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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-682/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 2019. — ExxonMobil Production Deutschland GmbH contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da lVerwaltungsgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Impianto di trattamento del gas naturale – Recupero dello zolfo – “Processo Claus” – Produzione di elettricità in un impianto secondario – Produzione di calore – Emissione di biossido di carbonio (CO2) intrinseco – Articolo 2, paragrafo 1 – Campo di applicazione – Allegato I – Attività di “combustione di carburanti” – Articolo 3, lettera u) – Nozione di “impianto di produzione di elettricità” – Articolo 10 bis, paragrafi 3 e 4 – Regime transitorio di armonizzazione dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni – Decisione 2011/278/UE – Ambito di applicazione – Articolo 3, lettera c) – Nozione di “sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore”. — Causa C-682/17

Giurisprudenza europea62017CJ0682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che, nel sistema ETS, la qualifica di impianto di produzione di elettricità dipende dal testo dell’articolo 3, lettera u), non dalla prevalenza dell’autoconsumo rispetto alla vendita. Anche una vendita esigua di energia a terzi basta, se l’impianto svolge solo attività di combustione di carburanti tra quelle dell’allegato I. Ne segue l’esclusione dall’assegnazione gratuita di quote per il calore prodotto, salvo le eccezioni tassative previste dalla direttiva 2003/87.

Sistema ETS: un impianto industriale che produce energia elettrica anche per il proprio fabbisogno, ma ne vende una parte a terzi, è "impianto di produzione di elettricità" e non può ottenere quote gratuite per il calore prodotto, salvo le eccezioni dell’art. 10 bis della direttiva 2003/87.

La questione giuridica

Se un impianto che svolge un’attività di combustione di carburanti, produce elettricità in gran parte per uso interno ma ne immette una quota, anche minima, nella rete pubblica, debba qualificarsi come "impianto di produzione di elettricità" ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87; se, in tal caso, possa comunque ricevere quote gratuite per il calore ai sensi della decisione 2011/278 quando il calore non rientra nelle eccezioni dell’articolo 10 bis, paragrafi 1, 3, 4 e 8, della direttiva; e, in subordine, come qualificare le emissioni di CO2 intrinseco nel processo Claus ai fini del sottoimpianto con emissioni di processo e del rapporto tra parametri di riferimento di calore ed emissioni di processo.

Principio di diritto

Un impianto che svolge l’unica attività ricompresa nell’allegato I della direttiva 2003/87 consistente nella combustione di carburanti, e che dopo il 1° gennaio 2005 ha prodotto elettricità vendendone anche una parte, per quanto minima, a terzi, è un "impianto di produzione di elettricità" ai sensi dell’articolo 3, lettera u), con conseguente esclusione, in linea di principio, dall’assegnazione gratuita di quote. Di conseguenza, tale impianto non può ottenere quote gratuite per il calore prodotto nell’ambito di quella attività quando il calore è usato per fini diversi dalla produzione di elettricità, salvo che ricorrano le condizioni eccezionali previste dall’articolo 10 bis, paragrafi 4 e 8, e dagli altri casi espressamente contemplati dalla direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/87/CE
  • Direttiva 2009/29/CE
  • Decisione 2011/278/UE
  • Regolamento (UE) n. 601/2012
  • Direttiva 2004/8/CE
  • Articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
  • Allegato I della direttiva 2003/87/CE
  • Allegato II della direttiva 2003/87/CE

Sistema ETS e impianto di trattamento del gas naturale: qualificazione come impianto di produzione di elettricità e limiti all’assegnazione gratuita

La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Berlin relativo alla domanda di assegnazione gratuita di quote di emissione a favore di un impianto di trattamento del gas naturale nel quale si svolge il processo Claus per il recupero dello zolfo. La controversia oppone ExxonMobil Production Deutschland GmbH alla Bundesrepublik Deutschland e riguarda l’interpretazione della direttiva 2003/87/CE, della decisione 2011/278/UE e, incidentalmente, delle nozioni di combustione, impianto di produzione di elettricità, sottoimpianto oggetto di parametro di riferimento di calore e sottoimpianto con emissioni di processo.

Fatti e procedimento principale

L’impianto gestito da ExxonMobil fino alla fine del 2013 comprendeva unità di desolforazione, impianti Claus, sistemi di depurazione dei gas di scarico e impianti accessori. Tra questi ultimi vi era una centrale termica collegata alla rete elettrica pubblica, alla quale veniva immessa una quantità ridotta di energia elettrica per garantire la continuità dell’approvvigionamento interno in caso di guasto. La DEHSt assegnò inizialmente quote gratuite per il periodo 2013-2020 sulla base di parametri di riferimento relativi al calore e ai combustibili, ma negò un’ulteriore assegnazione per le emissioni di processo relative al CO2 intrinseco rilasciato durante il processo Claus.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, che limita il campo di applicazione alle emissioni provenienti dalle attività dell’allegato I;
  • l’articolo 3, lettere b), t) e u), della direttiva 2003/87, rispettivamente sulle nozioni di emissioni, combustione e impianto di produzione di elettricità;
  • l’articolo 10, paragrafo 1, e soprattutto l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, che regola l’assegnazione gratuita e stabilisce, per gli impianti di produzione di elettricità, il principio della messa all’asta, con eccezioni limitate;
  • l’allegato I della direttiva 2003/87, che include la combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW;
  • la decisione 2011/278/UE, in particolare l’articolo 3, lettere c) e h), l’articolo 6 e l’articolo 10, sulla divisione in sottoimpianti e sul calcolo dell’assegnazione;
  • il regolamento (UE) n. 601/2012, che definisce il CO2 intrinseco e lo include nel fattore di emissione del combustibile.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se un impianto industriale che produce elettricità soprattutto per il proprio consumo, ma ne vende una piccola parte alla rete, sia un impianto di produzione di elettricità ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87;
  • se, in tale caso, possa ottenere quote gratuite per il calore prodotto, pur non ricadendo nelle eccezioni dell’articolo 10 bis, paragrafi 1, 3 e 4;
  • se le emissioni di CO2 intrinseco del processo Claus possano costituire emissioni di processo ai sensi dell’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278;
  • quale sia il rapporto tra sottoimpianto oggetto di parametro di riferimento di calore e sottoimpianto con emissioni di processo.

Ragionamento della Corte: ambito di applicazione della direttiva 2003/87

La Corte respinge preliminarmente l’idea che il CO2 intrinseco escluda l’impianto dal sistema ETS. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, conta che le emissioni provengano da un’attività dell’allegato I; non è necessario che il gas serra sia "prodotto" per la prima volta dal processo industriale. Poiché nel caso di specie vi è un’attività di combustione di carburanti in impianti sopra i 20 MW e tale attività genera emissioni di CO2 rilasciate nell’atmosfera, l’impianto rientra nel campo di applicazione della direttiva, anche se il CO2 è naturalmente presente nella materia prima. Il richiamo al regolamento n. 601/2012 conferma che il CO2 intrinseco contenuto nel gas naturale si computa nel fattore di emissione del combustibile.

Prima questione: nozione di impianto di produzione di elettricità

La Corte interpreta l’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 nel senso che l’impianto è qualificabile come impianto di produzione di elettricità se ricorrono due condizioni:

  • ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi in un momento successivo al 1° gennaio 2005;
  • non svolge alcuna attività dell’allegato I diversa dalla combustione di carburanti.

Nel caso concreto, queste condizioni sono soddisfatte anche se la produzione elettrica serve essenzialmente al fabbisogno interno e solo una quota minima viene venduta alla rete pubblica. La Corte sottolinea che la norma non richiede che la vendita a terzi sia prevalente o principale, né introduce soglie quantitative. L’interpretazione è confermata dalla ratio dell’articolo 10 bis: dal 2013 la messa all’asta è la regola per gli impianti elettrici, e la distinzione tra impianti di produzione di elettricità e altri impianti incide sul fattore di correzione transettoriale e sulla certezza del diritto.

Seconda questione: assegnazione gratuita per il calore

La Corte afferma che un impianto qualificato come impianto di produzione di elettricità non può ottenere quote gratuite per il calore prodotto se il calore è destinato a fini diversi dalla produzione di elettricità, salvo le eccezioni tassative previste dall’articolo 10 bis, paragrafi 4 e 8, della direttiva 2003/87, o i casi speciali dell’articolo 10 quater. La decisione 2011/278 deve essere interpretata in conformità con la direttiva e non può ampliare la sfera dell’assegnazione gratuita oltre i limiti fissati dal legislatore dell’Unione. Nel caso di specie, poiché l’impianto non rientra nelle eccezioni e lo Stato membro non ha attivato l’articolo 10 quater, non sussiste alcun diritto all’assegnazione gratuita per il calore.

Conseguenze sulle terza e quarta questione

Poiché la risposta alle prime due questioni è risolutiva, la Corte dichiara che non occorre esaminare le questioni terza e quarta, relative alla qualificazione del CO2 intrinseco come emissione di processo e al rapporto tra parametri di riferimento di calore ed emissioni di processo.

Limitazione degli effetti nel tempo

La domanda di limitazione degli effetti temporali della sentenza è respinta. La Corte osserva che non sono stati forniti elementi concreti idonei a dimostrare la buona fede e il rischio di gravi inconvenienti richiesti per una simile limitazione eccezionale.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • un impianto come quello del procedimento principale, che svolge l’attività di combustione di carburanti dell’allegato I, produce elettricità destinata essenzialmente all’autoconsumo ma ne vende una parte, anche minima, a terzi, è un "impianto di produzione di elettricità" ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87;
  • un tale impianto non ha diritto ad assegnazione gratuita di quote per il calore prodotto nell’ambito di quella attività quando il calore è usato per fini diversi dalla produzione di elettricità, poiché non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 10 bis, paragrafi 4 e 8, della direttiva.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori del settore ETS, la sentenza conferma che:

  • la qualifica di impianto di produzione di elettricità dipende da un criterio testuale rigoroso, non da una valutazione economica della prevalenza dell’autoconsumo;
  • la vendita anche marginale di energia a terzi può far scattare il regime più severo dell’articolo 10 bis, paragrafo 3;
  • la decisione 2011/278 non può essere invocata per aggirare il divieto di assegnazione gratuita agli impianti elettrici;
  • il CO2 intrinseco non sottrae di per sé l’impianto al sistema europeo di scambio delle quote.

Come è indicizzato

Materiescambio di quote di emissioneambienteenergia elettricaassegnazione gratuita di quoteemissioni industriali

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