Corte di giustizia, Sentenza C-1/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 2019. — «Oribalt Rīga», già SIA, contro Valsts ieņēmumu dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 30, paragrafo 2, lettere b) e c) – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 152, paragrafo 1, lettere a) e b) – Determinazione del valore in dogana delle merci – Nozione di “merci similari” – Medicinali – Presa in considerazione di qualunque elemento che possa incidere sul valore economico del medicinale di cui trattasi – Termine di 90 giorni entro cui le merci importate devono essere vendute nell’Unione europea – Termine tassativo – Mancata considerazione degli sconti commerciali. — Causa C-1/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta una controversia sul valore in dogana di medicinali generici importati e rivenduti nell'Unione tramite un contratto di deposito in consegna. Stabilisce che la nozione di merci similari richiede una valutazione complessiva anche di elementi di mercato, che il termine di 90 giorni per il metodo deduttivo è perentorio e che gli sconti commerciali non possono essere sottratti dal prezzo unitario. La pronuncia è rilevante per gli operatori che importano beni soggetti a forte variabilità di prezzo, in particolare nel settore farmaceutico.
Determinazione del valore in dogana di medicinali importati: nozione di merci similari, termine di 90 giorni per il metodo deduttivo e irrilevanza degli sconti commerciali.
La questione giuridica
Nel rinvio pregiudiziale sono state sottoposte alla Corte quattro questioni: 1) quali elementi debbano essere considerati per individuare "merci similari" ai fini dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, con particolare riferimento ai medicinali; 2) se il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di applicazione sia flessibile; 3) in caso di flessibilità, quali transazioni debbano essere privilegiate per determinare il prezzo unitario; 4) se, ai fini del metodo deduttivo dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), debbano essere presi in considerazione gli sconti commerciali applicati al prezzo di vendita.
Principio di diritto
Ai fini della determinazione del valore in dogana con il metodo delle merci similari, l'amministrazione doganale deve considerare tutti gli elementi rilevanti che incidono sul valore economico reale delle merci, inclusi composizione, sostituibilità, intercambiabilità commerciale, posizione di mercato del prodotto e del produttore; per il metodo deduttivo dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), il termine di 90 giorni dell'articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di applicazione è tassativo e non può essere superato; inoltre, gli sconti commerciali sul prezzo di vendita non rientrano tra le deduzioni consentite e non possono essere considerati nel calcolo del valore in dogana.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 30, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Regolamento (CEE) n. 2454/93
- Articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2454/93
- Articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93
- Articolo 152, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93
- Allegato 23 del regolamento (CEE) n. 2454/93
Determinazione del valore in dogana di medicinali importati: merci similari, termine di 90 giorni e sconti commerciali
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) in materia di valutazione doganale di medicinali generici importati da una società lettone nell’ambito di un sistema di deposito in consegna. La Corte interpreta gli articoli 30 del codice doganale comunitario e 151-152 del regolamento di applicazione, chiarendo tre profili centrali per la prassi doganale.
Fatti e procedimento principale
Oribalt Rīga SIA, già Oriola Rīga SIA, aveva stipulato un accordo con Ranbaxy Laboratories Ltd per fungere da fornitore esclusivo di servizi di deposito in consegna in Lettonia, Lituania ed Estonia per medicinali generici importati dall’India. La società non acquistava la proprietà dei medicinali, ma si occupava dello stoccaggio, della gestione degli ordini e della loro immissione in libera pratica.
In dogana, il valore veniva inizialmente dichiarato secondo il metodo del valore di transazione dell’articolo 29 del codice doganale, sulla base di fatture pro forma. L’amministrazione doganale lettone, a seguito di verifica, ritenne invece che il valore dovesse essere determinato con il metodo deduttivo di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), prendendo a riferimento il prezzo di rivendita nell’Unione ma senza tenere conto degli sconti commerciali. Ne derivarono un supplemento di IVA, interessi di mora e ammenda.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte:
- se, per i medicinali, le "merci similari" debbano essere individuate solo in base a composizione e quantità del principio attivo oppure anche considerando posizione di mercato, popolarità e domanda;
- se il termine di 90 giorni di cui all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), sia applicabile con elasticità;
- in caso positivo, se vadano privilegiati i dati relativi a transazioni più vicine all’importazione o quelli relativi alle merci importate specifiche;
- se gli sconti commerciali debbano incidere sul valore in dogana.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 29 del codice doganale, che fa del prezzo effettivamente pagato o da pagare la base generale del valore in dogana;
- l’articolo 30, paragrafo 2, lettere b) e c), del codice doganale, che prevede rispettivamente il metodo del valore di transazione di merci similari e il metodo del prezzo unitario di rivendita nell’Unione;
- l’articolo 31 del codice doganale, quale metodo residuale;
- l’articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di applicazione, che definisce le merci similari;
- l’articolo 151, paragrafo 4, e l’articolo 152, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento di applicazione, relativi alla determinazione del prezzo unitario e alle deduzioni ammissibili;
- l’allegato 23 del regolamento di applicazione, che menziona una certa elasticità solo nell’ambito dell’articolo 31.
Ragionamento della Corte sulla nozione di merci similari
La Corte ricorda che la disciplina doganale mira a un sistema equo, uniforme e neutro, capace di esprimere il valore economico reale della merce importata ed evitare valori arbitrari o fittizi. La nozione di merci similari è ampia e richiede una valutazione di fatto fondata su più elementi: non solo composizione e materiali, ma anche qualità, rinomanza, marchio, funzione e intercambiabilità commerciale.
Applicando questi criteri ai medicinali generici, la Corte afferma che occorre considerare tutti gli elementi rilevanti, inclusa la posizione sul mercato del medicinale importato e del suo produttore. Di conseguenza, l’identificazione delle merci similari non può essere ridotta alla sola analisi del principio attivo o della quantità.
Ragionamento sul termine di 90 giorni
Quanto al metodo deduttivo dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), la Corte osserva che l’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di applicazione opera come eccezione al principio di cui alla lettera a), imponendo di utilizzare il prezzo unitario di rivendita alla data più ravvicinata dopo l’importazione e comunque entro 90 giorni.
La Corte esclude che quel termine possa essere applicato con elasticità. La flessibilità evocata nell’allegato 23 riguarda infatti il solo metodo residuale dell’articolo 31 del codice doganale, non i metodi gerarchicamente precedenti degli articoli 29 e 30. Se non esiste una vendita entro 90 giorni, non si può estendere il termine, ma occorre eventualmente passare al metodo successivo nella scala dei criteri di valutazione.
Ragionamento sugli sconti commerciali
Sul quarto quesito, la Corte precisa che l’articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di applicazione elenca in modo esaustivo le deduzioni ammissibili: commissioni, spese di trasporto e assicurazione e dazi/importi dovuti. Gli sconti commerciali non figurano tra queste deduzioni.
Inoltre, il riferimento al prezzo unitario del quantitativo maggiore già tiene conto di eventuali effetti di scala, mentre ammettere ulteriori sconti commerciali allontanerebbe il valore in dogana dal valore economico reale della merce. Per tale ragione la Corte esclude che tali sconti siano rilevanti nel calcolo.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- per identificare le merci similari ai fini dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), devono essere presi in considerazione tutti gli elementi rilevanti, inclusi composizione, sostituibilità, intercambiabilità commerciale e posizione di mercato;
- il termine di 90 giorni di cui all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), è tassativo;
- gli sconti sul prezzo di vendita non possono essere considerati nella determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera c).
Rilevanza pratica
La pronuncia è di particolare interesse per gli operatori doganali e fiscali che gestiscono importazioni di prodotti farmaceutici o beni con forte variabilità di prezzo. La Corte rafforza un approccio rigoroso e documentato alla comparazione doganale, limitando gli spazi per ricostruzioni basate su prezzi di mercato non temporalmente coerenti o su sconti commerciali non espressamente previsti dalla normativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 20 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-682/17
- Sentenza · 20 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-72/18
- Sentenza · 20 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-100/18
- Sentenza · 20 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-291/18
- Sentenza · 20 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-404/18
- Sentenza · 20 giu 2019Corte di giustizia, Ordinanza C-424/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →