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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-404/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 giugno 2019. — Tine Vandenbon e altri contro WTG Retail BVBA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidsrechtbank Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento fra uomini e donne – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Articolo 24 – Vittimizzazione – Rigetto della candidatura a un impiego a causa della gravidanza della candidata – Lavoratore intervenuto a favore di detta candidata – Licenziamento del lavoratore. — Causa C-404/18

Giurisprudenza europea62018CJ0404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio la clausola di protezione contro la vittimizzazione prevista dalla direttiva 2006/54. In un caso di mancata assunzione per gravidanza e successivo licenziamento della dipendente che aveva sostenuto la candidata discriminata, la Corte afferma che la tutela non può essere limitata ai soli testimoni "formali". Una disciplina nazionale più restrittiva, che escluda chi abbia sostenuto informalmente la vittima, è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Vittimizzazione in materia di parità di trattamento tra uomini e donne: tutela contro le ritorsioni anche per il lavoratore che sostenga formalmente o informalmente la persona discriminata, senza poterla limitare a testimoni soggetti a requisiti formali nazionali.

La questione giuridica

Se l’articolo 24 della direttiva 2006/54/CE osti a una normativa nazionale che tutela contro le ritorsioni solo il lavoratore che, nel contesto dell’esame di un reclamo per discriminazione di sesso, sia intervenuto come testimone con una dichiarazione scritta, datata e sottoscritta, escludendo chi abbia semplicemente sostenuto la persona discriminata in modo informale o non conforme a tali formalità.

Principio di diritto

L’articolo 24 della direttiva 2006/54/CE deve essere interpretato nel senso che impone una tutela ampia contro le ritorsioni: non può essere escluso dalla protezione il lavoratore che, in modo formale o informale, abbia sostenuto una persona che si ritiene vittima di discriminazione fondata sul sesso. È quindi incompatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che limiti tale tutela ai soli testimoni che rispettino requisiti formali specifici, poiché ciò restringe indebitamente la categoria dei soggetti protetti e può dissuadere dall’assistenza alle vittime, compromettendo l’effettività della tutela antidiscriminatoria.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 1 direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera c), direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 17, paragrafo 1, direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 24 direttiva 2006/54/CE
  • Direttiva 92/85/CEE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
  • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, articoli 6 e 13

Vittimizzazione e tutela contro le ritorsioni nella direttiva 2006/54/CE

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale dell’arbeidsrechtbank Antwerpen (Tribunale del lavoro di Anversa, Belgio) in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso al lavoro. La Corte è chiamata a chiarire l’ambito dell’articolo 24 della direttiva 2006/54/CE, relativo alla protezione dei lavoratori contro licenziamento o altri trattamenti sfavorevoli adottati come reazione a un reclamo per discriminazione.

Fatti del procedimento principale

La sig.ra Hakelbracht aveva sostenuto un colloquio per un posto di commessa presso WTG Retail BVBA e aveva dichiarato di essere incinta. La società aveva poi rifiutato l’assunzione proprio a causa della gravidanza, circostanza considerata discriminatoria. La sig.ra Vandenbon, store manager che aveva gestito il colloquio, aveva segnalato all’impresa l’illegittimità del rifiuto e aveva successivamente informato la candidata dei motivi discriminatori della mancata assunzione.

Dopo che la sig.ra Hakelbracht aveva presentato reclamo all’Istituto per la parità, la sig.ra Vandenbon era stata licenziata. Ella ha quindi chiesto tutela sostenendo di essere stata oggetto di ritorsione per aver sostenuto la candidata discriminata. Il giudice del rinvio rileva però che la normativa belga applicabile tutela i testimoni solo se hanno presentato una dichiarazione scritta, datata e sottoscritta, o se sono intervenuti come testimoni nel giudizio, e dubita della compatibilità di tale limitazione con il diritto dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 23 della direttiva 2006/54, secondo cui ogni trattamento sfavorevole collegato alla gravidanza costituisce discriminazione diretta fondata sul sesso;
  • il considerando 29, che sottolinea la necessità di procedure giudiziarie o amministrative adeguate;
  • il considerando 32, che estende la tutela anche al dipendente che difenda una persona protetta o testimoni in suo favore;
  • gli articoli 1, 2, paragrafo 2, lettera c), 14, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 1, e 24 della direttiva 2006/54/CE.

La normativa belga richiamata nel procedimento principale prevede la protezione contro misure pregiudizievoli per chi presenti un reclamo o per le persone che intervengano come testimoni, ma la subordina a requisiti formali specifici.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il rifiuto di assumere una candidata perché incinta costituisce discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/54/CE.

Quanto all’articolo 24, la Corte afferma che la formulazione della disposizione impone una tutela ampia dei lavoratori che possano subire ritorsioni a causa di un reclamo per discriminazione. La norma non limita la protezione ai soli lavoratori che abbiano formalmente presentato il reclamo, né consente di subordinare la tutela a requisiti formali che definiscano in modo restrittivo chi sia considerato testimone.

Il considerando 32 conferma che la protezione deve estendersi a ogni dipendente che difenda la persona tutelata o testimoni in suo favore, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La Corte sottolinea che la finalità della direttiva è assicurare l’effettività della parità di trattamento e che, in assenza di una tutela ampia, i lavoratori potrebbero essere dissuasi dall’assistere la vittima per timore di ritorsioni.

La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza sul principio di tutela giurisdizionale effettiva, in particolare la sentenza Coote, evidenziando che la protezione contro le misure di rappresaglia è indispensabile per non svuotare l’efficacia del sistema antidiscriminatorio. Di conseguenza, l’articolo 24 tutela anche chi abbia sostenuto la persona discriminata in modo formale o informale, se il datore di lavoro adotta nei suoi confronti una misura sfavorevole in ragione di tale sostegno.

Valutazione della normativa belga

La Corte respinge l’argomento secondo cui i requisiti imposti dalla legge belga costituirebbero soltanto regole probatorie o procedurali. In realtà, tali requisiti delimitano in modo più restrittivo la categoria dei soggetti protetti e finiscono per escludere i lavoratori che abbiano sostenuto informalmente la vittima. Una tale limitazione è incompatibile con l’articolo 24 della direttiva 2006/54/CE.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 24 della direttiva 2006/54/CE osta a una normativa nazionale secondo cui, in caso di reclamo per discriminazione fondata sul sesso, un lavoratore che abbia sostenuto la persona discriminata è protetto contro le ritorsioni solo se ha reso testimonianza nell’istruttoria del reclamo e se tale testimonianza soddisfa requisiti formali predeterminati.

Principio affermato

La tutela contro la vittimizzazione prevista dalla direttiva 2006/54/CE deve essere interpretata in modo sostanziale e non formalistico: sono protetti tutti i lavoratori che abbiano sostenuto, anche informalmente, la persona che denuncia una discriminazione fondata sul sesso, quando il datore di lavoro reagisca con misure sfavorevoli a tale sostegno.

Come è indicizzato

Materieparità di trattamento uomo-donnagravidanza e accesso al lavorovittimizzazione e ritorsioni sul lavorotutela giurisdizionale effettivadiritto del lavoro antidiscriminatorio

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