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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-100/18

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2019. — Línea Directa Aseguradora SA contro Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3, primo comma – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Danno materiale causato ad un immobile dall’incendio di un veicolo stazionato in un garage privato di tale immobile – Copertura da parte dell’assicurazione obbligatoria. — Causa C-100/18

Giurisprudenza europea62018CJ0100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esteso la nozione di "circolazione dei veicoli" anche a un incendio originato dal circuito elettrico di un’auto parcheggiata in un garage privato. Ha ritenuto irrilevante che il veicolo fosse fermo da oltre 24 ore, che il motore non fosse necessariamente acceso e che il sinistro non fosse collegato a un tragitto su strada. La decisione conferma un’interpretazione ampia dell’obbligo di assicurazione RC auto, orientata alla protezione delle vittime.

Copertura dell’assicurazione RC auto per i danni causati dall’incendio di un veicolo fermo in garage privato: nozione di "circolazione dei veicoli" ex direttiva 2009/103/CE

La questione giuridica

Se l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE osti a un’interpretazione nazionale che ricomprenda nella copertura dell’assicurazione obbligatoria i danni causati dall’incendio di un veicolo fermo, in particolare: quando l’incendio origina nei meccanismi necessari alla funzione di trasporto del veicolo; quando non sia correlato a un precedente spostamento; e quando il veicolo sia parcheggiato in un garage privato chiuso.

Principio di diritto

L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE deve essere interpretato nel senso che la nozione di "circolazione dei veicoli" comprende anche il caso in cui un autoveicolo, parcheggiato in un garage privato e utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto, prenda fuoco per un guasto del circuito elettrico causando danni all’immobile, anche se il veicolo era fermo da più di 24 ore e indipendentemente dal fatto che il motore fosse acceso o che il sinistro fosse collegato a un precedente spostamento. La nozione non dipende dal luogo del sinistro né dalla componente tecnica che ha originato l’incendio, perché rileva l’uso del veicolo come mezzo di trasporto e l’obiettivo di tutela delle vittime perseguito dalla direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 1, punto 1, direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 3, direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 5, direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 13, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2009/103/CE

Copertura RC auto per l’incendio di un veicolo fermo in garage privato

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo (Spagna) in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. La Corte è chiamata a chiarire se un incendio originato da un veicolo parcheggiato in un garage privato, e causato dal circuito elettrico dell’auto, rientri nella nozione di "circolazione dei veicoli" ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, la Segurcaixa aveva risarcito il danno subito da un immobile a seguito dell’incendio provocato dall’auto del sig. Salazar Rodes, assicurata presso la Línea Directa. La Segurcaixa aveva quindi agito in regresso contro la Línea Directa per ottenere il rimborso della somma versata. Il giudice di primo grado aveva escluso che il sinistro integrasse un fatto relativo alla circolazione; la Corte provinciale di Álava aveva invece accolto la domanda della Segurcaixa. Investito del ricorso per cassazione, il Tribunal Supremo ha sottoposto alla Corte tre quesiti interpretativi sulla portata dell’obbligo assicurativo.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto:

  • l’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103/CE, che definisce il "veicolo" come ogni autoveicolo destinato a circolare sul suolo e azionabile da una forza meccanica;
  • l’articolo 3, primo comma, della stessa direttiva, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli sia coperta da assicurazione;
  • l’articolo 5, che consente talune deroghe;
  • l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), che priva di effetto le clausole o disposizioni che escludano la copertura in relazione a violazioni di obblighi tecnici concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo.

Questioni pregiudiziali

Le questioni poste dal giudice spagnolo miravano a stabilire se fosse compatibile con la direttiva 2009/103/CE un’interpretazione nazionale che includesse nella copertura obbligatoria:

  • i danni causati dall’incendio di un veicolo fermo, quando l’incendio origini dai meccanismi necessari alla funzione di trasporto;
  • i danni causati da un incendio non collegato a un precedente spostamento;
  • i danni causati da un incendio avvenuto mentre il veicolo era parcheggiato in un garage privato chiuso.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la nozione di "circolazione dei veicoli" è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e va interpretata tenendo conto del contesto e degli obiettivi della direttiva, in particolare la tutela delle vittime degli incidenti causati da autoveicoli.

La Corte afferma che tale nozione non si limita alla circolazione stradale su pubblica via e comprende qualsiasi uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto. Da ciò discende che:

  • il fatto che il veicolo fosse fermo al momento del sinistro non esclude, di per sé, la sua utilizzazione nell’ambito della "circolazione";
  • non è decisivo che il motore fosse acceso o spento;
  • la natura del terreno o del luogo in cui il veicolo si trova, compreso un parcheggio o un garage privato, non è di per sé determinante.

La Corte osserva inoltre che lo stazionamento e l’immobilizzazione temporanea sono fasi naturali e necessarie dell’uso del veicolo come mezzo di trasporto. Pertanto, anche un veicolo parcheggiato in un garage privato continua, in linea di principio, a essere utilizzato conformemente alla sua funzione abituale.

Quanto alla causa dell’incendio, la Corte ritiene non necessario distinguere quale componente del veicolo abbia originato il danno, purché il veicolo rientri nella definizione di veicolo della direttiva. Questa lettura è coerente con l’obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione alle vittime dei sinistri e trova ulteriore conferma nell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), che limita la possibilità di escludere la copertura per ragioni tecniche relative allo stato del veicolo.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di "circolazione dei veicoli" il caso di un veicolo parcheggiato in un garage privato, utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto, che prenda fuoco per un incendio originato nel circuito elettrico e provochi danni all’immobile, anche se il veicolo non era stato spostato da più di 24 ore.

Principio affermato

La sentenza conferma che la copertura assicurativa obbligatoria RC auto ha un ambito ampio e non limitato alla guida su strada: ciò che conta è l’uso del veicolo come mezzo di trasporto e non la sua mera collocazione fisica o l’accesso alla pubblica via. Di conseguenza, l’incendio di un veicolo in sosta può ricadere nella nozione di circolazione e attivare la copertura obbligatoria.

Come è indicizzato

Materieassicurazione rc autoresponsabilità civile da circolazione di autoveicolitutela delle vittimeinterpretazione autonoma del diritto ue

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