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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-16/25

Order of the Court of 8 July 2025. — Finastra International Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-16/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la richiesta di Finastra International Ltd di poter proporre ricorso per cassazione contro un’ordinanza del Tribunale in una controversia di marchio UE. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, con il necessario grado di precisione, che le questioni sollevate fossero significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a procedere e Finastra è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata dimostrazione che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, con conseguente diniego di autorizzazione a procedere.

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il ricorso contro una decisione dell’EUIPO in materia di opposizione a registrazione di marchio UE sollevasse un’"questione significativa" ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del Regolamento di procedura, in particolare circa la portata dell’articolo 126 del Regolamento di procedura del Tribunale e la presunta compressione del diritto al contraddittorio.

Principio di diritto

Un ricorso per cassazione avverso una decisione del Tribunale relativa a una decisione di un organo di ricorso dell’EUIPO non è autorizzato a procedere se il ricorrente non dimostra, in modo chiaro, preciso e dettagliato, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La mera affermazione che l’interpretazione contestata sarebbe nuova, discutibile o potenzialmente rilevante in più settori del diritto dell’Unione non basta; parimenti, se il ricorrente non indica la norma o la giurisprudenza asseritamente violata, né la portata concreta dell’errore dedotto, la domanda di autorizzazione deve essere respinta. Nel caso di specie, la Corte ha negato l’autorizzazione a procedere perché Finastra non ha fornito una dimostrazione sufficiente della rilevanza sistemica della censura relativa all’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 126 del Regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

Diniego di autorizzazione a procedere nel ricorso per cassazione in materia di marchio UE

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera che decide se i ricorsi possono essere esaminati, nel contesto di un ricorso ex articolo 56 dello Statuto contro un’ordinanza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea. Il caso riguarda l’applicazione del meccanismo di filtro previsto dall’articolo 58a dello Statuto per i ricorsi contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di una commissione di ricorso dell’EUIPO.

Parti e contesto del procedimento

La ricorrente è Finastra International Ltd, con sede a Londra. La controparte è l’EUIPO, convenuto in primo grado; Fenestrae BV, con sede all’Aia, era intervenuta nel procedimento dinanzi al Tribunale. L’atto impugnato è l’ordinanza del Tribunale del 4 novembre 2024, che aveva respinto il ricorso di Finastra diretto all’annullamento della decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 aprile 2023, adottata in una procedura di opposizione tra Fenestrae e Finastra.

Questione sottoposta alla Corte

La Corte doveva stabilire se il ricorso sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a, terzo comma, dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del Regolamento di procedura della Corte. La censura centrale della ricorrente riguardava l’interpretazione dell’articolo 126 del Regolamento di procedura del Tribunale, sostenendo che tale disposizione potesse essere utilizzata solo per rigettare azioni affette da vizi procedurali o formali e non per decidere nel merito una questione sostanziale, come quella relativa ai motivi di rifiuto della registrazione di un marchio UE.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte, sulla legittimazione al ricorso;
  • l’articolo 58a dello Statuto, che subordina l’esame di determinati ricorsi all’autorizzazione preventiva;
  • gli articoli 170a e 170b del Regolamento di procedura della Corte, che disciplinano contenuto e forma della richiesta di autorizzazione;
  • l’articolo 126 del Regolamento di procedura del Tribunale, relativo alla decisione con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, richiamato come base sostanziale della controversia sul marchio.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare che i motivi di ricorso pongono una questione significativa ai fini del meccanismo di filtro. La richiesta di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie, con esposizione chiara e dettagliata del motivo di ricorso, della questione di diritto sollevata, del suo rilievo sistemico e delle ragioni specifiche che rendono tale questione significativa.

La Corte osserva che Finastra non ha indicato alcun elemento del testo, della struttura, della finalità o dell’origine dell’articolo 126 che consentisse di sostenere la tesi della sua applicabilità limitata ai soli vizi procedurali o formali. Al contrario, il tenore letterale della disposizione comprende anche i casi di manifesta infondatezza in diritto. Inoltre, la ricorrente non ha spiegato in modo preciso perché la questione fosse significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La Corte rileva poi che l’eventuale contestazione della “legittimità” dell’articolo 126 non è stata collegata a una specifica norma o principio del diritto dell’Unione asseritamente violato. Analogamente, l’asserito contrasto con una precedente giurisprudenza del Tribunale non è stato adeguatamente dimostrato, perché la ricorrente non ha identificato con precisione le decisioni o i passaggi giurisprudenziali asseritamente contraddetti.

Quanto alla dedotta lesione del contraddittorio e del diritto di essere ascoltata, la Corte ricorda che il Tribunale non è tenuto a tenere un’udienza o a riudire le parti quando ritiene che il ricorso sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 126. In ogni caso, tale argomento non basta da solo a provare il carattere sistemicamente rilevante della questione.

Infine, la Corte afferma che la novità della questione, anche se sussistente, non è sufficiente di per sé. Il ricorrente deve anche spiegare perché la questione abbia rilievo sistemico; una mera affermazione circa possibili ricadute in più settori del diritto dell’Unione è troppo generica.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la domanda di autorizzazione non dimostra l’esistenza di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. Perciò il ricorso non è stato autorizzato a procedere. Quanto alle spese, poiché la decisione è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti, la Corte ha stabilito che Finastra sopporti le proprie spese.

Principio affermato

Nei ricorsi soggetti al filtro dell’articolo 58a dello Statuto, la richiesta di autorizzazione deve soddisfare un onere di motivazione rigoroso: non basta invocare in astratto un errore di diritto, una presunta deviazione giurisprudenziale o la possibile portata generale della questione. Occorre dimostrare in modo specifico e documentato che il motivo dedotto pone una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in difetto, l’appello non può essere ammesso a procedere.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaprocedimento dinanzi alla corte di giustiziaammissibilità del ricorso per cassazioneopposizione alla registrazione del marchiospese processuali

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