Sentenza n. 12225/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del Decreto “-OMISSIS-” emesso dal Questore della Provincia di Viterbo, notificato all'interessato in data 23.03.2023, con il quale si disponeva la sospensione della licenza ex art. 88 TULPS per -OMISSIS- rilasciata dal Questore di Viterbo il 25/07/2017 e suc.ve integrazione, per la sala -OMISSIS- ex art. 9 comma 1, lett. f) del Decreto 22.02.2010, in -OMISSIS-(VT) -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per quattro giorni della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS per la gestione di una sala VLT
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di sala VLT)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione della licenza disposta dalla Questura dopo un sopralluogo nel quale era stato trovato, all'interno dell'area cassa, un soggetto non autorizzato quale rappresentante ex art. 8 TULPS, mentre il titolare e tutti i rappresentanti autorizzati risultavano temporaneamente assenti. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 8, 10, 17, 17-bis e 88 TULPS, poiché l'assenza del rappresentante sarebbe stata temporanea, dovuta a comuni esigenze, e il collaboratore avrebbe agito sotto la sua personale direzione; eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, irrilevanza del fatto, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione, anche per il generico richiamo a precedenti violazioni relative a un diverso esercizio; violazione dei principi europei sulle libertà economiche e del principio di proporzionalità, per l'eccessiva severità della sospensione. Il ricorrente ha inoltre richiamato la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura e accolta dal GIP, a seguito della notizia di reato relativa al sopralluogo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la sospensione della licenza. Ha ritenuto applicabile l'orientamento secondo cui il titolare di un'autorizzazione di pubblica sicurezza deve assicurare una presenza costante e stabile, ma può avvalersi di dipendenti sottoposti alla propria direzione in caso di assenza temporanea dovuta a comuni esigenze. L'esercizio occasionale, da parte del dipendente, di mansioni comprese nell'attività autorizzata non integra automaticamente una rappresentanza abusiva: occorre verificare concretamente se il titolare o rappresentante abbia conservato il potere direttivo e se l'assenza sia stata temporanea. Nel caso concreto, la pronta reperibilità telefonica del rappresentante autorizzato e la sua disponibilità a rientrare in tempi brevi dimostravano che egli non aveva abbandonato la gestione dell'attività, ma ne aveva demandato soltanto l'esecuzione materiale al collaboratore, mantenendone il controllo. La Questura ha quindi erroneamente apprezzato i fatti e le risultanze istruttorie, incorrendo in eccesso di potere. Le ulteriori censure sulla motivazione e sulla proporzionalità della sanzione sono state assorbite, poiché l'inidoneità della condotta contestata rendeva irrilevante valutare tali profili. Le spese sono state integralmente compensate, fermo l'obbligo della parte soccombente di rifondere il contributo unificato eventualmente anticipato dalla controparte.
Norme richiamate
artt. 8, 10, 17 e 17-bis TULPS
La mera presenza e l'occasionale esercizio di mansioni da parte di un dipendente non autorizzato non configurano rappresentanza abusiva quando il titolare o il rappresentante autorizzato conserva il potere direttivo e l'assenza è temporanea e dovuta a ragioni contingenti.
art. 88 TULPS
La sospensione della licenza di pubblica sicurezza presuppone una condotta effettivamente riconducibile a un abuso del titolo o a una violazione della disciplina autorizzatoria; non è sufficiente l'occasionale svolgimento materiale dell'attività da parte di un collaboratore durante una temporanea assenza del rappresentante.
art. 3 l. 241/1990
La questione motivazionale è stata assorbita dopo l'accertamento dell'illegittimità sostanziale del provvedimento.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
In caso di compensazione delle spese, resta fermo l'onere del contributo unificato a carico della parte soccombente, con rifusione alla controparte vittoriosa se effettivamente versato.
Massime di principio
- L'occasionale esercizio, da parte di un dipendente o collaboratore non formalmente autorizzato, di mansioni comprese nell'oggetto di una licenza di pubblica sicurezza non integra automaticamente rappresentanza abusiva quando il titolare o il rappresentante autorizzato sia temporaneamente assente per ragioni contingenti, conservi il potere direttivo e sia concretamente reperibile.
- Per accertare l'abuso di una licenza di pubblica sicurezza, l'amministrazione deve verificare in concreto la durata e le ragioni dell'assenza del titolare o rappresentante, nonché l'effettiva perdita del controllo sulla gestione; la sola presenza di un collaboratore non autorizzato nei locali non è sufficiente.
- La sospensione di una licenza di pubblica sicurezza è illegittima per erroneo apprezzamento dei fatti quando l'amministrazione qualifica come abbandono della gestione una temporanea assenza del rappresentante autorizzato, nonostante la sua pronta reperibilità e disponibilità a rientrare.
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