Direttiva 2001/19
Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (Testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/19/CE modifica in modo esteso il quadro UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, rafforzando il sistema generale e aggiornando le direttive settoriali per diverse professioni regolamentate. Introduce il concetto di formazione regolamentata nel sistema generale, impone di considerare l’esperienza professionale prima di richiedere misure compensative e migliora la cooperazione amministrativa tra Stati membri. Per le professioni sanitarie e per gli architetti semplifica il riconoscimento dei titoli, disciplina i titoli provenienti da paesi terzi già riconosciuti in uno Stato membro e fissa termini di decisione, motivazione e ricorso. La direttiva contiene inoltre regole transitorie specifiche per Italia e Spagna e obbliga gli Stati membri a recepirla entro il 1° gennaio 2003.
Modifica e semplificazione del sistema UE di riconoscimento delle qualifiche professionali per professioni regolamentate e professioni sanitarie e dell’architettura, con adeguamento delle procedure di riconoscimento e di aggiornamento degli elenchi dei titoli.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda, sul piano materiale, il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’ambito del sistema generale (direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE) e delle direttive settoriali per infermieri responsabili dell’assistenza generale, dentisti, veterinari, ostetriche, architetti, farmacisti e medici. Incide sia sull’accesso alle professioni regolamentate sia sull’esercizio delle stesse, con particolare attenzione ai titoli conseguiti negli Stati membri, ai titoli ottenuti fuori dall’Unione ma già riconosciuti in uno Stato membro, all’esperienza professionale e, per alcune professioni, alle specializzazioni. Sono previste disposizioni specifiche transitorie per Italia e Spagna in taluni settori. La direttiva è testo rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2001/19/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali
La direttiva interviene in modo ampio sul quadro UE del riconoscimento delle qualifiche professionali, con una duplice finalità: da un lato rendere più coerente e uniforme il sistema generale di riconoscimento; dall’altro semplificare e aggiornare le direttive settoriali per professioni sanitarie e architetti. Il testo richiama espressamente esigenze di certezza del diritto, di semplificazione amministrativa e di maggiore uniformità applicativa, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva non crea un sistema completamente nuovo, ma modifica norme già esistenti, rafforzando gli obblighi degli Stati membri quanto al risultato da raggiungere. In particolare:
- introduce la nozione di "formazione regolamentata" nel sistema generale;
- impone di valorizzare l’esperienza professionale del richiedente prima di imporre misure compensative;
- migliora il coordinamento tra Stati membri e Commissione;
- aggiorna il meccanismo di riconoscimento automatico dei titoli per alcune professioni regolamentate;
- disciplina i titoli conseguiti fuori dall’Unione europea ma già riconosciuti in uno Stato membro.
La direttiva lascia agli Stati membri margini nella scelta delle forme e dei mezzi di recepimento, ma fissa risultati vincolanti, termini procedurali e garanzie minime.
Sistema generale di riconoscimento: formazione regolamentata ed esperienza professionale
La direttiva modifica la direttiva 89/48/CEE e la direttiva 92/51/CEE.
Nel sistema generale viene precisata la definizione di formazione regolamentata come formazione:
- direttamente orientata all’esercizio di una determinata professione;
- costituita da un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, o equivalente a tempo parziale;
- eventualmente integrata da formazione professionale, tirocinio o pratica professionale richiesti oltre agli studi post-secondari, secondo la disciplina dello Stato membro interessato.
Inoltre, quando lo Stato membro ospite intenda imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente attraverso l’esperienza professionale colmino, in tutto o in parte, la differenza sostanziale di formazione.
Per i casi disciplinati dalle direttive sul sistema generale, la direttiva introduce anche regole di equivalenza per:
- attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza, quando si richieda la prova della capacità finanziaria;
- attestati rilasciati da istituti assicurativi di altri Stati membri, quando sia richiesta la prova della copertura assicurativa della responsabilità professionale.
Gli attestati assicurativi devono inoltre indicare che l’assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari dello Stato membro ospite, e non devono essere anteriori a tre mesi.
Coordinamento amministrativo
La direttiva rafforza il ruolo del gruppo di coordinamento previsto dal sistema generale, prevedendo che esso contribuisca a facilitare l’attuazione della direttiva mediante l’adozione e la pubblicazione di pareri sulle questioni sottoposte dalla Commissione.
È prevista anche una regola di applicazione immediata per gli aggiornamenti degli elenchi dei cicli di formazione professionale contenuti negli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE: le modifiche sono immediatamente applicabili dalla data stabilita dalla Commissione.
Professioni settoriali: sostituzione degli articoli con allegati e riconoscimento automatico
Per infermieri responsabili dell’assistenza generale, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e medici, la direttiva sostituisce la logica degli articoli che contenevano gli elenchi dei titoli con una logica basata su allegati contenenti le denominazioni nazionali dei diplomi, certificati e altri titoli.
Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le disposizioni nazionali in materia di rilascio dei titoli; la Commissione pubblica tali denominazioni nella Gazzetta ufficiale. I titoli elencati negli allegati devono essere riconosciuti con effetto equivalente ai corrispondenti titoli nazionali.
La direttiva mira quindi a rendere più semplice l’aggiornamento degli elenchi e a garantire maggiore certezza del diritto per i professionisti mobili nell’Unione.
Titoli non corrispondenti alle denominazioni della direttiva
In diverse discipline settoriali la direttiva introduce un meccanismo di riconoscimento per i titoli nazionali che, pur essendo conformi alla disciplina dello Stato membro di rilascio, non corrispondono esattamente alle denominazioni riportate nella direttiva.
In tali casi, ogni Stato membro deve accettare come prova sufficiente il titolo accompagnato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti, attestante che:
- il titolo sancisce una formazione conforme alla direttiva;
- nel paese di rilascio esso è assimilato a quello la cui denominazione è riportata dalla direttiva.
Titoli conseguiti fuori dall’Unione europea ma già riconosciuti in uno Stato membro
Per più professioni la direttiva introduce una regola comune: lo Stato membro deve valutare i titoli conseguiti fuori dall’Unione europea se tali titoli sono stati riconosciuti in uno Stato membro, nonché la formazione e/o l’esperienza professionale acquisite in uno Stato membro.
La decisione deve essere adottata entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.
Le decisioni devono essere:
- debitamente motivate in caso di rigetto;
- impugnabili davanti agli organi giurisdizionali nazionali secondo il diritto interno;
- suscettibili di ricorso anche in caso di mancata decisione entro il termine.
Questa tecnica normativa si applica, con formulazioni sostanzialmente omogenee, a infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti, medici specialisti e architetti.
Dentisti: specializzazioni, termini e regime italiano
Per i dentisti la direttiva modifica la disciplina del riconoscimento dei diplomi di dentista e di dentista specialista, con particolare riferimento alle specializzazioni in ortodonzia e chirurgia odontostomatologica.
Le autorità competenti devono considerare, nel valutare la formazione specialistica del richiedente:
- il contenuto e la durata della formazione;
- l’eventuale esperienza professionale;
- la formazione supplementare;
- la formazione continua in odontoiatria.
La decisione sul riconoscimento deve essere pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione della domanda completa.
È inoltre prevista una disposizione transitoria specifica per l’Italia: gli Stati membri devono riconoscere i diplomi di medico rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e entro il 31 dicembre 1984, purché corredati dell’attestato delle autorità italiane che comprovi:
- il superamento di una specifica prova attitudinale;
- l’esercizio effettivo e legale in Italia, a titolo principale, delle attività di cui all’articolo 5 della direttiva 78/687/CEE per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio dell’attestato;
- l’autorizzazione ad esercitare o l’effettivo esercizio in Italia alle stesse condizioni dei titolari del diploma elencato per l’Italia.
È inoltre previsto l’esonero dalla prova attitudinale per chi abbia compiuto con successo studi di almeno tre anni la cui equivalenza sia attestata dalle autorità competenti.
Veterinari e ostetriche
Per veterinari e ostetriche la direttiva segue la medesima impostazione di semplificazione: gli elenchi dei titoli sono trasferiti in allegati, gli articoli di dettaglio vengono abrogati e vengono aggiunte disposizioni su notifica alla Commissione, riconoscimento di titoli con denominazioni diverse, titoli extra-UE già riconosciuti in uno Stato membro e tutela avverso il silenzio o il rigetto.
Per entrambe le professioni il termine di decisione è di tre mesi dalla presentazione della domanda completa.
Architetti
Per gli architetti la direttiva modifica la direttiva 85/384/CEE inserendo una disciplina comune per i titoli extra-UE già riconosciuti in uno Stato membro:
- valutazione anche della formazione e/o esperienza professionale maturate in uno Stato membro;
- decisione entro tre mesi dalla domanda completa;
- motivazione del rigetto e possibilità di ricorso giurisdizionale;
- possibilità di ricorso anche in caso di mancata decisione.
La direttiva abroga l’articolo 15 della direttiva 85/384/CEE, sopprime la precedente deroga transitoria ormai scaduta e chiarisce all’articolo 24 la distinzione tra formalità per lo stabilimento e formalità per la prestazione di servizi.
Farmacisti
Per i farmacisti la direttiva introduce una rilevante disposizione transitoria a favore dell’Italia. In deroga ai requisiti ordinari, l’Italia può continuare ad applicare la propria disciplina ai soggetti che:
- hanno iniziato la formazione in farmacia prima del 1° novembre 1993;
- hanno concluso la formazione prima del 1° novembre 2003.
Gli Stati membri ospiti possono chiedere che i diplomi italiani relativi a tali formazioni siano accompagnati da un attestato che certifichi un’attività effettiva e legale in Italia, a titolo principale, per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio dell’attestato, in relazione alle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per quanto regolamentate in Italia.
La direttiva 85/433/CEE viene poi sostanzialmente ristrutturata: gli articoli 3 e 4 sono abrogati, i riferimenti sono traslati all’allegato e vengono inserite le disposizioni standard su notifica dei titoli, denominazioni equivalenti, titoli extra-UE già riconosciuti in uno Stato membro e tutela giurisdizionale.
Medici: specializzazioni, medicina generale e formazione continua
La modifica della direttiva 93/16/CEE è la parte più ampia del provvedimento.
Per i medici specialisti:
- l’articolo 4 viene riscritto per riconoscere i titoli di specialista rilasciati dagli altri Stati membri secondo gli articoli 24, 25, 26 e 29 e indicati negli allegati B e C;
- l’articolo 5 collega i titoli riconoscibili alle denominazioni specialistiche contenute nell’allegato C;
- gli articoli 6 e 7 vengono soppressi;
- l’articolo 8 viene aggiornato imponendo di considerare l’esperienza professionale, la formazione supplementare e l’istruzione continua, con decisione entro quattro mesi e informazione sulla durata e sui contenuti della formazione complementare;
- l’articolo 9 introduce una disposizione transitoria per titoli di specializzazione medica rilasciati in Spagna a medici che abbiano completato, prima del 1° gennaio 1995, una formazione non conforme ai requisiti ordinari, purché corredati del certificato relativo al superamento dell’esame di idoneità professionale specifica previsto dalle misure di regolarizzazione spagnole.
Per la formazione specifica in medicina generale:
- l’articolo 23 viene integrato con il principio della formazione continua, che deve consentire ai medici di mantenersi aggiornati sui progressi della medicina;
- l’articolo 24 richiede un ciclo di studi di sei anni svolti con successo;
- gli articoli 26 e 27 sono sostituiti da una regola che impone agli Stati membri di assicurare durate minime delle formazioni specializzate non inferiori a quelle indicate nell’allegato C;
- l’articolo 30 obbliga ciascuno Stato membro che eroghi il ciclo completo di formazione di base a istituire una formazione specifica in medicina generale conforme agli articoli 31 e 32, con rilascio dei primi titoli entro il 1° gennaio 2006;
- l’articolo 31 prevede una durata minima di almeno tre anni a tempo pieno, sotto controllo delle autorità competenti, con possibilità di includere fino a un anno di pratica in determinati contesti riconosciuti, ma solo negli Stati membri che, al 1° gennaio 2001, avevano una durata della formazione specifica pari a due anni;
- se emergono difficoltà rilevanti, la Commissione deve consultare il comitato di alti funzionari della sanità pubblica e informare Parlamento e Consiglio, presentando eventualmente proposte di coordinamento ulteriore;
- all’articolo 34, la soglia del 60% è sostituita dal 50%.
La direttiva prevede inoltre la sostituzione degli allegati relativi ai titoli di medico e medico specialista e agli elenchi delle specializzazioni mediche.
Termini di recepimento, entrata in vigore e obblighi finali
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 2003 e informare immediatamente la Commissione. Quando adottano tali disposizioni, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri ne sono destinatari.
Indicazioni pratiche per gli operatori italiani
Per avvocati e commercialisti italiani, il testo è rilevante soprattutto perché:
- rafforza le condizioni per il riconoscimento transfrontaliero di qualifiche professionali;
- impone un controllo più rigoroso sulla valutazione dell’esperienza professionale prima di misure compensative;
- introduce termini procedurali stringenti per il riconoscimento dei titoli settoriali;
- contiene deroghe transitorie specifiche per titoli italiani in farmacia, odontoiatria e medicina;
- prefigura un sistema più uniforme e documentato di riconoscimento, con rilevanza sia per l’accesso alla professione sia per il contenzioso amministrativo in caso di rigetto o silenzio.
Disposizioni principali
Modifiche al sistema generale di riconoscimento
Modifica la direttiva 89/48/CEE e la direttiva 92/51/CEE introducendo la nozione di "formazione regolamentata" e precisando che lo Stato membro ospite, prima di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, deve verificare se l’esperienza professionale del richiedente colmi in tutto o in parte le differenze sostanziali di formazione. Estende inoltre il principio di equivalenza agli attestati bancari e assicurativi richiesti per l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata, prevedendo che i documenti assicurativi non siano anteriori a tre mesi.
Cooperazione e pareri del gruppo di coordinamento
Rafforza il ruolo del gruppo di coordinamento previsto dalle direttive sul sistema generale, prevedendo che esso faciliti l’attuazione della direttiva adottando e pubblicando pareri sulle questioni sottoposte dalla Commissione. La direttiva 92/51/CEE prevede inoltre che gli aggiornamenti degli elenchi dei cicli di formazione professionale degli allegati C e D siano immediatamente applicabili dalla data stabilita dalla Commissione.
Aggiornamento degli elenchi dei titoli e riconoscimento automatico settoriale
Per infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e medici sostituisce il meccanismo basato su articoli specifici con allegati contenenti le denominazioni dei diplomi, certificati e altri titoli. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le denominazioni nazionali, che la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale. I titoli conformi alle denominazioni dell’allegato devono essere riconosciuti automaticamente con lo stesso effetto dei titoli nazionali equivalenti.
Titoli rilasciati in un altro Stato membro con denominazioni diverse
Introducono in più direttive disposizioni secondo cui, quando le denominazioni nazionali dei titoli non coincidono con quelle riportate nella direttiva, ogni Stato membro deve accettare come prova sufficiente il titolo corredato da un certificato delle autorità competenti attestante la conformità della formazione e l’assimilazione del titolo a quello indicato nella direttiva.
Titoli conseguiti fuori dall’Unione europea già riconosciuti in uno Stato membro
Per infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e medici specializzati, e per gli architetti, la direttiva impone di valutare anche i diplomi conseguiti fuori dall’Unione europea se già riconosciuti in uno Stato membro, insieme alla formazione e/o esperienza professionale maturate in uno Stato membro. La decisione deve essere presa entro tre mesi dalla domanda completa, deve essere motivata e deve essere impugnabile davanti agli organi giurisdizionali nazionali in caso di rigetto o di silenzio.
Termini di decisione e tutela giurisdizionale
Per varie professioni settoriali viene fissato un termine di tre mesi per la decisione sulle domande complete relative a titoli riconosciuti in uno Stato membro o a titoli extra-UE riconosciuti in uno Stato membro; per dentisti e medici specialisti si prevede anche un termine di quattro mesi per alcune decisioni relative alla formazione complementare. Le decisioni negative devono essere motivate e deve essere garantito un ricorso giurisdizionale; il richiedente può ricorrere anche in caso di mancata decisione entro il termine.
Disposizioni transitorie per Italia e Spagna
Prevede regimi transitori specifici per il riconoscimento di titoli italiani in odontoiatria e farmacia e di alcuni titoli medici italiani, nonché per titoli di specializzazione medica rilasciati in Spagna. Le condizioni includono periodi minimi di attività professionale, attestati delle autorità competenti e, in alcuni casi, il superamento di una prova attitudinale specifica o l’esonero da essa.
Architetti
Modifica la direttiva 85/384/CEE sopprimendo la deroga transitoria dell’articolo 15, distinguendo meglio tra stabilimento e prestazione di servizi nell’articolo 24, e inserendo regole analoghe per il riconoscimento di titoli extra-UE già riconosciuti in uno Stato membro, con decisione entro tre mesi e possibilità di ricorso.
Medicina generale e formazione continua
Per i medici aggiorna il regime della formazione specifica in medicina generale: prescrive un percorso di almeno sei anni di studi per la formazione di base, una formazione specifica di almeno tre anni a tempo pieno sotto controllo delle autorità competenti, la possibilità di includere fino a un anno di pratica in contesti riconosciuti, e l’obbligo per gli Stati membri di rilasciare i primi titoli della nuova formazione specifica entro il 1° gennaio 2006. Introduce inoltre un principio esplicito di formazione continua per mantenere aggiornate le competenze mediche.
Termine di recepimento e entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 2003 e informare la Commissione. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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