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direttiva

Direttiva 2001/35

Direttiva 2001/35/CE della Commissione, dell'11 maggio 2001, recante modifica degli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

Normativa europea32001L0035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/35/CE della Commissione aggiorna le quantità massime di residui di antiparassitari applicabili ad alcuni prodotti di origine vegetale, sostituendo i valori previsti nella direttiva 90/642/CEE. La modifica deriva dal riesame dei dati scientifici disponibili e tiene conto sia della sicurezza per i consumatori sia delle osservazioni del commercio internazionale. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 30 giugno 2001 e applicarle dal 1° luglio 2001.

Modifica degli allegati della direttiva 90/642/CEE per aggiornare le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle quantità massime di residui (MRL) di specifici antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, nei rapporti tra disciplina UE e recepimento nazionale. L’intervento incide sugli allegati della direttiva 90/642/CEE, sostituendo i valori indicati nell’allegato II per gli antiparassitari interessati. Gli Stati membri sono tenuti ad adeguare la normativa interna e ad applicarla dal 1° luglio 2001.

Direttiva 2001/35/CE – modifica degli allegati della direttiva 90/642/CEE sui residui di antiparassitari

La direttiva interviene sul regime delle quantità massime di residui di antiparassitari in e su alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, aggiornando gli allegati della direttiva 90/642/CEE. Il provvedimento si fonda sul riesame dei dati scientifici disponibili relativi a singole combinazioni antiparassitario/prodotto e mira a fissare livelli coerenti con la tutela dei consumatori, tenendo conto delle valutazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, del comitato scientifico per i vegetali e delle consultazioni con i partner commerciali tramite l’OMC.

Finalità e contesto

La Commissione richiama, nei considerando, il percorso avviato con la direttiva 2000/42/CE, che aveva lasciato aperte o fissate in via temporanea talune combinazioni antiparassitario/prodotto in attesa di dati più completi. In seguito alla presentazione di ulteriori informazioni, alcune combinazioni hanno consentito la fissazione di un valore di residuo superiore al limite inferiore di determinazione analitica; per altre, le informazioni sono rimaste insufficienti e si è mantenuto il livello del limite inferiore di determinazione analitica. In ulteriori casi, i dati hanno mostrato che un innalzamento del limite avrebbe potuto determinare un’esposizione acuta o cronica non accettabile dei consumatori, con conseguente mantenimento dei valori al limite inferiore.

Valutazione sanitaria e scientifica

La direttiva afferma che le quantità massime di residui fissate non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili e non producono effetti tossici acuti. La valutazione dell’esposizione cronica e acuta è stata effettuata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti OMS. Viene inoltre evidenziata la conformità della metodologia utilizzata dagli Stati membri relatori, testata e valutata dalla Commissione nel quadro del comitato fitosanitario permanente, agli orientamenti del Comitato scientifico per i vegetali.

Modifica normativa degli allegati

L’articolo 1 dispone la sostituzione, con l’allegato della direttiva 2001/35/CE, delle quantità massime di residui riportate nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari interessati. La modifica è quindi di natura tecnica e settoriale, ma produce effetti diretti sugli standard di commercializzazione e controllo dei prodotti alimentari di origine vegetale all’interno dell’Unione.

Recepimento negli Stati membri

La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di risultato: devono adottare entro il 30 giugno 2001 tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono essere applicate dal 1° luglio 2001 e gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione dell’avvenuto recepimento. È lasciata alla discrezionalità nazionale la scelta della forma e dei mezzi attuativi, entro il vincolo del risultato da raggiungere.

Richiamo formale alla direttiva nel diritto nazionale

In sede di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredare le disposizioni di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono rimesse alla decisione degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri, che devono quindi adeguare il proprio ordinamento nel termine stabilito e applicare i nuovi limiti ai controlli sui residui di antiparassitari nei prodotti vegetali interessati.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle quantità massime di residui

L’articolo 1 dispone che le quantità massime di residui elencate nell’allegato della direttiva 2001/35/CE sostituiscano quelle indicate nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari in questione.

Recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 giugno 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione delle misure dal 1° luglio 2001. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione.

Riferimento alla direttiva nel diritto nazionale

L’articolo 3 prevede che, quando adottano le disposizioni di recepimento, gli Stati membri vi inseriscano un riferimento alla presente direttiva oppure lo appongano all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli stessi Stati.

Entrata in vigore

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Destinatari

L’articolo 5 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareagricolturasalute pubblicaresidui di antiparassitari

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