Corte di giustizia, Ordinanza C-424/18
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 20 giugno 2019. — Italy Emergenza Cooperativa Sociale e Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza "Croce Verde" contro Ulss 5 Polesana Rovigo e Regione del Veneto. — Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera h) – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di trasporto di pazienti in ambulanza – Nozione. — Causa C-424/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’esclusione prevista per alcuni servizi di emergenza affidati a enti senza scopo di lucro non può essere estesa ai servizi di ambulanza ordinari o ai trasporti sanitari previsti dai livelli essenziali di assistenza quando non vi sia una situazione di emergenza. La presenza a bordo di personale formato in soccorso non basta, da sola, a far rientrare il servizio nell’esclusione dell’art. 10, lett. h), della direttiva 2014/24. Il giudice nazionale deve quindi disapplicare una disciplina che assimili tali servizi all’esclusione anziché al regime alleggerito.
Appalti pubblici di servizi di ambulanza: l’esclusione dell’art. 10, lett. h), direttiva 2014/24 si applica solo ai servizi di emergenza, non ai trasporti sanitari ordinari o ai trasporti LEA in assenza di emergenza.
La questione giuridica
Se l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24, letto alla luce del considerando 28, debba interpretarsi nel senso che i servizi di ambulanza con personale soccorritore a bordo e i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza effettuati con mezzi di soccorso rientrino nell’esclusione per i servizi di difesa/protezione civile e prevenzione contro i pericoli, oppure vadano invece assoggettati al regime alleggerito degli articoli 74-77; e se la direttiva osti a una normativa nazionale che consenta l’affidamento diretto prioritario di tali servizi ad associazioni di volontariato in assenza di emergenza.
Principio di diritto
L’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24, interpretato alla luce del considerando 28, esclude dal regime ordinario degli appalti solo i servizi di emergenza di difesa/protezione civile e prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni senza scopo di lucro; i servizi di trasporto pazienti in ambulanza, compresi quelli con personale soccorritore a bordo e i trasporti LEA effettuati con mezzi di soccorso, non possono essere automaticamente sottratti alle regole di gara in assenza di un’emergenza. Tali servizi rientrano nell’ambito del regime alleggerito, e una normativa nazionale che li collochi nell’esclusione dell’art. 10, lett. h), anche senza emergenza, è contraria al diritto UE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 10, lettera h), direttiva 2014/24/UE
- Considerando 28 direttiva 2014/24/UE
- Articoli 74-77 direttiva 2014/24/UE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 17, comma 1, lettera h)
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 57
- DPCM 12 gennaio 2017, articolo 7
- Legge regionale Veneto 27 luglio 2012, n. 26, articolo 2
Servizi di ambulanza e appalti pubblici: esclusione limitata ai soli casi di emergenza
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto in materia di appalti pubblici di servizi di ambulanza. La Corte interpreta l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE, alla luce del considerando 28, per stabilire se determinati trasporti sanitari possano essere sottratti integralmente alle regole degli appalti oppure siano soggetti al regime alleggerito per i servizi sociali e altri servizi specifici.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, Italy Emergenza Cooperativa Sociale e l’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza "Croce Verde" contestavano atti della ULSS 5 Polesana e della Regione del Veneto relativi all’affidamento diretto, mediante convenzione, dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza e di trasporto sanitario secondario. L’affidamento era stato disposto in favore della Croce Verde per un periodo determinato e con possibilità di rinnovo.
La controversia ruotava attorno alla qualificazione dei servizi di trasporto sanitario, in particolare:
- i servizi di ambulanza con autista soccorritore e almeno un soccorritore formato;
- i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) effettuati con mezzi di soccorso.
Il giudice del rinvio evidenziava l’esistenza, nel diritto regionale veneto, di una disciplina che equiparava tali attività a servizi di soccorso sanitario in emergenza, con conseguente possibile esclusione dalle regole ordinarie di gara.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- il considerando 28 della direttiva 2014/24/UE, che sottolinea la necessità di non estendere oltre lo stretto necessario l’esclusione dei servizi di emergenza forniti da organizzazioni senza scopo di lucro;
- l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE, che esclude alcuni appalti relativi a servizi di difesa civile, protezione civile e prevenzione contro i pericoli, ma precisa espressamente che l’esclusione non si applica ai servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
- gli articoli 74-77 della direttiva 2014/24/UE, che disciplinano il regime alleggerito per i servizi sociali e altri servizi specifici.
La Corte menziona inoltre la sentenza Falck Rettungsdienste e Falck (C‑465/17) come precedente rilevante.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza se:
- i servizi di ambulanza con personale soccorritore e i servizi di trasporto LEA effettuati con mezzi di soccorso rientrino nell’esclusione dell’articolo 10, lettera h), oppure nel regime alleggerito degli articoli 74-77;
- la direttiva osti a una normativa nazionale che consenta l’affidamento diretto prioritario di tali servizi ad associazioni di volontariato anche in assenza di emergenza attuale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l’articolo 10, lettera h), opera come esclusione eccezionale rispetto alle regole ordinarie degli appalti pubblici e che, secondo il considerando 28, essa deve essere interpretata restrittivamente. Il punto centrale è che l’esclusione riguarda solo servizi di emergenza effettivi, forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro.
La Corte precisa che:
- la sola presenza a bordo di personale qualificato non basta a qualificare il servizio come rientrante nell’esclusione;
- è necessario che sussista una situazione di emergenza, o quantomeno un rischio oggettivo di peggioramento delle condizioni del paziente durante il trasporto;
- in mancanza di tale elemento di emergenza, i servizi di trasporto sanitario non possono essere automaticamente sottratti alle regole di aggiudicazione.
Di conseguenza, i servizi di ambulanza con personale soccorritore e i servizi di trasporto previsti nei LEA effettuati con mezzi di soccorso non rientrano automaticamente nell’esclusione dell’articolo 10, lettera h), se non ricorre un’emergenza.
Decisione/dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE, letto in combinato disposto con il considerando 28, osta a una normativa nazionale che faccia rientrare nell’esclusione, in assenza di emergenza, i servizi di ambulanza con personale soccorritore e i servizi di trasporto previsti nei LEA effettuati con mezzi di soccorso.
Principio affermato
Il principio di diritto è che l’esclusione prevista per i servizi di emergenza affidati a organizzazioni senza scopo di lucro non può essere estesa ai trasporti sanitari ordinari: quando manca un’emergenza, tali servizi restano fuori dall’esclusione dell’articolo 10, lettera h), e devono essere trattati secondo il regime applicabile della direttiva 2014/24/UE, non potendo una normativa nazionale equipararli a servizi integralmente esclusi.
Implicazioni pratiche
Per le stazioni appaltanti e per gli operatori del settore, la pronuncia impone una distinzione concreta tra:
- servizi di soccorso ed emergenza in senso proprio, potenzialmente esclusi se svolti da enti senza scopo di lucro;
- trasporti sanitari ordinari o LEA, che non possono essere affidati in via diretta sulla base della sola qualificazione nazionale se manca l’emergenza.
In termini operativi, la qualificazione del servizio deve dipendere dalla natura effettiva della prestazione, non dalla sola presenza di personale soccorritore o dalla denominazione formale attribuita dalla disciplina interna.
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