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Sentenza

Sentenza n. 5883/2026 - Roma, Sezione 4B

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento: a. della nota prot. n. A/FEM/5193/P del 26.09.2025 con la quale è stata comunicata con riguardo esclusivo al lotto n. 1 - CIG B71AB47D5E - l'avvenuta stipula ex art. 90 - comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i; b. della nota prot. n. A/FEM/4598/P del 11.08.2025, con la quale Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha comunicato l'aggiudicazione in favore del Gruppo S.A.M.I.R. Global Service s.r.l. della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del Servizio di movimentazione e trasporto per le esigenze degli uffici RAI di Roma DG e Roma Centro - C.I.G. B36E60C5D6 - Lotto n.1, nonché degli atti ivi richiamati; c. del provvedimento n. DGC/2025/0001113/P del 06.08.2025 con il quale il Direttore Generale Corporate ha approvato l'aggiudicazione in favore di Gruppo SAMIR Global Service; d. del verbale di gara, adottato in seduta riservata, del 21.07.2025 da cui emerge il riferimento di una presunta comunicazione del 02.07.2025 con la quale la RAI menziona l'assenza dell'iscrizione della cd. White list (cfr. All. 1.4 del Disciplinare di gara) in capo all'ausiliaria e la relativa sostituzione con la società Santa Brigida scpa; e. del verbale, in seduta riservata, del 17.07.2025 avente ad oggetto la verifica dei requisiti di idoneità e capacità ex art. 100, D.Lgs. 36/2023 nei confronti dell'aggiudicatario; f. del verbale di gara, adottato in seduta riservata, del 06.05.2025 nel quale il RPAE ha accertato, in sede di verifica della documentazione amministrativa, che “il documento Dichiarazioni integrative dell'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente senza errori dal legale rappresentante Fausto Mercuri, è stato integrato a seguito di soccorso istruttorio ed è conforme all'Allegato 1.4 al Disciplinare di gara”; g. del verbale di gara, adottato in seduta riservata, del 23.04.2025 nel quale è stata riscontrata, all'apertura della busta amministrativa, la presenza del documento Dichiarazioni integrative dell'impresa ausiliaria ma l'assenza del documento allegato 1.4 richiesto per le società ausiliarie nonché la conformità del contratto di avvalimento all'art. 104 del Codice; h. del verbale, adottato in seduta riservata, del 08.04.2025 nel quale il RPAE, all'esito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta ex art. 110 del D.lgs. 36/2023, ha ritenuto congrua l'offerta economica del Gruppo S.A.M.I.R. Global Service s.r.l. i. comunicazioni afferenti il sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (prot. n. A/FEM/667/P del 07.02.2025, A/FEM/1183/P del 05.03.2025 e A/FEM/1681/P del 31.03.2025 ed i relativi riscontri), non conosciute; j. nota del 25/08/2025, prot. n. A/FEM/4701/P e nota del 23/09/2025 prot. n. A/FEM/5095/P/, la Stazione Appaltante ha rigettato l'istanza di accesso formulata dal ricorrente Consorzio; k. di tutti gli atti e/o provvedimenti anche non conosciuti, connessi, presupposti e conseguenziali. nonché per la declaratoria di nullità e/o inefficacia o, comunque, per la caducazione del contratto di appalto stipulato, e per il risarcimento in forma specifica consistente nell'aggiudicazione in favore della ricorrente con subentro, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento per equivalente e la condanna della Stazione Appaltante all'esibizione ai sensi dell'art. 116 c.p.a. della documentazione richiesta con istanza del 12.08.2025, allo stato resa disponibile solo parzialmente, e per l'accoglimento dell'istanza istruttoria ai sensi dell'art. 65 c.p.a., affinché sia ordinata alla Stazione appaltante la produzione in giudizio di tutta la documentazione di gara, ivi compresa l'offerta tecnica prodotta in gara in versione non oscurata, indispensabili per la tutela giurisdizionale richiesta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI – CONSORZIO STABILE il 26\11\2025: avverso e per l'annullamento: a. della nota prot. n. A/FEM/5193/P del 26.09.2025 con la quale è stata comunicata con riguardo esclusivo al lotto n. 1 - CIG B71AB47D5E -l’avvenuta stipula ex art. 90 – comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i; b. della nota prot. n. A/FEM/4598/P del 11.08.2025, con la quale Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha comunicato l’aggiudicazione in favore del Gruppo S.A.M.I.R. Global Service s.r.l. della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del Servizio di movimentazione e trasporto per le esigenze degli uffici RAI di Roma DG e Roma Centro - C.I.G. B36E60C5D6 - Lotto n.1, nonché degli atti ivi richiamati; c. del provvedimento n. DGC/2025/0001113/P del 06.08.2025 con il quale il Direttore Generale Corporate ha approvato l’aggiudicazione in favore di Gruppo SAMIR Global Service; d. del verbale di gara, adottato in seduta riservata, del 21.07.2025 da cui emerge il riferimento di una presunta comunicazione del 02.07.2025 con la quale la RAI menziona l’assenza dell’iscrizione della cd. White list (cfr. All. 1.4 del Disciplinare di gara) in capo all’ausiliaria e la relativa sostituzione con la società Santa Brigida scpa; e. del verbale, in seduta riservata, del 17.07.2025 avente ad oggetto la verifica dei requisiti di idoneità e capacità ex art. 100, D.Lgs. 36/2023 nei confronti dell’aggiudicatario; f. del verbale di gara, adottato in seduta riservata, del 06.05.2025 nel quale il RPAE ha accertato, in sede di verifica della documentazione amministrativa, che “il documento Dichiarazioni integrative dell’impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente senza errori dal legale rappresentante Fausto Mercuri, è stato integrato a seguito di soccorso istruttorio ed è conforme all’Allegato 1.4 al Disciplinare di gara”; g. del verbale di gara, adottato in seduta riservata, del 23.04.2025 nel quale è stata riscontrata, all’apertura della busta amministrativa, la presenza del documento Dichiarazioni integrative dell’impresa ausiliaria ma l’assenza del documento allegato 1.4 richiesto per le società ausiliarie nonché la conformità del contratto di avvalimento all’art. 104 del Codice; h. del verbale, adottato in seduta riservata, del 08.04.2025 nel quale il RPAE, all’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 110 del D.lgs. 36/2023, ha ritenuto congrua l’offerta economica del Gruppo S.A.M.I.R. Global Service s.r.l.; i. comunicazioni afferenti il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (prot. n. A/FEM/667/P del 07.02.2025, A/FEM/1183/P del 05.03.2025 e A/FEM/1681/P del 31.03.2025 ed i relativi riscontri del 20.2.25, con allegati, 10.3.25 e 4.4.25); j. nota del 25/08/2025, prot. n. A/FEM/4701/P e nota del 23/09/2025 prot. n. A/FEM/5095/P/, la Stazione Appaltante ha rigettato l’istanza di accesso formulata dal ricorrente Consorzio; k. contratto di appalto 1259800035_22.09.2025; l. di tutti gli atti e/o provvedimenti anche non conosciuti, connessi, presupposti e conseguenziali. nonché per la declaratoria di nullità e/o inefficacia o, comunque, per la caducazione del contratto di appalto stipulato, e per il risarcimento in forma specifica consistente nell’aggiudicazione in favore della ricorrente con subentro, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento per equivalente e la condanna della Stazione Appaltante all’esibizione ai sensi dell’art. 116 c.p.a. della documentazione richiesta con istanza del 12.08.2025, allo stato resa disponibile solo parzialmente, e per l’accoglimento dell’istanza istruttoria ai sensi dell’art. 65 c.p.a., affinché sia ordinata alla Stazione appaltante la produzione in giudizio di tutta la documentazione di gara, ivi compresa l’offerta tecnica prodotta in gara in versione non oscurata, indispensabili per la tutela giurisdizionale richiesta.

Giustizia amministrativa202511789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 di una procedura aperta sopra soglia per il servizio di movimentazione e trasporto, nonché gli atti della verifica di anomalia, la stipula del contratto e il parziale diniego di accesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, secondo classificato, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 1 disposta in favore dell’operatore economico controinteressato, deducendo l’illegittimità della verifica di anomalia dell’offerta. In particolare, ha sostenuto: 1) che il costo della manodopera fosse stato sottostimato di circa il 22%, per l’utilizzo del monte ore teorico anziché del monte ore effettivo e per la mancata considerazione delle assenze retribuite e dei costi di sostituzione; 2) che fosse stato sottostimato il monte ore necessario per i servizi programmati a canone relativi alle aree economato/logistica e impianti speciali, in quanto il capitolato avrebbe richiesto la compresenza di due addetti e l’esecuzione del servizio per 52 settimane annue; 3) che il corrispettivo del contratto di avvalimento, inizialmente pari a 35.000 euro, non fosse stato considerato nelle voci di costo, con conseguente azzeramento dell’utile; 4) con i motivi aggiunti, che fossero stati sottostimati i costi delle squadre di emergenza e sostituzione e che non fossero stati giustificati i costi dei servizi extra canone a richiesta. È stata inoltre proposta domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. per ottenere la documentazione sulle giustificazioni dell’offerta e istanza istruttoria ex art. 65 c.p.a.; è stata chiesta la caducazione o inefficacia del contratto e il subentro, con riserva di domanda risarcitoria per equivalente.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto tempestive le memorie di replica della controinteressata, applicando il rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a. e chiarendo che, per i termini a ritroso dell’art. 73 c.p.a., il sabato non determina l’anticipazione della scadenza al venerdì. Ha poi esaminato nel merito le censure, prescindendo dalle eccezioni di rito. La prima censura è stata respinta perché, dopo la richiesta di chiarimenti della stazione appaltante, l’aggiudicataria aveva ricalcolato il costo medio orario utilizzando il monte ore effettivo di 1.573 ore. La seconda è stata respinta perché il capitolato non imponeva la compresenza obbligatoria di due addetti nelle aree economato/logistica e impianti speciali, ma richiedeva la copertura delle fasce orarie indicate; l’aggiudicataria aveva previsto due risorse part-time idonee a garantire tale copertura. Inoltre, il capitolato escludeva alcune settimane dal servizio, sicché il calcolo del ricorrente su 52 settimane annue era errato. La censura relativa al costo dell’avvalimento è stata respinta poiché il nuovo contratto di avvalimento prevedeva un corrispettivo di 15.000 euro, suscettibile di essere assorbito nelle spese generali di circa 25.000 euro. Il giudice ha ribadito che la verifica di anomalia ha carattere globale e sintetico e che eventuali sottostime di singole voci possono essere compensate da altre componenti dell’offerta. Anche le censure aggiunte sulle squadre di emergenza e sostituzione sono state respinte, poiché eventuali scostamenti risultavano compensabili mediante agevolazioni contributive e organizzative dichiarate dall’aggiudicataria. La doglianza sui servizi extra canone è stata respinta perché la lex specialis limitava la verifica di anomalia alle prestazioni a canone, essendo quelle extra canone meramente eventuali. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti; la domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere, essendo stata depositata in giudizio la documentazione richiesta. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della stazione appaltante e della controinteressata, liquidate in 2.000 euro per ciascuna, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento della comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la verifica dei requisiti di idoneità e capacità dell’aggiudicatario.

  • art. 104 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla conformità del contratto di avvalimento.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Disciplina il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la cui legittimità è stata valutata alla luce del carattere globale e sintetico del giudizio.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso è stata dichiarata cessata per avvenuta ostensione della documentazione richiesta nel corso del giudizio.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato per l’istanza istruttoria volta alla produzione della documentazione di gara.

  • art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Ha comportato il dimezzamento dei termini processuali nel rito applicabile alla controversia.

  • art. 52, commi 3, 4 e 5, c.p.a.

    Il sabato è equiparato ai giorni festivi per i termini processuali in avanti, ma non determina l’anticipazione dei termini calcolati a ritroso.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito delle memorie di replica, trattandosi di termine a ritroso, non è stato anticipato dal sabato al venerdì.

Massime di principio

  • La verifica di anomalia dell’offerta deve essere svolta con valutazione globale, sintetica e non atomistica: eventuali errori o sottostime di singole voci non determinano l’inattendibilità dell’offerta se risultano compensabili mediante altre componenti economiche, quali spese generali, accantonamenti, agevolazioni o utile d’impresa.
  • Il giudice amministrativo può censurare il giudizio di congruità dell’offerta soltanto in presenza di illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o macroscopici errori, trattandosi di apprezzamento tecnico riservato alla stazione appaltante.
  • Quando la stazione appaltante richiede chiarimenti mirati sul costo della manodopera, l’offerente può integrare le giustificazioni ricalcolando il costo medio orario sulla base delle ore effettivamente lavorate; tale ricalcolo consente di superare la contestazione relativa all’uso del monte ore teorico, se la valutazione complessiva risulta coerente con il CCNL applicabile.
  • L’interpretazione delle prescrizioni del capitolato sulle risorse necessarie deve fondarsi sul loro effettivo contenuto: la previsione della copertura di una fascia oraria non equivale necessariamente all’obbligo di compresenza continuativa di due addetti, salvo che tale compresenza sia espressamente prescritta.
  • Se la lex specialis stabilisce che la verifica di anomalia riguarda esclusivamente le prestazioni a canone, non è illegittimo omettere la giustificazione analitica dei costi relativi a prestazioni extra canone meramente eventuali, non destinate a incidere sulla struttura ordinaria dei costi della commessa.
  • Per i termini processuali calcolati a ritroso, il sabato non comporta l’anticipazione della scadenza al venerdì; l’equiparazione del sabato ai giorni festivi prevista dall’art. 52, comma 5, c.p.a. opera soltanto per i termini che scadono in avanti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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