Direttiva 2001/26
Direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2001, che modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/26/CE modifica la direttiva 95/50/CE per rendere più rapido l’adeguamento tecnico degli allegati in materia di controlli su strada dei trasporti di merci pericolose. A tal fine istituisce un rinvio a una procedura comitologica per l’aggiornamento degli allegati e aggiorna alcune voci dell’allegato I. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 23 dicembre 2001 e informare la Commissione.
Modifica la direttiva 95/50/CE sulle procedure uniformi di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, introducendo un meccanismo di adattamento tecnico degli allegati e aggiornando alcune voci dell’allegato I.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri per quanto concerne il controllo su strada dei trasporti di merci pericolose e, indirettamente, al quadro normativo e procedurale relativo agli operatori del trasporto di tali merci. Interviene in particolare sulla direttiva 95/50/CE, collegata alla direttiva 94/55/CE sul trasporto di merci pericolose su strada. Non introduce un regime autonomo per nuovi settori, ma modifica procedure di controllo e contenuti dell’allegato I; il recepimento è richiesto entro il 23 dicembre 2001.
Direttiva 2001/26/CE: modifica della direttiva 95/50/CE sui controlli dei trasporti su strada di merci pericolose
La direttiva interviene su un atto settoriale già esistente, la direttiva 95/50/CE, con l’obiettivo di assicurare un adeguamento più rapido degli allegati tecnici al progresso scientifico e tecnico. Il contesto richiamato nei considerando evidenzia il collegamento stretto con la direttiva 94/55/CE, che armonizza le norme sul trasporto di merci pericolose su strada, e la necessità di coordinare gli allegati delle due direttive.
Finalità e impianto generale
La finalità principale è consentire l’aggiornamento tempestivo delle regole tecniche e delle procedure di controllo applicabili ai trasporti stradali di merci pericolose. La direttiva non sostituisce integralmente la disciplina previgente, ma la modifica puntualmente per:
- introdurre un meccanismo di adattamento degli allegati al progresso scientifico e tecnico;
- allineare la direttiva 95/50/CE agli aggiornamenti della direttiva 94/55/CE;
- aggiornare alcune definizioni e dotazioni dell’allegato I.
Meccanismo di aggiornamento degli allegati
Con l’inserimento degli articoli 9 bis e 9 ter nella direttiva 95/50/CE, viene previsto che le modifiche necessarie per adattare gli allegati al progresso scientifico e tecnico siano adottate mediante una procedura comitologica. Il testo precisa che ciò vale in particolare per le modifiche connesse alla direttiva 94/55/CE.
La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall’articolo 9 della direttiva 94/55/CE. Per le decisioni adottate in tale ambito si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con il rinvio all’articolo 8 della stessa decisione.
- Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
- Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Modifiche all’allegato I della direttiva 95/50/CE
La direttiva modifica direttamente alcune voci dell’allegato I per aggiornarne il contenuto tecnico e lessicale. In particolare:
- alla voce 13, "massa lorda per unità di trasporto" diventa "quantitativo totale per unità di trasporto";
- alla voce 15, "batteria di recipienti" diventa "veicolo-batteria";
- alla voce 32, "cassa di attrezzi per le riparazioni di emergenza" è sostituito da "una lampada manuale per ciascun membro dell'equipaggio del veicolo";
- alla voce 34, "due fari di colore arancione" è sostituito da "due segnali di pericolo autoportanti";
- alla voce 36, "equipaggiamento di protezione del conducente" è sostituito da "un idoneo giubbotto o indumento segnaletico per ciascun membro dell'equipaggio del veicolo".
Recepimento negli Stati membri
La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adottare entro il 23 dicembre 2001 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove disposizioni.
Gli Stati membri devono inoltre:
- informare immediatamente la Commissione dell’adozione delle misure di recepimento;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali di attuazione, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Le modalità tecniche del riferimento alla direttiva sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva come atto di modifica tecnica di un regime di controlli su strada delle merci pericolose. Il punto centrale è la necessità di verificare il coordinamento tra la disciplina nazionale di recepimento, la direttiva 95/50/CE come modificata e gli aggiornamenti futuri degli allegati tramite la procedura comitologica prevista dagli articoli 9 bis e 9 ter.
Disposizioni principali
Introduzione della procedura di adattamento tecnico
Inserisce nella direttiva 95/50/CE gli articoli 9 bis e 9 ter. Le modifiche necessarie per adattare gli allegati al progresso scientifico e tecnico, in particolare per tenere conto delle modifiche alla direttiva 94/55/CE, devono essere adottate secondo la procedura prevista dall’articolo 9 ter.
Comitato per il trasporto di merci pericolose e procedura comitologica
La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall’articolo 9 della direttiva 94/55/CE. Si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa decisione; il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, è fissato a tre mesi. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Aggiornamento dell’allegato I
Modifica diverse voci dell’allegato I della direttiva 95/50/CE: alla voce 13 sostituisce "massa lorda per unità di trasporto" con "quantitativo totale per unità di trasporto"; alla voce 15 sostituisce "batteria di recipienti" con "veicolo-batteria"; alla voce 32 sostituisce "cassa di attrezzi per le riparazioni di emergenza" con "una lampada manuale per ciascun membro dell'equipaggio del veicolo"; alla voce 34 sostituisce "due fari di colore arancione" con "due segnali di pericolo autoportanti"; alla voce 36 sostituisce "equipaggiamento di protezione del conducente" con "un idoneo giubbotto o indumento segnaletico per ciascun membro dell'equipaggio del veicolo".
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 23 dicembre 2001 e informare immediatamente la Commissione. Quando adottano tali disposizioni, devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. È inoltre richiesto di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri ne sono i destinatari.
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