Direttiva 2001/31
Direttiva 2001/31/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/31/CE della Commissione adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. L’intervento mira a precisare talune prescrizioni tecniche su predellini, maniglie e dispositivi equivalenti delle cabine, così da consentire l’autorizzazione di cabine già sul mercato considerate equivalenti sul piano della sicurezza. La direttiva fissa inoltre le date da cui gli Stati membri non possono più rifiutare o concedere omologazioni in base alle nuove regole e impone il recepimento entro il 30 settembre 2001.
Adeguamento tecnico della disciplina UE sulle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, con modifica delle prescrizioni tecniche applicabili ai predellini e ai mancorrenti delle cabine.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore e ai loro rimorchi soggetti alla procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 70/156/CEE, in particolare ai tipi di veicoli disciplinati dalla direttiva 70/387/CEE sulle porte. Riguarda gli Stati membri nelle attività di omologazione, immatricolazione, vendita e messa in circolazione dei veicoli; non introduce esclusioni espresse, ma interviene sulle condizioni tecniche di conformità per nuove omologazioni e per il riconoscimento dei veicoli conformi.
Adeguamento tecnico della disciplina sulle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
La direttiva 2001/31/CE della Commissione interviene come atto di adeguamento tecnico nell’ambito della procedura di omologazione CE dei veicoli. Essa modifica la direttiva 70/387/CEE sulle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per precisare alcune prescrizioni relative ai dispositivi di accesso alla cabina, alla luce di cabine già presenti sul mercato e ritenute equivalenti quanto a livello di sicurezza.
Contesto e finalità
La direttiva si colloca nel quadro della direttiva 70/156/CEE sull’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. I considerando chiariscono che la direttiva 98/90/CE aveva introdotto prescrizioni sui predellini e sulle maniglie per migliorare la sicurezza delle persone che entrano ed escono dalla cabina del conducente di taluni veicoli pesanti. Tuttavia, alcune cabine già commercializzate non risultavano conformi in modo puntuale a tali prescrizioni, pur offrendo un livello di sicurezza considerato equivalente; per questo si è reso necessario un ulteriore affinamento delle specifiche tecniche.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda i veicoli a motore e i loro rimorchi soggetti alla direttiva 70/387/CEE, nell’ambito della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 70/156/CEE. Gli obblighi e i divieti sono rivolti agli Stati membri, in relazione al rilascio o al rifiuto dell’omologazione CE e nazionale, nonché alla vendita, immatricolazione e messa in circolazione dei veicoli.
Modifiche tecniche introdotte
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 70/387/CEE secondo quanto specificato nell’allegato della direttiva 2001/31/CE. Le modifiche sono puntuali e riguardano:
- l’introduzione di una precisazione secondo cui un determinato requisito non si applica alla distanza tra il predellino superiore e il pavimento della cabina del conducente;
- la fissazione della sovrapposizione longitudinale (J) tra due predellini successivi nella stessa rampa, oppure tra il predellino superiore e il pavimento della cabina del conducente, nel valore di 200 mm;
- la riformulazione della regola sulla distanza minima (P) tra il bordo superiore del mancorrente o delle maniglie o di dispositivi equivalenti e il pavimento della cabina del conducente.
Effetti sull’omologazione e sulla circolazione dei veicoli
L’articolo 2 introduce una disciplina temporale vincolante per gli Stati membri.
Dal 1° ottobre 2001 gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti le porte:
- rifiutare l’omologazione CE di un tipo di veicolo;
- rifiutare l’omologazione nazionale di portata generale;
- vietare la vendita, l’immatricolazione e la messa in circolazione dei veicoli, se questi sono conformi alla direttiva 70/387/CEE come modificata.
Dal 1° dicembre 2001, invece, per i nuovi tipi di veicolo gli Stati membri:
- non possono più rilasciare l’omologazione CE;
- possono rifiutare l’omologazione nazionale, se non sono rispettate le prescrizioni della direttiva 70/387/CEE come modificata.
In sostanza, la direttiva distingue tra una prima fase di divieto di restrizioni nei confronti dei veicoli conformi e una successiva fase in cui le nuove omologazioni devono essere rilasciate solo se il tipo è conforme alle prescrizioni aggiornate.
Recepimento e obblighi formali degli Stati membri
L’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri devono adottare, entro il 30 settembre 2001, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione.
Le misure nazionali adottate devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità di questo rinvio sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 indica come destinatari tutti gli Stati membri.
Valutazione operativa per professionisti
Per gli operatori del settore automotive e per chi assiste imprese o costruttori, il rilievo principale è l’aggiornamento dei requisiti tecnici di omologazione relativi alle porte e ai dispositivi di accesso alla cabina. La direttiva non lascia agli Stati membri libertà sul risultato da raggiungere: essi devono adeguare il diritto interno entro il termine fissato e applicare i nuovi criteri di conformità nei tempi previsti, pur conservando margini organizzativi sulla forma del recepimento e sulle modalità del rinvio alla direttiva.
Disposizioni principali
Modifica tecnica dell’allegato III della direttiva 70/387/CEE
L’articolo 1 dispone che l’allegato III della direttiva 70/387/CEE sia modificato secondo l’allegato della direttiva 2001/31/CE. Le modifiche riguardano, in particolare: l’esclusione dell’applicazione di un requisito alla distanza tra il predellino superiore e il pavimento della cabina del conducente; la sostituzione del criterio di sovrapposizione longitudinale (J) tra due predellini successivi o tra il predellino superiore e il pavimento della cabina con il valore di 200 mm; e la riformulazione della distanza minima (P) tra il bordo superiore del mancorrente/maniglie/dispositivi equivalenti e il pavimento della cabina.
Effetti sull’omologazione e sulla commercializzazione dal 1° ottobre 2001
Dal 1° ottobre 2001 gli Stati membri non possono rifiutare, per motivi riguardanti le porte, l’omologazione CE o l’omologazione nazionale di portata generale, né vietare la vendita, l’immatricolazione e la messa in circolazione dei veicoli conformi alla direttiva 70/387/CEE come modificata.
Nuovi tipi di veicolo dal 1° dicembre 2001
Dal 1° dicembre 2001 gli Stati membri non possono più rilasciare l’omologazione CE e possono rifiutare l’omologazione nazionale di un nuovo tipo di veicolo per motivi riguardanti le porte se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/387/CEE come modificata.
Termine di recepimento e obblighi di notifica
Gli Stati membri devono mettere in vigore, entro il 30 settembre 2001, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.
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