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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-291/24

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 9 July 2025. — Sumol + Compal Marcas, S. A. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative trade mark FIZI AQUA – Earlier national word mark FRIZE – Earlier national figurative mark FrizE – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-291/24

Giurisprudenza europea62024TJ0291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Sumol + Compal contro la decisione dell’EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio figurativo FIZI AQUA e i marchi anteriori FRIZE e FrizE. Pur trattandosi di prodotti identici in classe 32, le differenze tra i segni, considerate nel loro insieme, sono state ritenute sufficienti a escludere la confondibilità. Le spese sono rimaste a carico di ciascuna parte.

Marchio UE figurativo FIZI AQUA contro marchi nazionali anteriori FRIZE: esclusa la probabilità di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO avesse violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 ritenendo insussistente un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto FIZI AQUA e i marchi anteriori FRIZE/FrizE, nonostante l’identità dei prodotti in classe 32 e le asserite somiglianze visive, fonetiche e concettuali tra i segni.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, anche in presenza di prodotti identici può essere esclusa la probabilità di confusione quando, valutando globalmente i segni nel loro insieme, le differenze tra gli elementi più distintivi producono impressioni complessive sufficientemente diverse; nel caso di specie, FIZI AQUA e FRIZE/FrizE sono solo debolmente simili sul piano visivo, al più inferiormente alla media sul piano fonetico e concettualmente diversi, sicché il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE figurativo FIZI AQUA contro marchi nazionali anteriori FRIZE: esclusa la probabilità di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione sesta, ha deciso un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguardava prodotti della classe 32, in particolare bevande analcoliche.

Fatti e procedimento amministrativo

Krynica Vitamin S.A. aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo dell’Unione europea costituito dagli elementi verbali "fizi" e "aqua". Sumol + Compal Marcas, S.A. aveva proposto opposizione fondandola su due marchi anteriori portoghesi: il marchio denominativo FRIZE e un marchio figurativo FrizE, entrambi per prodotti in classe 32.

L’opposizione era basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo insussistente un rischio di confusione.

Questioni sollevate con il ricorso

La ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In sostanza ha contestato:

  • la valutazione secondo cui nessun elemento dei segni era dominante;
  • la comparazione visiva, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto condurre a una somiglianza almeno media;
  • la comparazione fonetica, ritenuta non adeguatamente motivata;
  • la valutazione globale della probabilità di confusione.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama il criterio consolidato secondo cui la probabilità di confusione va valutata globalmente, tenendo conto della percezione del pubblico di riferimento, del grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti e dell’interdipendenza tra tali fattori, secondo la giurisprudenza Canon e GIORGIO BEVERLY HILLS.

Ai fini della comparazione, il Tribunale ricorda anche che:

  • il consumatore medio percepisce il marchio come un tutto unico;
  • la comparazione deve di regola riguardare l’insieme dei segni;
  • solo eccezionalmente ci si può concentrare sull’elemento dominante, quando gli altri elementi siano trascurabili.

Valutazione degli elementi distintivi e dominanti

Il Tribunale conferma che, per il pubblico pertinente di lingua portoghese, l’elemento "frize" può essere percepito da una parte dei consumatori come allusivo a bevande frizzanti, ma resta privo di significato per una parte non trascurabile del pubblico e dunque distintivo. Per il marchio richiesto, "fizi" è privo di significato; "aqua" è invece percepito come richiamo all’acqua e ha valore descrittivo o debole sul piano distintivo. Anche gli elementi figurativi del marchio richiesto, tra cui il cerchio nero, sono ritenuti secondari e non idonei a dominare l’impressione complessiva.

Il Tribunale approva dunque l’analisi della commissione di ricorso secondo cui gli elementi verbali "frize" e "fizi" sono i più distintivi, ma conclude che nessun elemento domina l’impressione complessiva del segno composto.

Comparazione visiva

Sul piano visivo, il Tribunale rileva che i segni condividono le lettere iniziali "f", "i" e "z", ma differiscono per la presenza di "r" ed "e" nel marchio anteriore e per la ripetizione della lettera "i" nel marchio richiesto. Poiché i termini sono brevi, il pubblico percepirà più facilmente le differenze. Inoltre, il marchio richiesto contiene l’ulteriore elemento "aqua" e caratteristiche grafiche prive di corrispettivo nei marchi anteriori.

Ne consegue che la somiglianza visiva è solo bassa.

Comparazione fonetica

Sul piano fonetico, il Tribunale osserva che i segni condividono alcune consonanti e vocali, ma presentano differenze immediatamente percepibili: "fizi" e "frize" si pronunciano con sequenze diverse nelle rispettive prime e seconde sillabe, e il marchio richiesto può inoltre includere la pronuncia di "aqua", assente nei marchi anteriori.

La somiglianza fonetica è quindi al più inferiore alla media.

Comparazione concettuale

Il Tribunale corregge in parte la motivazione della commissione di ricorso, affermando che una comparazione concettuale era in realtà possibile, poiché "aqua" evoca il concetto di acqua per il pubblico pertinente. Tuttavia, poiché l’altro segno non trasmette alcun significato corrispondente, i segni risultano concettualmente dissimili.

Valutazione globale e assenza di rischio di confusione

Pur in presenza di prodotti identici, il Tribunale ritiene che le differenze tra i segni siano sufficienti a escludere il rischio di confusione o associazione. Richiama il principio di interdipendenza tra i fattori, ma sottolinea che l’identità dei prodotti non comporta automaticamente la confondibilità se la somiglianza tra i segni è solo debole e il loro aspetto complessivo differisce in modo significativo.

Il Tribunale conferma dunque la conclusione della commissione di ricorso: nessuna probabilità di confusione tra il marchio richiesto FIZI AQUA e i marchi anteriori FRIZE/FrizE.

Dispositivo e spese

Il ricorso è stato respinto integralmente. Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente alle spese solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, circostanza che non si è verificata.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazioneconcorrenza tra segni distintivibevande analcoliche

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