Corte di giustizia, Sentenza C-72/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2019. — Daniel Ustariz Aróstegui contro Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n° 1 de Pamplona. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione – Settore pubblico dell’insegnamento – Normativa nazionale che concede un’integrazione salariale unicamente agli insegnanti assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come funzionari di ruolo – Esclusione degli insegnanti assunti come impiegati amministrativi a contratto a tempo determinato – Nozione di “ragioni oggettive” – Caratteristiche inerenti alla status di funzionario di ruolo. — Causa C-72/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una differenza retributiva nel pubblico impiego scolastico navarrese, relativa a un’integrazione salariale connessa al grado. Ha ritenuto che, poiché il beneficio dipendeva in sostanza solo dall’anzianità di servizio e le mansioni svolte erano comparabili, l’esclusione dei lavoratori a tempo determinato non fosse giustificata da ragioni oggettive. Ne è derivata la declaratoria di incompatibilità della normativa nazionale con la clausola 4 dell’accordo quadro.
Direttiva 1999/70/CE e clausola 4 dell’accordo quadro: compatibilità con l’esclusione di insegnanti a tempo determinato da un’integrazione salariale riconosciuta ai funzionari di ruolo, quando il requisito decisivo è solo l’anzianità di servizio.
La questione giuridica
Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una normativa regionale che riconosce un’integrazione salariale solo agli insegnanti funzionari di ruolo, escludendo gli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, quando l’unica condizione oggettiva per ottenere il beneficio è il compimento di un determinato periodo di servizio; in particolare, se la natura di retribuzione legata alla carriera del funzionario costituisca una ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamento deteriore.
Principio di diritto
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale che riservi un’integrazione salariale ai soli insegnanti assunti come funzionari di ruolo a tempo indeterminato, escludendo gli insegnanti a tempo determinato assunti come impiegati amministrativi a contratto, quando il beneficio dipende unicamente dal raggiungimento di una certa anzianità di servizio. La mera qualificazione della misura come retribuzione propria dello status di funzionario, o il solo richiamo alla natura temporanea del rapporto, non integra una "ragione oggettiva"; occorrono elementi precisi e concreti che giustifichino la disparità di trattamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (clausole 1, 3 e 4)
- Statuto del personale della pubblica amministrazione della Navarra (DFL 251/1993)
- Decreto Foral 68/2009 della Navarra
Integrazione salariale nel pubblico impiego scolastico e clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
La Corte di giustizia, seconda sezione, decide su un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Pamplona in una controversia tra un insegnante assunto a tempo determinato come impiegato amministrativo e il Ministero dell’Istruzione della Navarra. La questione riguarda la compatibilità con la direttiva 1999/70/CE di una normativa regionale che riserva una specifica integrazione salariale ai soli funzionari di ruolo.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Daniel Ustariz Aróstegui era stato assunto dal settembre 2007 come insegnante con contratto di diritto pubblico a tempo determinato. Nel 2016 chiese il riconoscimento, con effetto retroattivo, dell’integrazione salariale in ragione del grado, prevista per gli insegnanti funzionari con analoga anzianità. L’amministrazione respinse la domanda e il lavoratore propose ricorso dinanzi al giudice spagnolo.
Normativa nazionale rilevante
Il giudice del rinvio richiama lo statuto del personale della pubblica amministrazione della Navarra (DFL 251/1993), che distingue tra funzionari, personale reclutato occasionalmente e impiegati a contratto. Per i funzionari è previsto un sistema di gradi e avanzamento, con una retribuzione personale di base comprensiva anche dell’integrazione per grado.
Il decreto forale 68/2009, applicabile agli impiegati a contratto di diritto amministrativo, riconosce alcune voci retributive ma esclude espressamente l’integrazione per grado, qualificandola come retribuzione personale di base connessa alla condizione di funzionario.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se la clausola 4 dell’accordo quadro osti a una disciplina che esclude dal beneficio dell’integrazione salariale il personale docente a tempo determinato assunto come impiegato amministrativo, sul presupposto che tale integrazione sarebbe legata alla carriera professionale riservata ai funzionari di ruolo.
Ragionamento della Corte: ambito di applicazione e comparabilità
La Corte ricorda anzitutto che il lavoratore rientra nella nozione di lavoratore a tempo determinato ai sensi della clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro. Inoltre, una misura retributiva rientra nelle "condizioni di impiego" se è collegata al rapporto di lavoro; la giurisprudenza vi include varie voci economiche connesse all’anzianità, alla formazione e alla progressione professionale.
Nel caso di specie, l’integrazione salariale era concessa al compimento di sei anni e sette mesi di servizio, che costituivano l’unica condizione oggettiva per beneficiarne. Per questa ragione, la Corte la qualifica come condizione di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1.
Quanto alla comparabilità, la Corte osserva che non è necessario che il lavoratore a tempo determinato subisca un trattamento meno favorevole rispetto a tutte le categorie di lavoratori a tempo indeterminato: è sufficiente il confronto con lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Spetta al giudice del rinvio verificare i fatti, ma dagli atti risulta che non vi sono differenze tra le funzioni, i servizi e gli obblighi degli insegnanti funzionari e quelli degli insegnanti impiegati a contratto.
Ragionamento della Corte: assenza di ragioni oggettive
La Corte ribadisce che una disparità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti, inerenti al rapporto di lavoro e idonei a dimostrare una reale necessità proporzionata all’obiettivo perseguito. La sola natura temporanea del rapporto non basta.
Non basta neppure la qualificazione astratta della misura come retribuzione propria dello status di funzionario. Gli Stati membri possono certamente fissare condizioni di accesso alla qualifica di funzionario e organizzare la carriera del personale pubblico; tuttavia, una regola generale che subordini il beneficio al solo possesso dello status di funzionario, senza considerare le mansioni effettive e le caratteristiche specifiche del lavoro, non soddisfa i requisiti della clausola 4.
La Corte osserva inoltre che, nel caso concreto, l’integrazione salariale non dipendeva più da una reale progressione di carriera, poiché il sistema di avanzamento di grado risultava sospeso e sostituito da un meccanismo fondato essenzialmente sull’anzianità di servizio. L’argomento secondo cui essa sarebbe inerente alla funzione di funzionario non è quindi sufficiente, salvo che lo status di funzionario sia realmente determinante per la concessione del beneficio.
Poiché il fascicolo non fornisce elementi concreti che dimostrino che tale status fosse decisivo, la Corte conclude che non sussistono ragioni oggettive idonee a giustificare l’esclusione dei lavoratori a tempo determinato comparabili.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale che riserva l’integrazione salariale agli insegnanti assunti come funzionari di ruolo a tempo indeterminato, escludendo gli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, quando l’unica condizione per ottenere il beneficio è il compimento di un determinato periodo di servizio.
Principio affermato
La sentenza conferma che, in materia di condizioni di impiego, una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili non può essere giustificata con la sola appartenenza allo status di funzionario né con la mera natura temporanea del rapporto; occorrono motivi oggettivi, concreti e proporzionati, collegati alla specifica natura delle mansioni o a una legittima esigenza organizzativa.
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