Corte di giustizia, Sentenza C-291/18
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 giugno 2019. — Grup Servicii Petroliere SA contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 148, lettere a) e c) – Esenzioni connesse ai trasporti internazionali – Cessione di piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici – Nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare” – Portata. — Causa C-291/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata dell’esenzione IVA per le operazioni relative alle navi adibite alla navigazione in alto mare. Ha escluso che piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici, usate prevalentemente in posizione immobile per l’estrazione di idrocarburi, possano beneficiare dell’esenzione. Decisiva è la funzione principale dell’unità: navigazione effettiva e preponderante, non semplice capacità di spostamento o qualificazione nel diritto nazionale.
IVA: la cessione di piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici rientra nell’esenzione per le "navi adibite alla navigazione in alto mare" solo se l’unità è utilizzata principalmente per la navigazione, non quando la sua funzione prevalente è la perforazione in posizione immobile.
La questione giuridica
Se l’articolo 148, lettere a) e c), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che l’esenzione si applica alla cessione di piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici; in particolare, se tali piattaforme possano essere qualificate come "navi adibite alla navigazione in alto mare" e se sia necessario che la navigazione in alto mare sia l’attività effettivamente e preponderantemente svolta rispetto alla perforazione.
Principio di diritto
L’esenzione IVA di cui all’articolo 148, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE non si applica alla cessione di piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici quando queste sono utilizzate in maniera preponderante come strutture immobili per la perforazione di giacimenti di idrocarburi: per essere "navi adibite alla navigazione in alto mare" le opere galleggianti devono essere impiegate principalmente per spostarsi nello spazio marittimo, e non basta che possano navigare o siano occasionalmente rimorchiate in mare.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 131 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 148, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE
- Sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 15, punto 4, lettere a) e b), della sesta direttiva 77/388/CEE
- Codice tributario rumeno, articolo 143, paragrafo 1, lettera h)
- Ordonanța Guvernului nr. 42/1997, articolo 23
- Decisione n. 3/2015 della Commissione tributaria centrale rumena
Esenzione IVA per piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel București in materia di IVA e, in particolare, l’interpretazione dell’articolo 148, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE. Il contenzioso oppone la società Grup Servicii Petroliere SA alle autorità fiscali rumene, dopo il diniego dell’esenzione IVA applicata alla cessione di tre piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici vendute a società maltesi.
Fatti e procedimento principale
Nel 2008 la società rumena aveva ceduto tre piattaforme operanti nel Mar Nero, fatturando l’operazione in esenzione IVA. Le autorità tributarie, nel 2016, hanno emesso un avviso di rettifica sostenendo che l’esenzione non spettasse, perché le piattaforme, pur essendo navi ai sensi del diritto rumeno, non erano effettivamente utilizzate per la navigazione in alto mare in modo preponderante, ma restavano ferme durante l’attività di perforazione. La società ha impugnato l’atto dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 148, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE, relativo alle esenzioni connesse ai trasporti internazionali;
- l’articolo 131 della stessa direttiva, sulle condizioni generali delle esenzioni;
- la sesta direttiva 77/388/CEE, in particolare l’articolo 15, punto 4, lettera a), il cui testo è sostanzialmente ripreso dalla direttiva IVA;
- la normativa rumena citata dal giudice nazionale, compresa la definizione di navi nel decreto n. 42/1997 e l’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del Codice tributario.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se una piattaforma di perforazione offshore autoelevatrice rientri nella nozione di "nave" ai fini dell’articolo 148 della direttiva IVA;
- se l’esenzione sia subordinata alla condizione che l’unità sia effettivamente e prevalentemente impiegata per la navigazione in alto mare, anziché per la perforazione in posizione stazionaria.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che le esenzioni di cui all’articolo 148 della direttiva IVA sono nozioni autonome del diritto dell’Unione e devono essere interpretate in modo uniforme. Trattandosi di deroghe al principio generale di imponibilità, esse vanno interpretate restrittivamente.
Richiamando la propria precedente giurisprudenza, la Corte afferma che la condizione della destinazione alla navigazione in alto mare vale non solo per le navi impiegate nel trasporto passeggeri, ma anche per quelle utilizzate in attività commerciali, industriali o di pesca. L’espressione "navi adibite alla navigazione" implica quindi che l’unità sia utilizzata per navigare e che tale impiego sia quanto meno principale o preponderante.
La Corte collega tale interpretazione anche alla finalità della norma, che è quella di incoraggiare il trasporto internazionale. Da ciò deriva che l’esenzione presuppone che la nave sia destinata a spostarsi verso l’alto mare e non semplicemente che possa essere rimorchiata o muoversi incidentalmente.
Applicando questi criteri al caso concreto, la Corte rileva che le piattaforme autoelevatrici oggetto della causa sono unità mobili che vengono rimorchiate fino al sito di perforazione, ma durante l’attività estrattiva sono posizionate stabilmente sul fondo marino e operano come strutture statiche. Ne consegue che esse non sono utilizzate principalmente per la navigazione, bensì per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in posizione immobile.
Decisione e portata pratica
La Corte conclude che l’articolo 148, lettere a) e c), della direttiva IVA non si applica alla cessione di opere galleggianti come le piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici quando queste sono utilizzate in maniera preponderante in posizione immobile per la perforazione di giacimenti marini. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto la funzione prevalente dell’unità, ma il principio di diritto fissato esclude che la mera navigabilità o il rimorchio verso il sito siano sufficienti per l’esenzione.
Principio affermato
Ai fini dell’esenzione IVA, una piattaforma offshore rientra nella nozione di "nave adibita alla navigazione in alto mare" solo se è utilizzata principalmente per la navigazione nello spazio marittimo; se la sua funzione prevalente è la perforazione in posizione fissa, l’esenzione non spetta.
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