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Sentenza

Sentenza n. 451/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del -OMISSIS- relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della sottocommissione n. II istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a -OMISSIS-) per l’elaborato del ricorrente contrassegnato dal numero -OMISSIS-; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico e del verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con cui la Corte d’Appello di -OMISSIS-, sottocommissione esami avvocato, ha recepito i criteri di correzione ministeriali, nella parte in cui delibera «di fare esclusivo utilizzo del voto numerico per la correzione degli elaborati, con esclusione di qualsivoglia motivazione» e «di evitare l’utilizzo di matite rossa/blu (per non lasciare segni sugli elaborati corretti)».

Giustizia amministrativa202500644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di correzione di un elaborato scritto dell’esame di abilitazione forense e conseguente non ammissione alle prove orali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale della sottocommissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, nella parte in cui aveva attribuito al proprio elaborato una valutazione insufficiente, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti relativi ai criteri di correzione, inclusa la circolare ministeriale che riteneva sufficiente il voto numerico e il verbale della sottocommissione che aveva deliberato di utilizzare esclusivamente il voto numerico, senza motivazione, e di non apporre segni con matite rossa o blu sugli elaborati. Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti ai fini della riedizione della correzione da parte di una diversa sottocommissione. Nel corso del giudizio, a seguito dell’ordinanza cautelare, la correzione dell’elaborato è stata rinnovata; la nuova valutazione è risultata ancora insufficiente, sebbene superiore a quella originaria. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La rinnovazione della correzione dell’elaborato, intervenuta in esecuzione dell’ordinanza cautelare, ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente alla riedizione della correzione richiesta con il ricorso, anche perché la nuova valutazione è rimasta insufficiente e il ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse all’accoglimento. Il giudizio è stato definito in rito, senza esame dei motivi relativi alla legittimità del voto numerico, alla motivazione della valutazione e ai criteri di correzione. Le spese sono state compensate tra le parti.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell’attività amministrativa oggetto di impugnazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso quando realizza l’utilità perseguita dal ricorrente mediante la domanda di annullamento e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
  • Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito le censure rivolte contro l’atto originario, inclusi i vizi dei criteri procedimentali e valutativi presupposti.
  • La sopravvenuta insufficienza della nuova valutazione, unitamente alla dichiarazione di carenza di interesse del ricorrente, giustifica la definizione del giudizio senza pronuncia sulla legittimità della valutazione originaria.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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