Sentenza del 21/03/2016 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Fermo amministrativo - Debito inferiore a ? 2.000,00 - Procedura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl fermo amministrativo non può essere legittimamente disposto per un debito inferiore a 2.000 euro se non è stato preceduto da almeno due solleciti di pagamento e se il secondo non è decorso almeno sei mesi dopo la spedizione del primo. Il rispetto di tali adempimenti costituisce un presupposto di legittimità della procedura; in mancanza, il fermo deve essere considerato illegittimo e può essere contestato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguarda la legittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo per un debito inferiore a 2.000 euro. Secondo il principio riportato, prima di procedere al fermo devono essere inviati almeno due solleciti di pagamento, con il secondo spedito dopo almeno sei mesi dal primo. L'assenza o il mancato rispetto di tale sequenza procedurale impedisce l'avvio legittimo della procedura esecutiva.
Norme richiamate
Disciplina del fermo amministrativo per debiti inferiori a 2.000 euro
Per debiti inferiori a euro 2.000,00 non è possibile procedere a fermo amministrativo se lo stesso è stato preceduto da almeno due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorso almeno sei mesi dalla spedizione del primo.
La preventiva trasmissione di due solleciti, rispettando l'intervallo minimo di sei mesi tra il primo e il secondo, è considerata condizione necessaria per la legittimità del fermo amministrativo relativo a debiti inferiori a 2.000 euro.
Massime di principio
- Per importi inferiori a 2.000 euro, il fermo amministrativo non può essere adottato immediatamente: occorre verificare la preventiva comunicazione di almeno due solleciti di pagamento.
- Il secondo sollecito deve essere stato spedito almeno sei mesi dopo il primo; il semplice invio di due comunicazioni ravvicinate non è sufficiente.
- La sequenza dei solleciti costituisce un presupposto procedurale di legittimità e la sua omissione può comportare l'annullamento o l'inefficacia del fermo.
- In una situazione analoga è opportuno acquisire le copie dei solleciti, le prove della loro spedizione e le relative date, verificando anche l'importo del debito alla data dell'avvio della procedura.
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