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Direttiva 2001/30

Direttiva 2001/30/CE della Commissione, del 2 maggio 2001, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/30/CE della Commissione modifica la direttiva 96/77/CE per completare i requisiti di purezza specifici relativi ad ulteriori additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. L’intervento recepisce anche il riferimento al Codex Alimentarius e alle tecniche di analisi del JEFCA, armonizzando così i criteri applicabili a livello UE. Gli Stati membri devono adeguare la propria normativa entro il 1o giugno 2002, con un periodo transitorio per i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima di tale data.

Modifica della direttiva 96/77/CE per completare i requisiti di purezza specifici di ulteriori additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla disciplina dei requisiti di purezza degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, con impatto sugli operatori che producono, immettono sul mercato o etichettano tali prodotti. L’ambito materiale riguarda gli additivi elencati nell’allegato, per i quali vengono fissati o richiamati criteri di purezza specifici. È previsto un regime transitorio per i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1o giugno 2002 e non conformi, che possono essere commercializzati fino a esaurimento scorte.

Direttiva 2001/30/CE: requisiti di purezza per ulteriori additivi alimentari

La direttiva 2001/30/CE della Commissione modifica la direttiva 96/77/CE, che disciplina i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. L’obiettivo è completare il quadro armonizzato europeo introducendo criteri di purezza per ulteriori additivi già autorizzati dalla normativa sugli additivi alimentari.

Finalità e contesto regolatorio

La direttiva si colloca nel sistema delineato dalla direttiva 89/107/CEE e dalla direttiva 95/2/CE sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Dai considerando emerge la necessità di colmare le lacune residue nella disciplina dei criteri di purezza, tenendo conto anche delle specifiche e tecniche di analisi del Codex Alimentarius redatto dal comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JEFCA).

Modifica della direttiva 96/77/CE

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva 96/77/CE è modificata mediante l’inserimento, nel relativo allegato, del testo dell’allegato della direttiva 2001/30/CE. L’effetto pratico è l’estensione dei requisiti di purezza a una serie di additivi alimentari non ancora coperti dalla disciplina precedente.

Ambito materiale degli additivi interessati

L’allegato elenca numerosi additivi identificati dai numeri E, tra cui:

  • carbonato di calcio (E 170(i));
  • acido metatartarico, tartrato di calcio, adipato di sodio e adipato di potassio (E 353, E 354, E 356, E 357);
  • sorbitolo, sciroppo di sorbitolo, mannitolo, acesulfame K, aspartame, isomalto, taumatina, neoesperidina diidrocalcone, maltitolo, sciroppo di maltitolo, lattitolo e xilitolo;
  • gomme e sali/derivati quali gomma di konjac, glucomannano di konjac, magnesio carbonato idrossido, talco, silicati di alluminio, bentonite, caolino;
  • esaltatori di sapidità e nucleotidi come acido glutammico, glutammati, acidi guanilici e inosinici e relativi sali;
  • cere e derivati come cera microcristallina, esteri dell’acido montanico e cera polietilenica ossidata.

Per alcuni additivi l’allegato rinvia espressamente a criteri di purezza già definiti in altre direttive: per esempio, il carbonato di calcio richiama l’allegato della direttiva 95/45/CE, mentre diversi edulcoranti rinviano all’allegato della direttiva 95/31/CE.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 1o giugno 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Si tratta del classico obbligo di risultato tipico delle direttive, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Riferimenti negli atti nazionali e discrezionalità lasciata agli Stati

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità concrete del riferimento sono lasciate agli Stati membri, che conservano dunque un margine di discrezionalità formale.

Regime transitorio

L’articolo 2, paragrafo 3, introduce una clausola di salvaguardia per i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1o giugno 2002 e non conformi alla nuova disciplina. Tali prodotti possono continuare a essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 identifica come destinatari gli Stati membri.

Profili operativi per gli operatori

Per produttori, importatori e distributori di additivi alimentari, la direttiva comporta l’esigenza di verificare la conformità dei prodotti ai criteri di purezza introdotti o richiamati dall’allegato. Rileva in particolare la gestione del periodo transitorio per le scorte già immesse sul mercato o etichettate prima del 1o giugno 2002, che possono essere esaurite senza obbligo di immediato ritiro.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 96/77/CE

L’articolo 1 dispone che la direttiva 96/77/CE sia modificata inserendo nell’allegato il testo dell’allegato della direttiva 2001/30/CE, in modo da estendere i criteri di purezza a ulteriori additivi alimentari.

Termine di recepimento e obbligo di attuazione

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1o giugno 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione.

Riferimento alla direttiva negli atti nazionali

L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che, quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri inseriscano un riferimento alla direttiva oppure lo corredino all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.

Regime transitorio per le scorte esistenti

L’articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1o giugno 2002 e non conformi alla direttiva possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Elenco degli additivi e rinvii a criteri esistenti

L’allegato aggiunge o richiama i criteri di purezza per numerosi additivi, tra cui E 170(i), E 353, E 354, E 356, E 357, E 420(i)-(ii), E 421, E 425(i)-(ii), E 504(ii), E 553b, E 554, E 555, E 556, E 558, E 559, E 620-635, E 905, E 912, E 914, E 950, E 951, E 953, E 957, E 959, E 965(i)-(ii), E 966 ed E 967. Per alcuni di essi la direttiva rinvia espressamente ai criteri già stabiliti nelle direttive 95/45/CE e 95/31/CE.

Come è indicizzato

Materiealimentaresicurezza alimentareadditivi alimentarimercato interno

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