Direttiva 2001/33
Direttiva 2001/33/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/33/CE della Commissione aggiorna taluni allegati della direttiva 2000/29/CE, che disciplina le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. L’intervento è di natura tecnica e mira ad adeguare le zone protette e le relative misure alla distribuzione effettiva di alcuni organismi nocivi in diversi Stati membri. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 21 maggio 2001 e applicarle dal 22 maggio 2001.
Modifica di alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE sulle misure fitosanitarie contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sulle misure fitosanitarie relative a specifiche zone protette e a determinate aree geografiche di Danimarca, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Finlandia, Grecia e Spagna, con riferimento agli organismi nocivi indicati negli allegati della direttiva 2000/29/CE. Le modifiche riguardano la delimitazione territoriale delle zone protette e l’aggiornamento delle esclusioni/inclusioni territoriali in funzione della distribuzione attuale degli organismi nocivi. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna allegati tecnici già esistenti.
Modifica di taluni allegati della direttiva 2000/29/CE sulle misure fitosanitarie
La direttiva 2001/33/CE della Commissione interviene in modo mirato sulla disciplina fitosanitaria dell’Unione, aggiornando alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE relativa alla protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. L’adeguamento risponde a mutate condizioni territoriali e alla distribuzione effettiva di diversi organismi nocivi in alcuni Stati membri, con particolare rilievo per le zone protette.
Finalità dell’intervento
L’obiettivo è di mantenere coerente la disciplina delle zone protette con la situazione fitosanitaria attuale. Dai considerando emerge che le modifiche sono state richieste dagli Stati membri interessati e risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente.
Ambito di applicazione
La direttiva non istituisce un nuovo sistema autonomo, ma modifica allegati tecnici della direttiva 2000/29/CE. Le rettifiche riguardano zone protette e delimitazioni territoriali relative a:
- Danimarca, per Bemisia tabaci Genn. e Tomato Spotted Wilt Virus;
- Portogallo, per Gonipterus scutellatus Gyll. e altre voci territoriali;
- Regno Unito e Irlanda, per Pissodes spp. e altre misure;
- Francia, Italia e Austria, per Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
- Regno Unito e Svezia, per l’aggiornamento delle descrizioni delle zone protette relative a Dendroctonus micans Kugelan e Leptinotarsa decemlineata Say.
Contenuto delle modifiche agli allegati
La direttiva dispone la modifica degli allegati I, II, III e IV della direttiva 2000/29/CE. Le modifiche consistono, in sintesi, in:
- soppressione del riferimento "DK" in alcune voci degli allegati I e IV;
- sostituzione di elenchi territoriali nelle voci che individuano le zone protette in relazione a specifici organismi nocivi;
- aggiornamento dettagliato di aree, contee, province, distretti, isole e unitary authorities in Regno Unito, Irlanda, Grecia, Portogallo, Italia, Austria, Finlandia, Francia e Spagna;
- soppressione di alcune voci puntuali, tra cui l’allegato II, parte B, punto 8, e l’allegato IV, parte B, punti 6.1, 13 e 14.8.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro il 21 maggio 2001. Le disposizioni devono essere applicate dal 22 maggio 2001. Gli Stati membri devono inoltre:
- informare immediatamente la Commissione;
- comunicare senza indugio le disposizioni interne adottate;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva oppure accompagnarle con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità tecniche del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e applicazione
La direttiva entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile dal 22 maggio 2001. La scansione temporale è quindi distinta tra entrata in vigore formale e applicazione sostanziale delle nuove disposizioni.
Destinatari
I destinatari della direttiva sono tutti gli Stati membri.
Rilievi pratici per i professionisti
Per i professionisti del diritto e della fiscalità d’impresa operanti nel settore agroalimentare e fitosanitario, la direttiva ha rilievo soprattutto perché aggiorna i confini delle zone soggette a restrizioni e controlli. La verifica della localizzazione territoriale diviene essenziale per valutare la liceità dell’importazione, movimentazione e commercializzazione di vegetali o prodotti vegetali interessati dalle misure di protezione.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati fitosanitari
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, III e IV della direttiva 2000/29/CE secondo quanto dettagliato nell’allegato della direttiva. Le modifiche consistono soprattutto nella soppressione o sostituzione di riferimenti territoriali e zone protette, con aggiornamento delle aree interessate in Danimarca, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Finlandia, Grecia e Spagna.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 21 maggio 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 22 maggio 2001. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e comunicare senza indugio le disposizioni interne adottate. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile dal 22 maggio 2001. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Modifiche territoriali specifiche negli allegati
L’allegato sopprime o sostituisce singole indicazioni territoriali negli allegati I, II, III e IV della direttiva 2000/29/CE. In particolare: in alcune voci di allegato I e IV viene soppresso il riferimento a "DK"; in varie voci di allegati II e IV sono aggiornate le zone protette per Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Italia, Austria, Finlandia, Francia e Spagna, con elencazione puntuale di contee, regioni, province, isole e distretti interessati; alcuni punti sono soppressi integralmente (ad esempio allegato II, parte B, punto 8; allegato IV, parte B, punti 6.1, 13 e 14.8).
Come è indicizzato
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