Direttiva 2001/32
Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’elenco delle zone protette fitosanitarie nella Comunità europea, riconoscendo e, in alcuni casi, prorogando temporaneamente la protezione di determinate aree contro specifici organismi nocivi. Essa tiene conto dell’evoluzione della situazione fitosanitaria in vari Stati membri e sostituisce integralmente il precedente regime della direttiva 92/76/CEE. La direttiva impone agli Stati membri un termine ravvicinato di recepimento e applicazione, con efficacia dal 22 maggio 2001.
Riconoscimento e aggiornamento delle "zone protette" fitosanitarie nella Comunità europea nei confronti di specifici organismi nocivi, con abrogazione della direttiva 92/76/CEE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e alle zone territoriali della Comunità elencate nell'allegato, limitatamente al riconoscimento come "zone protette" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE. Riguarda la protezione fitosanitaria contro i rispettivi organismi nocivi indicati nell'allegato e include talune riconferme e proroghe temporanee per Irlanda, Italia, Austria e Regno Unito fino al 31 marzo 2002. Sono escluse le aree che, alla luce dell'evoluzione della situazione fitosanitaria, non possono più essere considerate zone protette per gli organismi indicati.
Riconoscimento delle zone protette fitosanitarie nella Comunità europea
La direttiva 2001/32/CE della Commissione aggiorna il regime delle "zone protette" previsto dalla direttiva 2000/29/CE in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Il nuovo elenco riflette l'evoluzione della situazione fitosanitaria in diversi Stati membri e sostituisce la disciplina contenuta nella direttiva 92/76/CEE, che viene abrogata.
Finalità e contesto
L'atto nasce dall'esigenza di adeguare la designazione delle zone protette alle informazioni più recenti fornite dagli Stati membri e alle nuove risultanze fitosanitarie. I considerando evidenziano che, per alcune aree, non sussistono più i presupposti per il riconoscimento, mentre per altre è necessario prorogare temporaneamente la protezione in attesa di ulteriori verifiche e delle procedure previste dal diritto dell'Unione.
Ambito di applicazione territoriale e sostanziale
La direttiva riguarda le zone della Comunità elencate nell'allegato, riconosciute come zone protette nei confronti dei rispettivi organismi nocivi indicati nell'allegato stesso. Il sistema si applica quindi in modo mirato a specifiche aree territoriali e a specifici parassiti o agenti nocivi, nell'ambito della disciplina fitosanitaria dell'Unione.
Tra i casi richiamati nei considerando figurano:
- la perdita del riconoscimento della Danimarca rispetto a Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) e Tomato Spotted Wilt Virus;
- la necessità di modificare misure protettive in Portogallo contro Gonipterus scutellatus Gyll. e nel Regno Unito e in Irlanda contro Pissodes spp. (europee);
- la modifica della descrizione di alcune zone protette nel Regno Unito e in Svezia per Dendroctonus micans Kugelan e Leptinotarsa decemlineata Say;
- la gestione del regime relativo a Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. per Austria, Irlanda, Italia e alcune aree della Francia;
- la proroga del riconoscimento provvisorio nel Regno Unito per Beet Necrotic Yellow Vein Virus.
Regola di riconoscimento e proroghe temporanee
L'articolo 1 stabilisce il principio generale: le zone elencate nell'allegato sono riconosciute come "zone protette" ai sensi della direttiva 2000/29/CE. Per alcune zone, tuttavia, il riconoscimento è espressamente limitato nel tempo fino al 31 marzo 2002. In particolare:
- per l'Irlanda, alcune regioni italiane e l'Austria, la proroga riguarda le zone indicate alla lettera b), punto 2;
- per il Regno Unito, la proroga riguarda la zona indicata alla lettera d), punto 1.
Questa previsione mostra che la direttiva non introduce una protezione indefinita, ma un riconoscimento condizionato e, per alcune aree, temporaneo, suscettibile di revisione sulla base dell'evoluzione della situazione fitosanitaria.
Aggiornamento successivo dell'elenco e ruolo della Commissione
L'articolo 2 rinvia alla procedura dell'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE per la proroga oltre le date previste e per ogni modifica dell'elenco delle zone protette. Tali decisioni devono tener conto dei risultati di indagini adeguate, effettuate secondo i requisiti comunitari e controllate da esperti della Commissione. Ne deriva un margine di discrezionalità tecnica, ma entro un quadro procedurale vincolato a livello UE.
Recepimento, decorrenza e obblighi di comunicazione
L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 21 maggio 2001 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 22 maggio 2001. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.
È inoltre previsto un obbligo di comunicazione immediata alla Commissione di tutte le disposizioni interne adottate nella materia disciplinata dalla direttiva, affinché la Commissione informi gli altri Stati membri.
Abrogazione della disciplina previgente
L'articolo 4 abroga la direttiva 92/76/CEE con effetto dal 22 maggio 2001. La nuova direttiva sostituisce dunque integralmente il precedente elenco delle zone protette, perseguendo un obiettivo di aggiornamento e chiarezza normativa.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell'articolo 5, la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e si applica dal 22 maggio 2001. Gli Stati membri ne sono i destinatari, come precisato dall'articolo 6.
Implicazioni operative
Per i professionisti, la direttiva rileva perché incide sulla qualificazione fitosanitaria di specifiche aree territoriali e sulle misure di protezione applicabili agli scambi di vegetali e prodotti vegetali. La disciplina è tecnica, ma produce effetti pratici immediati sulla circolazione di merci e sulla conformità delle misure nazionali alle zone protette riconosciute a livello unionale.
Disposizioni principali
Riconoscimento delle zone protette
L'articolo 1 riconosce come "zone protette" le zone della Comunità elencate nell'allegato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, nei confronti dei rispettivi organismi nocivi indicati nell'allegato.
Proroghe temporanee per alcune zone
Sempre all'articolo 1 sono previste proroghe fino al 31 marzo 2002 per le zone indicate alla lettera b), punto 2, per Irlanda, alcune regioni italiane e l'Austria, nonché per la zona del Regno Unito di cui alla lettera d), punto 1.
Procedure per ulteriori proroghe e modifiche
L'articolo 2 stabilisce che la proroga del riconoscimento oltre le date indicate e le eventuali modifiche dell'elenco delle zone protette sono effettuate secondo le procedure dell'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE, sulla base dei risultati di indagini idonee condotte secondo i requisiti comunitari e controllate da esperti della Commissione.
Recepimento e applicazione
L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 21 maggio 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di applicarle dal 22 maggio 2001. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Comunicazione delle misure nazionali
L'articolo 3, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni del diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva, affinché la Commissione informi gli altri Stati membri.
Abrogazione della direttiva 92/76/CEE
L'articolo 4 abroga la direttiva 92/76/CEE a decorrere dal 22 maggio 2001, sostituendola con il nuovo elenco aggiornato di zone protette.
Entrata in vigore e decorrenza
L'articolo 5 prevede che la direttiva entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e si applichi a decorrere dal 22 maggio 2001.
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