valutazione motivata sul punto prima di pronunciare un proscioglimento
- Avverso il proscioglimento del GIP conseguente a rigetto della richiesta di decreto penale è consentito il ricorso per cassazione; la Corte può annullare se il giudice non si è conformato alla giurisprudenza di legittimità
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